TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-04-03, n. 202300379
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Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 00379/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2023, proposto da
A C s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati R V e C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia delle Entrate, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia prot. 766_2022_1441, e della decisione n. 61 del 15/12/2022 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società A C s.r.l. agisce ex art. 116 c.p.a. al fine di sentir condannare l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia ad esibire copia della richiesta n. 51020210212 di assistenza per il recupero di imposte inoltrata dall’Amministrazione finanziaria francese a quella italiana ai sensi della direttiva 2010/24/UE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (recepita nell’ordinamento italiano con D. Lgs. 14/08/2012, n. 149), e di tutta la documentazione a questa allegata.
Nonostante la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dinanzi alla quale è stato impugnato il diniego di accesso opposto dalla Direzione Provinciale di Imperia dell’Agenzia delle Entrate - abbia dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, sul presupposto che l’Agenzia avrebbe già messo a disposizione la documentazione richiesta mediate deposito nel contenzioso tributario pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia con R.G.R. 237/2022, la società insiste nelle sue conclusioni.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia, controdeducendo ed instando per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il collegio osserva che le disposizioni circa la mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti in un altro Stato membro UE sono contenute nella Direttiva 16/3/2010, n. 2010/24/UE (e nel relativo regolamento di esecuzione CE 18/11/2011, n. 1189/2011), recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs. 14/8/2012, n. 149.
Ai sensi del citato D. Lgs. 14/08/2012, n. 149: - “le domande di recupero dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorità richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme è compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente” (art. 8 comma 2);- il titolo uniforme (c.d. UIPE) si definisce come “il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro” (art. 2 lett. f);- “l'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011” (art. 9).
Da quanto sopra discende che, ferma la competenza dell’organo competente dello Stato membro richiedente (Francia) a conoscere delle controversie concernenti il credito, il titolo iniziale, la sua notifica o il titolo uniforme UIPE, è indubbio che, a seguito della presentazione di una richiesta di assistenza, i relativi atti costituiscano altrettanti documenti amministrativi “detenuti” dall’Agenzia delle Entrate, e che il soggetto debitore sia portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedervi, in assonanza a quanto succede nei confronti degli atti dei procedimenti tributari domestici, la cui inaccessibilità ex art. 24 comma 1 lett. b) L. 241/1990 è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, e viene meno una volta adottato il provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta (giurisprudenza costante: cfr., per tutte, Cons. Stato Sez. VII, 18/3/2022, n. 1979).
Nel caso di specie, le amministrazioni resistenti sostengono che la documentazione fornita dall’Amministrazione francese sia stata depositata nel ricorso tributario pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia con R.G.R. n. 237/2022, ma non forniscono la relativa prova, e, anzi, la società ricorrente afferma in ricorso che “É falsa la dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate circa il fatto di aver prodotto in giudizio tutta la documentazione richiesta, posto che in giudizio la stessa ha depositato solo parte di documentazione relativa agli atti propedeutici francesi” .
Stando così le cose, in mancanza della prova circa la ostensione degli atti richiesti, deve ordinarsi all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Imperia di esibire, entro trenta giorni, copia della richiesta n. 51020210212 di assistenza per il recupero di imposte inoltrata dall’Amministrazione finanziaria francese, del titolo uniforme UIPE e di tutta la documentazione ad essa allegata.
Stante l’assoluta novità della questione, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.