TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-05-31, n. 202411176
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Pubblicato il 31/05/2024
N. 11176/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01948/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto del rinnovo del titolo di soggiorno notificato in data -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, l'odierno ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia in via cautelare, del decreto emesso dalla Questura di Roma in data -OMISSIS-e notificato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato.
La Questura di Roma ha decretato nei confronti dell'odierno ricorrente, titolare della protezione sussidiaria, il rifiuto del rinnovo titolo di viaggio per stranieri sul presupposto che le motivazioni addotte dallo stesso non fossero sufficienti a colmare il requisito delle “fondate ragioni” che non consentono allo straniero di richiedere il rilascio del titolo alle autorità diplomatiche competenti, così come previsto e disciplinato dall’art 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007, in quanto l’Autorità consolare non può essere assimilata al territorio fisico-geografico del Paese di provenienza.
A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2 decreto legislativo 251/2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 costituzione (libertà di circolazione). Violazione e falsa applicazione delle circolari prot. n. 300/c/2003/331/p/12.214.5/1^div e MAE del 31 ottobre 1961 in materia di rilascio del titolo di viaggio per stranieri.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 14 maggio 2024 sono emersi i presupposti per una decisione in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a. ed il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 24 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, stabilisce che “ 1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.