TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2011-02-02, n. 201100971

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2011-02-02, n. 201100971
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201100971
Data del deposito : 2 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11465/2006 REG.RIC.

N. 00971/2011 REG.PROV.COLL.

N. 11465/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.11465/2006–R.G. proposto da Centro Studi Accademia di Cestra Lucilla e c s.n.c., in persona del l.r. p.t., Centro dattilografico Rosa Agazzi, in persona del l.r. p.t., Scuola Brusca di Gabriele Alberta e c s.n.c., in persona del l.r. p.t.: enti, tutti, rappresentati e difeso dagli avv. M S e L C, e presso lo studio Sanino in Roma, viale Parioli nr. 180, elettivamente domiciliati;

contro

- la Regione Lazio, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Cristiana Annunziata presso i cui studio in Roma, al Viale Angelico nr. 12, è elettivamente domiciliata;
- la Provincia di Frosinone n.c.

nei confronti di

- della Confcommercio Lazio, n.c.
- della Confesercenti regionale Lazio, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. G. Crescella e A. Di Giovanni e presso lo studio di quest’ultima, in Roma alla via di San Basilio nr. 61, elettivamente domiciliata ;

per l'annullamento

- della delibera di G.R. nr.567 del 5.9.2006;

- della d.d.le n.2847 del 27.9.2006;

- della nota della Provincia di Frosinone n.148205 del 04.10.2006;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Confesercenti regionale Lazio ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 27.1.2011 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

- che gli enti ricorrenti dichiarano di essere stati autorizzati dalla Regione Lazio a tenere i corsi di formazione professionale previsti dall'art. 2, c.2 lett. c) della legge n.287 del 1991 e di aver continuato a gestire tali corsi anche successivamente all'emanazione sia del d.lgs.nr.114 del 1998 [che ha istituito i centri di assistenza tecnica (C.a.t.) alle imprese] che della L.R. n.33 del 1999 che, nella sua vigente formulazione, ha istituito i percorsi integrativi assistiti (P.I.A.) ed ha stabilito che la loro attuazione debba avvenire attraverso i Cat.;

- che, con la delibera giuntale n.567/06 impugnata, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n.33/1999, una convenzione tra la Regione Lazio e le Confederazioni controinteressate per l'affidamento a queste ultime, secondo le ricorrenti in esclusiva, dell'incarico di realizzazione dei PIA, stabilendo che, all'infuori dei PIA, non saranno più concesse autorizzazioni all'effettuazione di attività finalizzate all'abilitazione all'esercizio commerciale ad enti diversi dalle citate confederazioni;

- che con d.d. n.2847/2006, parimenti impugnata, attuativa della citata delibera giuntale, sono state dettate disposizioni per l'attivazione dei corsi di formazione previsti dai PIA consentendo, solo in via transitoria, l'espletamento delle pregresse attività formative con la prescrizione che le stesse debbano essere ultimate entro il 31.12.2006;

- che con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio sono stati impugnati gli atti in epigrafe indicati stigmatizzando il contegno regionale volto ad instaurare un ingiusto regime di esclusività in violazione delle varie disposizioni normative richiamate nel ricorso stesso;

- che si sono costituite in giudizio sia la Regione Lazio che la Confesercenti regionale Lazio contestando, con separata ed articolata memoria, le deduzioni avversarie e proponendone la reiezione;

- che, in data 21.12.2010, la resistente amministrazione regionale ha depositato in giudizio apposita memoria in cui, oltre a ribadire nel merito l'infondatezza del gravame, ha rappresentato la sopravvenienza di una serie di novelle regionali che hanno radicalmente mutato il quadro normativo disciplinante la fattispecie in esame, consentendo a tutti gli enti in possesso dei requisiti previsti (e, dunque, non solo alle confederazioni controinteressate) di svolgere i PIA partecipando ad un bando ad evidenza pubblica di validità triennale;
e consentendo ai medesimi ricorrenti di continuare a svolgere la propria attività con accessiva sopravvenuta carenza di interesse in capo gli stessi a coltivare l'azione inizialmente intentata;

- che la deduzione della resistente amministrazione regionale è stata confermata dal procuratore (avv. C) di parte ricorrente che, con dichiarazione resa all'odierna pubblica udienza, ha partecipato la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita alla definizione del gravame;

- che tale dichiarazione fatta dal difensore del ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse del suo assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito (cfr., sul principio, Cons.St., IV^, nn. 3041 e 2551 del 2004), imponendosi una declaratoria in conformità;

- che le spese di lite possono, per evidenti ragioni, compensarsi tra le parti in causa;

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