TAR Campobasso, sez. I, decreto_presidenziale 2024-10-14, n. 202400096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, decreto_presidenziale 2024-10-14, n. 202400096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400096
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 00297/2015 REG.RIC.

N. 00096/2024 REG.PROV.PRES.

N. 00297/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Nobile, n. 39;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , nonché Prefettura – U.T.G. di Campobasso, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74;

per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Campobasso ha disposto la revoca delle misure di accoglienza a carico del ricorrente, ospite dell'-OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta di liquidazione delle competenze professionali depositata in data 19 febbraio 2024 – prot. n. 530 - dall’avvocato C D P, difensore di fiducia del sig. -OMISSIS- nel procedimento in epigrafe, il quale è stato definito in fase cautelare con -OMISSIS- e in fase di merito con sentenza -OMISSIS-;

Ricordato che, secondo il corrente insegnamento giurisprudenziale, nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione del compenso in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n. 22448), diversamente da quanto il d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce per gli ausiliari del giudice (Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2020, n.19733);

Rilevato che il suddetto ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da verbale n. -OMISSIS- dell’apposita Commissione;

Viste le note dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Campobasso acquisite al prot. 330 del 24 febbraio 2016 e 1488 del 27 settembre 2024, con le quali viene comunicato che “ i redditi presenti in Anagrafe Tributaria del richiedente patrocinio e del suo nucleo familiare risultano inferiori al limite previsto dal combinato disposto degli artt. 76 e 92 del D.P.R. 115/2002 ” per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

Considerato il disposto degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 142/2015 nonché dell’art. 8 del d.P.R. n. 21/2015;

Rilevato che per effetto dell’art. 1, comma 322, della legge n. 311/2004 non è più richiesto il preventivo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine;

Rilevato che nel caso in esame trova applicazione la tariffa professionale di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55;

Considerata, a tal fine, la pronuncia della Cassazione civile, sez. II, sentenza 28.09.2012 n. 16581, a mente della quale “ L’incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite ”;

Rilevato che in ragione dell’effettivo valore della controversia, della natura dei fatti in ontestazione, della complessità e gravità del processo, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e dello stesso esito del giudizio, si ha motivo di ritenere che l’espletamento dell’incarico abbia richiesto un’applicazione ed un impegno di livello minimo;

Visto l’art. 130 del T.U. 30 maggio 2002, n. 115 Parte III -Patrocinio a spese dello Stato il quale prevede che: “ gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà ”;

Visto l’art. 82, comma 1, del medesimo d.P.R. 30.05.2002 n. 115, secondo il quale “ l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa ”;

Considerato, inoltre, che “ Tale criterio ha un valore parametrico e di massima, potendo il giudice discostarsi da esso ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell’impegno professionale dell’avvocato, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell’assistito ” (v. Cass. Civ. Sez II, 25.05.2016, n. 10876);

Considerato che la presente richiesta di liquidazione del compenso riguarda congiuntamente la fase cautelare e quella di merito;

Rilevato, infine, che l’istanza è accoglibile nei limiti dello scaglione di riferimento per i giudizi innanzi al T.A.R., secondo i presupposti sopra indicati;

Considerato, infine, che il ricorso è di contenuto analogo ad altri otto ricorsi, e pertanto il compenso concretamente riconoscibile al richiedente deve essere ridotto alla misura di euro 750,00;

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