TAR Napoli, sez. I, sentenza 2014-12-29, n. 201406942

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2014-12-29, n. 201406942
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201406942
Data del deposito : 29 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04008/2014 REG.RIC.

N. 06942/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04008/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4008 del 2014, proposto da:
Vivisol Napoli s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Lucio Di Franco, Ossigas s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Annalisa Russo, Oxi Live s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Salvatore Aspronio, Eubios s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Santo Andreano, tutte rappresentate e difese dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Melisurgo, 4;



contro

So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, al viale A. Gramsci 19;
A.S.L. Napoli 1 Centro, in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria De Nicola ed Anna Vingiani, con domicilio eletto in Napoli, presso il Servizio legale della stessa Azienda, alla via Comunale del Principe ,13/A;
Regione Campania, non costituita;



per l'annullamento

previa sospensione

del bando di gara avente ad oggetto l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura domiciliare di ossigeno liquido agli aventi diritto delle AA.SS.LL. della Regione Campania, pubblicato sulla G.U. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 72 del 27.6.2014;

del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e di tutti gli altri allegati tecnici della procedura di gara, tra cui la scheda dell’offerta economica;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di So.Re.Sa. Spa e dell’A.S.L. Napoli 1 Centro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Le quattro società individuate in epigrafe, premesso di essere attualmente fornitrici di ossigeno terapeutico domiciliare, in regime di convenzionamento con la Regione Campania, in virtù di accordi stipulato con la So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità s.p.a. nei mesi di marzo/aprile 2014, hanno impugnato il bando di gara avente ad oggetto l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura domiciliare di ossigeno liquido agli aventi diritto delle AA.SS.LL. della Regione Campania, pubblicato sulla G.U. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 72 del 27.6.2014, comprensivo del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e di tutti gli altri allegati tecnici della procedura di gara, tra cui la scheda dell’offerta economica. In particolare, le ricorrenti contestano il prezzo posto a base d’asta, quantificato in 2,50 € per ogni metro cubo di ossigeno, sulla base di tre motivi di diritto, così rubricati: violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 della direttiva CE 18/2004, dell’art. 2 del D.Lgs 163/2006, dei principi comunitari in tema di concorrenza e libera circolazione, del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche nonché dei principi di buon andamento e buona amministrazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento.

Con ordinanza presidenziale n. 3479 del 30 luglio 2014 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della stazione appaltante.

Oltre a depositare la richiesta documentazione, la So.Re.Sa. si è costituita in resistenza con memoria difensiva ove ha replicato alle censure attoree, concludendo con richiesta di rigetto del gravame.

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