TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-02-21, n. 201800056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-02-21, n. 201800056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201800056
Data del deposito : 21 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2018

N. 00056/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00257/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 257 del 2016, proposto da:
E H, rappresentato e difeso dagli avv.ti H Ndl e M C M, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Bolzano, via Dr. Streiter, n. 12;

contro

Comune di Villabassa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, vicolo Parrocchia, n. 13;

per l'annullamento

del provvedimento di data 4.7.2016, comunicato via e-mail all´avv. M C M in data 7.7.2016 e con raccomandata a.r. dd. 15.7.2016 al signor E H, con cui il Sindaco, signor H F ha negato al sig. E H la concessione edilizia pratica n. 9/2016, ex artt. 69 e 70 L.P. 13/1997, riguardante il progetto di nuova costruzione di edificio residenziale monofamiliare presentato in data 13.4.2016, prot. 1735;
nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti tra i quali, in particolare, il parere del 5.5.2016, contenente i motivi ostativi all´accoglimento della domanda;

e per l´accertamento e declaratoria

del diritto del ricorrente a realizzare la costruzione di cui alla domanda di concessione edilizia presentata in data 13.4.2016, illegittimamente negata dall´Amministrazione comunale di Villabassa, nonché del diritto del ricorrente ad edificare sulla superficie di 1037 mq con indice di fabbricabilità 2,1 mc/mq, come disposto dalle norme di attuazione al piano urbanistico vigente;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente per effetto del provvedimento impugnato e per omissione di atti dovuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villabassa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor P H, padre del ricorrente, era proprietario delle pp.ff. 183/5 e 183/6 C.C. Villabassa (ora p.ed. 394), mentre il signor A B era proprietario della confinante p.f. 183/4 C.C. Villabassa (ora p.f. 183/19).

Con concessione edilizia del 13 agosto 1978, prot. n. 96/74, il signor P H ha costruito sulle pp.ff. 183/5 e 183/6 l’esercizio pubblico “Sporting Residence”, odierna p.ed. 394 (doc. 1 del Comune).

Nel mese di ottobre del 1978 i proprietari delle particelle facenti parte della zona di espansione “Lexer-Anger”, tra cui i proprietari delle particelle di cui si discute, hanno presentato al Comune di Villabassa una proposta di piano di attuazione, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e delle norme di attuazione del PUC di Villabassa. Il piano di attuazione è stato approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 72/K del 1° dicembre 1978 (doc.ti 6-11 del ricorrente).

Con successiva deliberazione dello stesso Commissario n. 2/K/79 del 29 gennaio 1979 è stata approvata una modifica del suddetto piano di attuazione, sempre su iniziativa dei privati, “constatato che il piano di attuazione…non ha corrisposto a una soluzione urbanistica soddisfacente della zona”. Il piano di attuazione approvato, in relazione alle proprietà delle pp.ff. 183/5, 183/6 e 183/4 (odierna p.f. 183/19), prevedeva un ampliamento di cubatura di 489,00 mc (doc.ti 3 del ricorrente e 12-13 del Comune).

Il piano di attuazione è stato approvato dalla Giunta provinciale, con rettifica, con deliberazione n. 5469 del 6 settembre 1979, successivamente integrata con deliberazione della stessa Giunta n. 7062 del 26 ottobre 1979 (doc. 3 del Comune).

Nel frattempo, il signor P H ha acquistato dal signor A B la p.f. 183/4 (odierna p.f. 183/19), avente una superficie di mq 975,00 con atto Notaio G G n. 505/78, registrato in Bressanone il 14 giugno 1978 al n. 2275. L’intavolazione del diritto di proprietà è stata però rigettata con decreto tavolare del 17 gennaio 1979 e, solo in seguito alla dichiarazione di rinuncia della moglie del signor P H H, il diritto di proprietà del signor P H sulla p.f. 183/4 è stato intavolato con atto del 26 novembre 1980, sub G.N. 612/80 (doc.ti 3-4 del ricorrente).

Con concessione edilizia n. 14/97 del 18 aprile 1997 il Sindaco di Villabassa ha rilasciato al signor P H una concessione in variante (c.ed. 14/92 e 37/96) riferita alla p.ed. 394 (edificio “Sporting Residence”), per la ristrutturazione dello scantinato in appartamenti con riferimento alla p.ed. 394 C.C. Villabassa (doc.ti 4-5 del Comune).

Nell’anno 2014 l’odierno ricorrente E H è divenuto proprietario della p.f. 183/19 C.C. Villabassa, a seguito di un atto di donazione (doc. 7 del Comune).

In data 13 aprile 2016 il ricorrente ha presentato al Comune di Villabassa una domanda di concessione edilizia per costruire un nuovo edificio residenziale monofamiliare sulla p.f. 183/19 C.C. Villabassa.

Con raccomandata pervenuta al ricorrente il 20 maggio 2016 il Comune di Villabassa gli comunicava che la sua domanda di concessione edilizia non poteva essere accolta perché mancava la prova della disponibilità della cubatura necessaria (doc. 8 del Comune).

Con l’impugnato provvedimento del 4 luglio 2016 il Sindaco di Villabassa ha disposto il rigetto della domanda di concessione edilizia presentata dal ricorrente il 13 aprile 2016 per mancanza dei presupposti e, in particolare, per mancata dimostrazione del diritto di edificabilità (doc. 11 del Comune).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Violazione di legge e in particolare dell’art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 10bis L. 7.8.1990, n. 241 e artt. 7 e 11bis L.P. 22.10.1993, n. 17 per insufficienza della motivazione. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, carenza di presupposti, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste”;

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