TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-03-02, n. 202100667
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Testo completo
Pubblicato il 02/03/2021
N. 00667/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01656/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ri.Fo.Tras di N P, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A e P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dei provvedimenti del Comune di Messina - Dipartimento patrimonio ed espropriazioni n. 231 e n. 232 del 5.06.2019, insieme con le note prot. n. 206335 e n. 206328 datate 3.07.2019, che ordinano l’espropriazione e l’occupazione, il primo della particella n. 370, e il secondo della particella n. 371 del fg. n. 234 del catasto terreni del Comune di Messina, determinandone gli importi delle indennità provvisorie e disponendo la immissione in possesso e la redazione del verbale di consistenza al 7.08.2019;
- di ogni provvedimento ed atto presupposto, conseguente e connesso;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del verbale di consistenza dei beni immobili del Comune di Messina – Area tecnica Dipartimento servizi tecnici del 20.10.2010;
- per quanto occorrente, dei precedenti verbali di presa in possesso e consistenza del Dipartimento demanio patrimonio – espropriazioni e beni comuni del medesimo Ente del 7.08.2019 e del Dipartimento servizi tecnici - Servizio espropriazioni del 16.10.2019, 4.02.2020, 6.10.2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, il dott. Diego Spampinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 23 ottobre 2019, la società ricorrente espone:
- di esercitare attività di demolizione di autoveicoli e loro cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico in un’area – particelle nn. 370 e 371 del foglio di mappa 234 – avente destinazione industriale (prima Z.I.R. e poi A.S.I.), sita in Messina Via Maregrosso;
- che tale attività viene espletata in forza dell’ordinanza n. 65 del 25.01.2005 del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, poi rinnovata con ordinanza n. 283/SRB/2009;
- di aver appreso nel 2014 dai mezzi di informazione che il tracciato di un progetto approvato per la realizzazione di un Asse viario tra il Molo Norimberga – Stazione F.S. ed il Viale Gazzi avrebbe, in qualche modo, potuto interessare il proprio impianto;
- di aver pertanto richiesto al Comune di Messina e all’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità informazioni sul progetto;
- che il Dipartimento Regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti aveva riscontrato tale istanza con nota prot. n. 33894 del 18.07.2014, invitando il Comune di Messina, quale soggetto attuatore ad approfondire e a valutare opportunamente le questioni da essa poste;
- di aver presentato al Comune di Messina istanza di accesso alla documentazione progettuale ed amministrativa, non riscontrata;
- di aver impugnato al T.A.R. Lazio l’ordinanza Commissariale di approvazione del non conosciuto progetto nonché i presupposti decreti del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri dichiarativi dello stato di emergenza del traffico nella città, deducendone plurimi motivi di illegittimità;
- di aver successivamente rinunciato alla domanda cautelare, a seguito della disponibilità espressa dal Comune ad affrontare le criticità rappresentate;
- che erano stati svolti incontri dal 2015 al 2017, senza che però il Comune assumesse iniziative concrete;
- che il 16.07.2019 venivano notificati alla ricorrente i provvedimenti oggetto di gravame, che dispongono l’esproprio delle particelle nn. 370 e 371, la determinazione dell’indennità provvisoria e l’immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza per il 7.08.2019;
- che tali operazioni sono state sospese (verbale del 7.08.2019), attesa la condizione dell’area diversa da quella rappresentata negli atti di esproprio;
- che il Comune di Messina, d’intesa con l’Assessorato Regionale delle infrastrutture ha offerto alla ditta di proporre, collaborativamente, ipotesi di variazioni del tracciato che non compromettessero l’appalto e non richiedessero significative rimodulazioni del percorso né sostanziali variazioni del piano finanziario dell’opera;
- che il Comune di Messina, con nota del giorno 11.10.2019 prot. 305970, ha comunicato di procedere alla redazione del verbale di consistenza, in vista di un inizio dei lavori previsto per il 4.11.2019.
Tanto premesso in fatto, affida il ricorso introduttivo ai seguenti motivi in diritto.
1. Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti; contraddittorietà e perplessità; carenza assoluta di istruttoria; violazione dell’art. 23 LR n. 8/2012 e della N.T.A. del P.R.G. della città di Messina, degli artt. 208 e 242 D.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 D.M. Ambiente n. 471/1999. I decreti impugnati e gli atti presupposti sarebbero perplessi e contraddittori, inducendo a ritenere che l’esproprio non sarebbe stato preceduto da alcun procedimento istruttorio; inoltre, osterebbe all’esproprio ed alla destinazione dell’area a sede viaria la difformità della rappresentazione grafica dalla realtà, in ragione della necessità che per la destinazione e la dismissione dell’area dovrebbe essere previsto, previo piano di caratterizzazione, un apposito intervento di bonifica, da sottoporre all’autorizzazione regionale, che dovrebbe risultare dal certificato di destinazione urbanistica, e la cui previsione dovrebbe essere riportata nella cartografia e nella N.T.A. dello strumento urbanistico generale, tutte operazioni che richiederebbero un complesso procedimento, tecnico ed amministrativo.
2. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e sviamento; violazione degli artt. 9, 11, 20 e 22 D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 3, 7 e 8 l. n. 241/1990. Relativamente alla particella n. 370, sarebbe stata data comunicazione di avvio del procedimento ablativo con nota n. 265213 nel 2014, cui però non sarebbe seguita la conclusione del procedimento; relativamente alla particella n. 371, non sarebbe stata data comunicazione di avvio del procedimento ablativo. Inoltre, i decreti di esproprio impugnati farebbero risalire la relativa dichiarazione di pubblica utilità all’approvazione in variante del progetto dell’asse viario (O.P.C.M. n. 3633/2007), ciò da cui discenderebbe la violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, che prevedrebbe l’efficacia quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio, violazione che sussisterebbe anche nel caso si facesse riferimento alle altre e diverse date indicate per gli atti di approvazione del progetto “in esecutivo”, riferite all’ OPCM del 2007 (il decreto del Sindaco Commissario n. 3721 del 19.12.2008 ed una nota – meramente confermativa non citandosi alcun nuovo esame – inoltrata dal medesimo Sindaco agli uffici del Comune di Messina il 30.06.2012. Sussisterebbe inoltre violazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, che consente la determinazione della indennità di esproprio provvisoria ex art. 20 nel caso “l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza”, atteso che nel caso di specie fra la variante urbanistica ed il decreto di esproprio sarebbero passati 12 anni; inoltre, la misura dell’indennizzo provvisorio sarebbe stata determinata disattendendo la circostanza che l’immobile della società ricorrente costituirebbe un compendio industriale a destinazione vincolata.
3. Violazione dell’art. 27 D.lgs. n. 22/1997 e dell’art. 208 del D. lgs. n. 152/2006; violazione delle ordinanze del Commissario delegato acque e rifiuti della Regione Siciliana n. 65/2005 e S.B.R. n. 283/2008; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. L’impianto della società ricorrente sarebbe stato approvato e l’attività in esso condotta abilitata con ordinanze n. 65 del 25.01.2005 e n. 700 del