TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-04, n. 202402444
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2024
N. 02444/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01777/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2023, proposto da G M, rappresentata e difesa dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli studi di Enna “Kore”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G G e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: R A, rappresentata e difesa dall’avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto presidenziale dell’Università degli studi di Enna “Kore” n. 324 del 17 luglio 2023, con cui sono stati approvati gli atti della selezione volta al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ed è stata dichiarata vincitrice della selezione la Dott.ssa R A;
- di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra e nei limiti d’interesse:
- - del verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 29 giugno 2023 e relativi allegati, nella parte in cui si ammette alla procedura, si dichiara idonea, e si propone quale vincitrice, la Dott.ssa R A;
- - del verbale del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia del 14 luglio 2023 (non conosciuto) con cui è stata deliberata favorevolmente la proposta di chiamata della candidata risultata idonea Dott.ssa R A;
- - della nota del Direttore Generale n. prot. 16161/2023 del 6 settembre 2023, con cui si dichiara che la procedura concorsuale “…è avvenuta in ossequio alla normativa in materia...”;
nonché, ove occorra, per la dichiarazione di nullità dell’eventuale contratto di ricercatore a tempo determinato stipulato con la Dott.ssa R A;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Avola Rosanna il 29 novembre 2023:
- del decreto presidenziale dell’Università degli studi di Enna “Kore” n. 324 del 17 luglio 2023, solo nella parte in cui «…ha individuato…la Dott.ssa G M…» candidata idonea «…per la chiamata a ricoprire il ruolo di Ricercatore a tempo determinato, Settore concorsuale 05/D1, settore scientifico-disciplinare BIO/09…»;
- del verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 29 giugno 2023 e relativi allegati nella parte in cui si ammette alla procedura e si dichiara idonea la dott.ssa G M.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Enna “Kore” e di R A;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2024 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente principale impugna gli atti in epigrafe, afferenti l’approvazione degli atti della selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato triennale, chiedendo l’esclusione dalla selezione della odierna controinteressata per carenza dei requisiti di partecipazione.
Affida il ricorso principale al seguente motivo.
Violazione dell’articolo 24, comma 3, lettera b) , della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30 aprile 2022 numero 36; violazione del bando di concorso sui requisiti per la partecipazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. La concorrente dichiarata vincitrice non sarebbe in possesso dei requisiti di partecipazione, né per tipologia né per durata; al riguardo, le dichiarazioni rese nel curriculum non conterrebbero alcuna attestazione di possesso dei requisiti di ammissione dichiarati con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione, né gli stessi sarebbero rinvenibili nella documentazione allegata a tale curriculum, e segnatamente: a) non vi sarebbe alcuna dichiarazione o documento attestante il conseguimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della legge 449/1997; b) non vi sarebbe alcuna dichiarazione o documento attestante la stipula di contratti di ricerca di cui all’art. 22, della legge 240/2010; c) due delle borse dichiarate dalla controinteressata come conferitele non rientrerebbero fra quelle previste quali requisiti di partecipazione (borse di studio per attività di ricerca post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 398/1989 aventi durata biennale), atteso che avrebbero avuto durata di cinque mesi e di quattro mesi e, comunque, non raggiungerebbero