TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-10-12, n. 201702377
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Testo completo
Pubblicato il 12/10/2017
N. 02377/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01677/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2016, proposto da:
AN CA, in proprio e quale presidente pro tempore della associazione Amici Degli Animali, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Orlando e Daniele Di Cristina, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via G. Bonanno N. 122;
contro
- il Comune di Casteldaccia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente sito in Palermo, via Pindemonte N. 88;
per l'annullamento
- dell'ordinanza sindacale n. 19 del 25.3.2016 con la quale veniva disposta la cessazione dell'attività di ricovero cani randagi svolta dall'associazione odierna ricorrente,
- della nota n. 1122/sv, nonché del verbale n. 1109/sv del 21.3.2016 dell'ASP di Palermo, Dipartimento di Prevenzione veterinario di Bagheria quali atti prodromici a detta ordinanza.
- di ogni altro atto prodromico e/o conseguente ai predetti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.P. di Palermo, con le relative deduzioni difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 903/2016;
Viste le memorie conclusive prodotte dalle parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;
Udito, all’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2017, il difensore di parte ricorrente, come da verbale; nessuno presente per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in epigrafe, notificato il 1° giugno 2016 e depositato il 28 giugno, il Sig. AN CA, in proprio e quale presidente dell’associazione Amici Degli Animali, ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Casteldaccia, con la quale è stata disposta la cessazione dell’attività e la chiusura del canile gestito dal predetto nel territorio comunale.
Espone, in punto di fatto, che:
- l’associazione Amici Degli Animali gestisce un rifugio privato per il ricovero di cani randagi, in regime di convenzione con il Comune di Palermo, in base ad una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) del 26 febbraio 2015, per un numero di cani pari a 199, in applicazione delle disposizioni di semplificazione contenute nel decreto interassessoriale del 22 agosto 2013;
- in data 21 marzo 2016, a seguito di un sopralluogo, l’intimata Azienda Sanitaria ha contestato la realizzazione di n. 32 ulteriori box e la presenza di n. 20 cani in aggiunta al numero massimo, indicato in n. 60 cani, chiedendo la chiusura dell’attività per asserita carenza dei requisiti.
Si duole, pertanto, della sequenza procedimentale che ha condotto fino all’adozione dell’ordinanza sindacale di chiusura della struttura, deducendo la violazione dell’art. 19, co. 3, l. n. 241/1990, nonché del regolamento n. 7/2007 di attuazione della l.r. n. 15/2000.
Sostiene, in sintesi, il ricorrente che l’attività inibita sarebbe legittimata dalla SCIA già comunicata; e che, con riferimento alle ulteriori strutture per il ricovero dei cani segnalate in sede di sopralluogo, non sarebbe stata evidenziata alcuna difformità rispetto ai requisiti tecnici richiesti dal predetto regolamento; chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. – Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, eccependo l’inammissibilità del ricorso avverso gli atti dell’Azienda, in quanto endoprocedimentali; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, in quanto infondato.
C. – Il Comune di Sciacca, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
D. – Con