TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-07-30, n. 201805053

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-07-30, n. 201805053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201805053
Data del deposito : 30 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2018

N. 05053/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02379/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2013, proposto da
Gori s.p.a - Gestione Ottimale Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Reggia di Portici, 69;



contro

Comune di Castellammare di Stabia;



nei confronti

Parrocchia Santo Spirito;



per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 5 del 17 gennaio 2013, emessa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/00 e notificata il 1° marzo 2013 con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Castellammare di Stabia ha ordinato alla società ricorrente di adottare immediatamente idonei accorgimenti tecnico-organizzativi allo scopo di adeguarsi al piano di risanamento previsto dall’art. 4 del D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 e al piano di zonizzazione acustica del territorio di Castellammare di Stabia approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 25 marzo 2003;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società Gori s.p.a. gestisce l’impianto, di sua proprietà, di pompaggio di acqua di Fontana Grande in Castellammare di Stabia, a beneficio del serbatoio “Funivia” del villaggio Faito.

2. Con il ricorso in esame impugna l’epigrafato provvedimento commissariale, con cui – in forza dell’accertato superamento del differenziale fonometrico previsto per le ore diurne, ad opera dell’ARPAC (su sollecitazione del parroco della Chiesa Santo Spirito, in esito ai rumori provenienti dall’impianto di sollevamento) - si ordina alla società di adottare immediatamente idonei accorgimenti tecnico-organizzativi, allo scopo di adeguarsi al piano di risanamento previsto dall’art. 4 del D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 e al piano di zonizzazione acustica del territorio di Castellammare di Stabia, approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 25 marzo 2003.

3. A fondamento del ricorso articola quattro motivi di diritto, con cui, in estrema e doverosa sintesi, deduce vizi di violazione di legge - in relazione agli artt. 9, co. 1, e 15 della L. 447/95, artt. 50 e 54 del D.lgs 167/2000, art. 7 della L. 241/1990 - ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

4. Nella mancata costituzione dell’intimata amministrazione, all’udienza del 15 maggio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Il ricorso è infondato.

5.1 Con il primo motivo la Gori s.p.a. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, co. 1, L. 447/95, sostenendo l’incompetenza del Commissario Straordinario, facente funzioni di Sindaco p.t. del Comune di Castellammare di Stabia, ad emanare l’ordinanza impugnata in quanto, trattandosi di servizi pubblici essenziali, tale facoltà, a mente dell’art. 9, co. 1, L. 447/1995, sarebbe riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il motivo è infondato.

L'art. 9 della legge n. 447 del 1995 dispone che "qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o

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