TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202300758

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202300758
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300758
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 00758/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00518/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 518 del 2020 proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. M L, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Pesaro Urbino, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, Piazza Cavour, n. 29;

per l'annullamento

del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Pesaro e Urbino e notificato in data 24 agosto 2020, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per motivi di “ricerca lavoro” ex art.103 comma 2 del d.l. n. 34/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pesaro Urbino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO



1.Con provvedimento del 20 agosto 2020, la Questura della Provincia di Pesaro Urbino ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dal cittadino Pakistano -OMISSIS- volta ad ottenere il rilascio di un titolo temporaneo di soggiorno “per ricerca lavoro” della durata di sei mesi.

In particolare, il provvedimento risulta motivato per la circostanza che non sussistevano i requisiti per rilascio del titolo di soggiorno per “ricerca lavoro” ex art. 103 comma 2 del D.L. n. 34/2020, atteso che il richiedente, titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo scaduto l’8 aprile 2020 e non rinnovato, è stato regolarmente assunto dal 2 gennaio 2018 quale bracciante agricolo presso la -OMISSIS-, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il provvedimento è stato impugnato dallo straniero dinanzi a questo T.a.r. con ricorso notificato il 29 ottobre 2020 e depositato il successivo 17 novembre, per motivi di violazione degli artt. 7, 8, e 10bis della legge n. 241/90, dell’art. 97 Cost., per eccesso di potere, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.

In particolare, l’interessato ha rappresentato che in pendenza del procedimento amministrativo, al fine di scongiurare un rigetto della domanda per presunta incompatibilità della sua qualità di straniero richiedente asilo, in virtù del procedimento instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione volto al riconoscimento della Protezione Internazionale, ha depositato l’atto formale di rinuncia al ricorso in Cassazione, ex art. 390 c.p.c., perdendo così l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Non avendo l’autorizzazione a restare sul territorio nazionale, egli non poteva evidentemente svolgere regolarmente alcun tipo di attività lavorativa, atteso che il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato si sarebbe interrotto automaticamente ex lege. Ciò ha quindi posto il ricorrente esattamente nella condizione di non essere più titolare di un regolare permesso di soggiorno e di poter accedere alla sanatoria così come prevista dal decreto emersione.

Altresì, il ricorrente ha dedotto che l’instaurazione del contraddittorio con l’istante, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, avrebbe consentito all’Amministrazione intimata di valutare la sussistenza dei requisiti legittimante il rilascio del titolo.

Si è costituito in giudizio la Questura della Provincia di Pesaro Urbino senza espletare difese scritte.

Alla pubblica udienza del 23.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

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