TAR Bari, sez. II, ordinanza collegiale 2018-07-10, n. 201801067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, ordinanza collegiale 2018-07-10, n. 201801067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801067
Data del deposito : 10 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2018

N. 01812/2010 REG.RIC.

N. 01067/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01812/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Anthea Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E S D, A G, G V P, A M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C N in Bari, via Manzoni, n. 15;


contro

Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E T, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Starita, n. 6;

nei confronti

C.B.H. S.p.A. - Città di Bari Hospital;

per l'annullamento

- del contratto per la erogazione e l’acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale per l’anno 2010, sottoscritto in data 9 Settembre 2010 dalla ricorrente con le riserve di cui alle note prot. n 207/PVW/10 dell’8 settembre 2010 prot. n. 206/PVV/l0 e prot. 209/PVV/l0 del 9 settembre 2010;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare, ove occorra:

a) della nota della A.S.L. Bari prot. n. 164468/UORI del 20 Settembre 2010 con cui è stato ritrasmesso alla ricorrente il prefato contratto sottoscritto il 9 settembre 2010;

b) della delibera D.G. 7 luglio 2010 n. 1884 dell’ASL BA, avente ad oggetto: “Area Gestione Risorse Umane UOGRC: Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2009 n 1494;
Determinazione e criteri di ripartizione per l’anno 2010, del fondo unico da destinare alla remunerazione per le prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario, dalle case di cura provvisoriamente ed istituzionalmente accreditate, insistenti nell’ambito territoriale della ASL BA - Presa d’atto”, di cui si è presa cognizione della relativa esistenza con la predetta nota ASL del 20 settembre 2010;

c) nonché di ogni altro eventuale documento, ancorché allo stato sconosciuto, con cui la

ASL

Bari avrebbe stabilito i criteri applicati nel caso di specie ai fini della quantificazione del tetto di remunerazione, per l’erogazione di prestazioni per l’anno 2010, in reiterata violazione delle previsioni di cui all’art. 17 della legge regionale n. 26 del 2006;

nonché, in sede di giurisdizione esclusiva:

- per la declaratoria di nullità dei prefati atti ed, in particolare, del contratto impugnato ovvero delle singole clausole contrattuali inficiate:

a) per la violazione, in primis, delle norme imperative di cui all’art. 17 della legge regionale n. 26 del 2006, in materia di determinazione dei tetti di remunerazione con esplicito riferimento alle capacità erogativa ed alle discipline proprie della struttura;

b) per la violazione delle disposizioni normo-regolamentari, così come definite dal Piano di Riordino delle Rete Ospedaliera (

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