TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202401060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202401060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401060
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 01060/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01519/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2019, proposto da I.L.V.C. "Impianti Elettrici" S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cerchiara di Calabria (Cs), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via De Rada n. 58/B;

per l'annullamento

della deliberazione della giunta comunale di Cerchiara di Calabria n. 67 del 19/08/2019 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 4504 del 06/09/2019 a firma del responsabile dell'area tecnica del comune, inviate alla odierna ricorrente tramite comunicazione e-mail del 06/09/2019, nonché di ogni e qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerchiara di Calabria (Cs);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato il 26.09.2019 e depositato il 10.10.2019, la ricorrente I.L.V.C. "IMPIANTI ELETTRICI" S.R.L, operante nel settore dell'illuminazione votiva, ha esposto:

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 05.01.1983, le veniva affidata dal Comune di Cerchiara di Calabria la concessione di costruzione e gestione dell'impianto di distribuzione energia elettrica per l'illuminazione del civico cimitero, ai patti e condizioni previsti nel relativo capitolato;

- che la durata del rapporto veniva fissata in anni nove, tacitamente rinnovabile, per lo stesso periodo di tempo, qualora una delle parti non avesse comunicato regolare disdetta almeno sei mesi prima dello scadere della concessione;

- di aver provveduto a costruire detto impianto, ma che l'inizio della gestione non poteva aver luogo per ritardi nella fornitura dovuti all'E.N.E.L. e che soltanto sette anni dopo l'affidamento della concessione, l'ente erogatore dell'energia elettrica provvedeva a compiere quanto necessario per consentire l'inizio del servizio da parte della I.L.V.C. s.r.l., sebbene con aggravio di costi a carico di quest'ultima, atteso che il relativo contatore veniva posizionato ad oltre 300 metri di distanza dall'area cimiteriale e la concessionaria, era costretta, dunque, ad allacciarsi alla rete elettrica nazionale servendosi delle campate per la pubblica illuminazione;

- che negli anni, la I.L.V.C. s.r.l. curava la gestione dell'impianto elettrico votivo e la relativa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e provvedeva, altresì, a dotare dell'impianto elettrico i nuovi manufatti cimiteriali successivamente costruiti senza onere alcuno per l'amministrazione comunale che, anzi, negli anni, avrebbe goduto di un aggio calcolato sugli introiti della concessione, corrispostole regolarmente dalla ricorrente;

- che nel 2011, la ricorrente presentava una istanza – rimasta inevasa - di revisione concessoria resasi necessaria per gli obblighi di adeguamento previsti dalla L. n. 244/2007 che, sancendo il divieto di utilizzo delle lampade ad incandescenza, implicava la sostituzione delle stesse con nuovi sistemi di illuminotecnica, prevedenti l'adeguamento delle reti di distribuzione elettrica e delle postazioni di trasformazione per l'alimentazione, anche mediante lampade di tipo L.E.D., nonché ulteriori adeguamenti;

- che con deliberazione n. 67 del 19.08.2019, comunicata alla ricorrente via PEC in data 06.09.2019, la giunta comunale di Cerchiara di Calabria ha disposto illegittimamente ed immotivatamente l’“ assunzione immediata della gestione del servizio in modo diretto dell'impianto e illuminazione votiva presso il cimitero comunale di Cerchiara di Calabria ”, ragion per cui la ricorrente è insorta chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi di censura:

I Violazione art. 3 L. n. 241/90. Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Violazione dei principi in materia di autotutela e di concessioni amministrative. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Omessa previsione obblighi ex D.M. n. 37/2008 : con tale motivo l’esponente deduce l’assenza di adeguata motivazione, come pure di una qualunque propedeutica istruttoria, ritenuta imprescindibile per procedere alla gestione diretta in materia di pubblici servizi, in alternativa alla indizione di una gara ad evidenza pubblica;

II Violazione e falsa applicazione del capitolato allegato alla delibera di giunta comunale n. 3 del 05/01/1983. Contrasto con precedenti atti della medesima P.A. Violazione art. 832 c.c. Violazione del R.D. n. 2578 del 1925 e del relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 902/1986 disciplinante il riscatto degli impianti. Eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti. Sviamento : l’impresa ricorrente contesta gli atti impugnati in quanto carenti di esame della questione della proprietà privata della rete di illuminazione cimiteriale e dell’osservanza delle norme sul riscatto degli impianti;

Contesta, inoltre, che sia mancata una perizia di stima o comunque una valutazione degli impianti, nonostante la proprietà della totalità degli impianti sia il presupposto non solo per mettere in gara il servizio o per gestire direttamente lo stesso e non sussistendo ipotesi di acquisizione coattiva degli stessi;

III Incompetenza. Violazione di Legge: art. 2 del D.P.R. n. 902/1986. Violazione di Legge: art. 42 del T.U.E.L., D.Lgs n. 267/2000 : deduce la ricorrente che l'assunzione diretta dei pubblici servizi è di competenza del Consiglio Comunale (e non della Giunta) ai sensi dell’art. 42, lett. “e” ed “l” del T.U.E.L., d.lgs n. 267/2000;

Seguono quindi una serie di censure con cui sostanzialmente la ricorrente contesta la scorrettezza dell’operato dell’amministrazione comunale per non aver osservato l’ iter procedurale e gli adempimenti stabiliti da una molteplicità di norme in materia:

IV Violazione di Legge: art. 2 del D.P.R. n. 902/1986 - Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Omissione delle procedure per la gestione diretta del servizio. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione di istruttoria;

V Violazione di Legge: artt. 10 e 15 del R.D. n. 2578/1925 - Testo Unico Legge sull'assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei comuni e delle province e del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000. Omissione delle procedure per la gestione diretta del servizio. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione di istruttoria;

VI Violazione di Legge: art. 25 del R.D. n. 2578/1925 Testo Unico Legge sull'assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei comuni e delle province. Omissione delle procedure per la gestione diretta del servizio. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione di istruttoria;

VII Violazione di Legge: art. 3 del D.P.R. n. 902/1986 - Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Omissione delle procedure per la gestione diretta del servizio. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione di istruttoria;

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