TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-09-20, n. 202305166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-09-20, n. 202305166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305166
Data del deposito : 20 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2023

N. 05166/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02358/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2022, proposto da
Tre Farine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L R e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciana Verde, in Napoli, via Martucci, 48;



contro

Comune di Aversa, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;
Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ciro Imparato, Giuseppe Mozzillo, non costituiti in giudizio;
Condominio "A" in persona dell'Amministratore P.T Avv. Maurizio Golia, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- dell'atto prot. n. 18954 in data 5.4.2022 col quale il Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio – Settore Edilizia Privata del Comune di Aversa a seguito di sopralluogo presso i locali terranei del fabbricato sito in Aversa, Viale Olimpico/Via Riverso condotti in locazione dalla società ricorrente per l'esercizio di attività di ristorazione, ha disposto, tra l'altro, “l'interdizione del convogliamento dei fumi delle cucine nelle bocchette/griglie di evacuazione che, ai sensi del richiamato art. 30 del Regolamento Comunale, dovranno essere canalizzati in apposite canne fumarie”;

- dell'art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale – Norme di Attuazione – approvato con delibera del Consiglio Comunale di Aversa n. 359 del 12.7.1974, del quale in ogni caso la società ricorrente chiede la disapplicazione;

- degli atti preordinati, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa e della Azienda Sanitaria Locale di Caserta in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , e del Condominio "A" in persona dell'Amministratore pro tempore , Avv. Maurizio Golia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente, esercente attività di ristorazione nel locale condotto in locazione sito al piano terra del fabbricato “A” di Viale Olimpico – Via Riverso, impugna il provvedimento con il quale è stata disposta, tra l’altro, l’inibizione del convogliamento dei fumi delle cucine nelle bocchette/griglie di evacuazione, per dovere gli stessi, a norma dell’art. 30 del Regolamento comunale, essere canalizzati in canne fumarie.

II. A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione di legge (artt. 271 e 272 del D.lgs. 3.04.2006 n. 152 – Delibere G.R. Campania n. 243 dell’8.05.2015 e n. 465 del 18.07.2017);

b) eccesso di potere (per sviamento, errore di fatto, difetto di istruttoria, assoluto difetto di interesse pubblico, ingiustizia manifesta e ingiustificata disparità di trattamento).

III. Si sono costituiti l’Amministrazione comunale e il condominio controinteressato, eccependo, il primo, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica agli altri soggetti controinteressati, singoli condomini, parti nel diverso procedimento attivato con il rito del silenzio, nonché la tardività dell’impugnativa avverso l’art. 30 del REC, e concludendo, entrambi, per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 23.05.2023, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

V. Si prescinde dalle eccezioni in rito, attesa l’infondatezza del gravame.

V.1. Orbene, parte ricorrente, nell’esercizio dell’attività commerciale di ristorazione, utilizza, per il convogliamento ed espulsione dei fumi e delle sostanze derivanti dall’attività di preparazione dei pasti, una bocchetta d’aria preesistente (delle dimensioni di 90 x 40 cm) posta in corrispondenza dell’ingresso del condominio, a 2,50 m da terra (cfr. Relazione tecnica, doc. n. 5.1 e 9.1, di parte controinteressata), nonché ulteriori griglie di areazione poste sulle pareti condominiali tra Via Riverso e Viale Olimpico.

Attesa la propagazione di aria esausta dalle cucine all’esterno e ai piani sovrastanti, con istanza prot. n. 50666 del 28.10.2021 indirizzata al Comune di Aversa, i condomini Imparato e Mozzillo evidenziavano che l’impiego delle griglie poste sulle pareti condominiali per l’espulsione dei fumi derivanti dall’attività di preparazione dei cibi si ponevano, tra l’altro, in contrasto con l’art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale. Con il medesimo atto gli stessi condomini diffidavano le Autorità competenti “a verificare se l’attività commerciale venga svolta nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, del regolamento edilizio comunale ed in ogni caso in conformità con l’autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande all’uopo rilasciata, nonché se sia in possesso dell’autorizzazione unica ambientale per gli scarichi nella rete fognaria”.

Non essendo pervenuto alcun riscontro dall’Amministrazione comunale, con ricorso R.G. n. 5242/2021 proposto innanzi a questo tribunale, gli stessi chiedevano che venisse accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal predetto Ente.

Nelle more del giudizio, e precisamente in data 24.2.2022, si teneva un sopralluogo sui luoghi di causa per verificare la fondatezza delle doglianze sollevate dagli istanti controinteressati.

All’esito del procedimento, con nota prot. n. 18954 del 5.04.2022, il Responsabile dell’Area Tecnica, accertava che i fumi provenienti dalle cucine appaiono canalizzati, sia pure attraverso filtri, nelle dette griglie di espulsione, attestando, altresì, che tale canalizzazione era da ritenersi in violazione dell'art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale, il quale prevede che gli impianti collettivi e singoli delle cucine, devono essere muniti, per quanto di interesse, di canne fumarie indipendenti, allo stato non esistenti.

Per effetto di tale accertamento, l’Amministrazione comune resistente disponeva, con il provvedimento quivi gravato, “l'interdizione del convogliamento dei fumi delle cucine nelle bocchette/griglie di evacuazione, che, ai sensi del richiamato art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale, dovranno essere canalizzati in apposite canne fumarie. Preso atto del parziale riscontro operato dall’Ufficio Tecnico, alla camera di consiglio del 06.04.2022, i predetti condomini dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse e con sentenza n. 2449/2022 il T.A.R. Campania dichiarava improcedibile il gravame attivato con il rito sul silenzio.

V.2. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente assume che il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto il Comune ha disposto l’interdizione dell’uso delle griglie di evacuazione dell’impianto a servizio della cucina ritenendo che l’unica possibilità di smaltimento dei fumi di cottura sia quella prevista dall’art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale, attraverso la canna fumaria, e non anche attraverso altri sistemi più efficienti, avendo particolare riguardo anche alle norme sopravvenute rispetto a quelle regolamentari di zona.

Aggiunge, poi, integrando con il secondo motivo, che il provvedimento è affetto da difetto di istruttoria non avendo l’Amministrazione operato alcun accertamento circa l’idoneità dell’impianto alternativo utilizzato, con cappe a carboni attivi, tecnologicamente avanzato, all’assorbimento delle sostanze organiche volatili e alla rimozione degli odori.

V.2.1. In particolare, parte ricorrente assume che i fumi provenienti della cucina e dai due forni non dovrebbero essere necessariamente convogliati in apposite canne fumarie in quanto, nella specie:

- ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 non sarebbero sottoposti ad autorizzazione ambientale “cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie”, categoria di attività svolta dalla ricorrente all’interno dei suoi locali, trattandosi di “impianti e attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”;

- nella cucina a servizio del ristorante sarebbe stato installato un impianto a carboni attivi in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. Campania n. 4102 del 5.8.1992, sicché essendo la cucina “scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico” l’attività non sarebbe soggetta al rispetto di limiti di emissioni in atmosfera;

- l’art. 30 del Regolamento edilizio Comunale, impugnato in via subordinata, ove non ne sia possibile la disapplicazione, dovrebbe considerarsi obsoleto perché non terrebbe conto del progresso tecnologico che ha consentito la realizzazione di impianti più efficienti rispetto all’unica modalità di evacuazione dei fumi all’epoca conosciuta;

- l’istruttoria condotta dal Comune sarebbe comunque lacunosa e superficiale in quanto sarebbe mancato qualsiasi accertamento circa l’idoneità del sistema utilizzato dalla ricorrente rispetto a norme sopravvenute che consentono lo smaltimento attraverso moderni

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