TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-07-30, n. 201805053
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Pubblicato il 30/07/2018
N. 05053/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02379/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2013, proposto da
Gori s.p.a - Gestione Ottimale Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Reggia di Portici, 69;
contro
Comune di Castellammare di Stabia;
nei confronti
Parrocchia Santo Spirito;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 5 del 17 gennaio 2013, emessa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/00 e notificata il 1° marzo 2013 con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Castellammare di Stabia ha ordinato alla società ricorrente di adottare immediatamente idonei accorgimenti tecnico-organizzativi allo scopo di adeguarsi al piano di risanamento previsto dall’art. 4 del D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 e al piano di zonizzazione acustica del territorio di Castellammare di Stabia approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 25 marzo 2003;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Gori s.p.a. gestisce l’impianto, di sua proprietà, di pompaggio di acqua di Fontana Grande in Castellammare di Stabia, a beneficio del serbatoio “Funivia” del villaggio Faito.
2. Con il ricorso in esame impugna l’epigrafato provvedimento commissariale, con cui – in forza dell’accertato superamento del differenziale fonometrico previsto per le ore diurne, ad opera dell’ARPAC (su sollecitazione del parroco della Chiesa Santo Spirito, in esito ai rumori provenienti dall’impianto di sollevamento) - si ordina alla società di adottare immediatamente idonei accorgimenti tecnico-organizzativi, allo scopo di adeguarsi al piano di risanamento previsto dall’art. 4 del D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 e al piano di zonizzazione acustica del territorio di Castellammare di Stabia, approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 25 marzo 2003.
3. A fondamento del ricorso articola quattro motivi di diritto, con cui, in estrema e doverosa sintesi, deduce vizi di violazione di legge - in relazione agli artt. 9, co. 1, e 15 della L. 447/95, artt. 50 e 54 del D.lgs 167/2000, art. 7 della L. 241/1990 - ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
4. Nella mancata costituzione dell’intimata amministrazione, all’udienza del 15 maggio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1 Con il primo motivo la Gori s.p.a. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, co. 1, L. 447/95, sostenendo l’incompetenza del Commissario Straordinario, facente funzioni di Sindaco p.t. del Comune di Castellammare di Stabia, ad emanare l’ordinanza impugnata in quanto, trattandosi di servizi pubblici essenziali, tale facoltà, a mente dell’art. 9, co. 1, L. 447/1995, sarebbe riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il motivo è infondato.
L'art. 9 della legge n. 447 del 1995 dispone che "qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della Giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri" .
Come anche rimarcato da condivisa giurisprudenza, ai sensi dell'art. 9, l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente nell'ambito di servizi pubblici essenziali, allorché sussista un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente per la persona a causa del mancato funzionamento dei detti servizi di preminente interesse generale (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 26 aprile 2003, n. 2369).
Nel caso in esame, limitandosi l'ordinanza gravata ad ingiungere l'adozione di idonei accorgimenti tecnici per assicurare il rispetto dei limiti fonometrici previsti per le ore diurne, di cui si è accertata la violazione, non invade la competenza del Presidente del Consiglio medesimo, tenuto conto sia del tenore dell’ordine, che non determina l'inibitoria parziale o totale dell’attività che del carattere localizzato dell’impianto.
A tale ultimo riguardo, peraltro, si è anche precisato che l’art. 9 più volte citato “... non detta espressamente un criterio di riparto delle competenze tra i diversi enti che menziona. (…) la norma citata configura un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 agli articoli 50 e 54, sembra congruo applicare in via residuale il criterio di riparto dettato dai commi 5 e 6 dell'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 2000, e pertanto la competenza deve essere ricondotta in capo al Sindaco in caso di situazioni, come quella all'esame, di carattere esclusivamente locale, ferma restando la competenza degli altri enti menzionati dall'art. 9 della legge n. 447 del 1995 in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali di carattere sovracomunale” ( cfr. Tar Veneto, Venezia, sez. III, 26 ottobre 2009, n. 2655).
Sotto altro aspetto, risultano pure infondati gli ulteriori rilievi formulati dalla ricorrente, volti a stigmatizzare, in subordine, la mancanza dei presupposti e requisiti richiesti dagli articoli 50 e 54, non avendo la misura carattere temporaneo ma definitivo.
Invero, come ribadito da giurisprudenza condivisa dal Collegio, non è necessario che l'ordinanza ex art. 9, L. n. 447 del 1995 rivesta il carattere della provvisorietà, giacché il connotato peculiare dell'ordinanza extra ordinem è l'adeguatezza della misura in essa contenuta a far fronte all'evento straordinario, il che non rende possibile la fissazione astratta di un rigido parametro di valutazione, imponendo invece la valutazione in concreto della soluzione adottata in ragione della natura dei rischi da fronteggiare ( cfr . T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13 maggio 2016, n. 2457).
La censura di cui al primo motivo deve pertanto essere respinta.
5.2 Con un secondo motivo la ricorrente società lamenta la violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 non essendo evidenti quali siano le eccezionali ragioni di celerità del procedimento tali da giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il motivo è infondato.
Al riguardo il Collegio non intravede elementi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale che ritiene essere sottratte dalle garanzie partecipative, sia le ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 447/1995 per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, che le misurazioni che ne precedono l’adozione, trattandosi di atti di accertamento c.d. “a sorpresa” indispensabili per l'efficacia dei controlli ( cfr . Cons. Stato, Sez. II, 17 dicembre 2012 n. 5380;id. 9 novembre 2010 n. 3690;id. Sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3190;TAR Marche, Ancona, sez. I, 17 giugno 2016, n. 380;TAR Piemonte, Sez. I, 10 luglio 2015 n. 1173;id. 21 dicembre 2012 n. 1382;TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 22 ottobre 2014 n. 2743).
Peraltro, nel caso in esame, va osservato che la ricorrente, come dalla stessa riconosciuto, ha avuto comunque modo di interloquire con l’Amministrazione, che ha prontamente trasmesso i risultati delle misurazioni da cui era emerso il superamento dei limiti differenziali delle emissioni sonore, senza, tuttavia, che nulla fosse obiettato al riguardo. Né, peraltro, la ricorrente società ha evidenziato in giudizio quali sarebbero stati i plausibili argomenti che avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale ove non ne fosse stata preclusa la partecipazione, né in che termini ciò avrebbe potuto condurre ad un diverso esito del procedimento, a sé più favorevole.
5.3 Con il terzo e quarto motivo di ricorso, che per la stretta connessione e affinità di censure possono essere esaminati congiuntamente, la Gori lamenta la violazione degli artt. 9 e 15 L. 447/1995, 54, co. 3, D.lgs. 267/00 e 4 D.M. Ambiente 11 dicembre 1996, D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dell’art. 15 L. 447/1995 nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, posto che:
- l’ordinanza impugnata, pur ordinando alla società di adeguarsi “immediatamente”, poi di fatto, si limiterebbe a richiedere adempimenti previsti ex lege , ovvero la presentazione di un piano di risanamento che la normativa invocata consente di realizzare entro due anni;
- inoltre l’ordine sarebbe anche del tutto superfluo, tenuto conto dell’imminente approvazione e realizzazione, nell’arco di un anno, di lavori di ristrutturazione funzionale dell’acquedotto campano, con conseguente dismissione dell’impianto di Fontana Grande in uso;
- infine, la richiesta di adeguamento al Piano di zonizzazione acustica del Territorio di Castellammare di Stabia sarebbe comunque superflua, pur non risultano superati i limiti per classi di cui al citato piano.
Le censure non colgono nel segno.
Invero, con l’ordinanza gravata si impone l’immediata adozione di idonei accorgimenti tecnico – organizzativi che consentano il rispetto del limite differenziale fonometrico di 5 db fissato per le ore diurne, di cui si è in maniera incontestata accertata la violazione attraverso le verifica di ARPAC.
Il richiesto adeguamento al piano di risanamento previsto dall’art. 4 del D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 nonché al Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Castellammare di Stabia, approvato con Delibera di consiglio Comunale n. 31 del 25 marzo 2003, si pone, dunque, come parametro di riferimento strumentale all’esigenza di giungere, con l’immediatezza che il caso richiede, alla cessazione della condotta illegittima e al rispetto dei valori limite di emissioni sonore ivi previsti, con abbattimento del rumore emesso dall’impianto attraverso ogni opportuno accorgimento, piuttosto che come oggetto principale dell’ordine.
A tanto va soggiunto che risulta del tutto inconferente la riferita prossima dismissione dell’impianto, posto che una tale evenienza non può essere addotta come ostativa all’ordine volto a riportare nei limiti normativamente previsti le emissioni rumorose provenienti dall’impianto in questione, per tutto il tempo di ulteriore attività.
5.4 In conclusione, il ricorso è dunque respinto.
6. Nulla per le spese.