TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-11-24, n. 202317557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-11-24, n. 202317557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317557
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 17557/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02601/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Green Pv1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;

contro

Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E C, F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto agli incentivi di cui al D.M. 19.02.2007, nella percentuale che sarà rideterminata in attuazione dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, e per il conseguente annullamento o disapplicazione del provvedimento di conclusione del procedimento di decadenza prot. n. GSE/P20150087400;

e per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e conseguente e, in particolare:

delle comunicazioni di avvio del procedimento, di sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni, dei seguiti commerciali e del successivo sollecito, nonché, per quanto occorrre possa: i) del

DM

19.2.2007;
ii) del D.M. del 31 gennaio 2014;
iii) del D.M. del 23 giugno 2016;
iv) delle “Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016” adottate in data 15 luglio 2016 dal GSE;
v) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\10\2020 :

per l’annullamento di tutti gli atti già in precedenza impugnati in relazione a quanto previsto dall'art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, con cui è stato modificato l'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del G.S.E. S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che con atto depositato in data 6 ottobre 2023 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame per essere stato l’impianto di cui è titolare riammesso agli incentivi di cui al D.M. 7 ottobre 2011 con provvedimento del GSE datato 7 ottobre 2021;

Ritenuto di dover stigmatizzare la tardiva manifestazione di carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, come ricondotta all’adozione di un provvedimento risalente al 7 ottobre 2021, laddove una sua più sollecita comunicazione avrebbe evitato l’inutile fissazione sul ruolo di merito di una causa non più sorretta da interesse, con negativa incidenza sulla razionale ed efficiente organizzazione dell’attività giurisdizionale, tenuto conto della scarsità delle relative risorse e dei vincoli sussistenti nel numero di ricorsi da poter fissare, che impongono un onere di leale collaborazione delle parti in attuazione dei principi del giusto processo;

Ritenuto altresì come con comunicazione di cortesia del 31 marzo 2022 parte ricorrente era stata sollecitata a manifestare il persistente interesse alla decisione della causa, proprio al fine di selezionare, per la fissazione, solo le cause sorrette da un reale ed attuale interesse, e che parte ricorrente, in data 5 luglio 2023 ha presentato istanza di fissazione di udienza, affermando la permanenza dell’interesse, pur essendo stato a tale data già adottato il provvedimento che ha poi determinato la dichiarazione di carenza di interesse;

Ritenuto che non può comunque procedersi all’accertamento della soccombenza virtuale alla luce di siffatto comportamento processuale, avendo il resistente G.S.E. aderito, con atto depositato in data 16 ottobre 2023, alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nonché alla compensazione delle spese di giudizio;

Ritenuto di dover, quindi, prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120;
8 settembre 2022, n. 7816;
23 maggio 2022, n. 4031;
14 marzo 2022, n. 1781;
10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;

Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;

Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti come da richiesta di parte ricorrente e stante l’intervenuta sottoscrizione per adesione proveniente dal G.S.E.

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