TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-07-18, n. 202201062
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2022
N. 01062/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01825/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2005, proposto da
F V e M V, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocato C M, con domicilio eletto presso lo studio Bavaro in Bari, via Bavaro n. 41, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
G V, rappresentato e difeso dall’Avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato A M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F T M, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n.123 del 17.08.2005 del Dirigente 3° Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura, recante l’ordine: a) alla Signora Traetta Mosca Franca, quale proprietaria (meramente catastale) dei suoli su cui risultano realizzate le opere abusive, di demolizione delle predette opere abusive realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione della presente;b) al Signor Vittorio Michele, quale utilizzatore della baracca con muratura in tufo come garage, edificata da ignoti, lo di sgombero immediato e di conseguente divieto di utilizzare nel modo più assoluto, stante la precarietà statica della baracca in quanto non possiede alcun requisito di agibilità;
- della relazione di sopralluogo, di data ignota, effettuata da tecnici comunali, dalla quale si evince che, in adiacenza al fabbricato identificato catastalmente al foglio 162 particella 1524, insiste una vetusta baracca di mq. 82,25 con dimensioni di mt. 4,70x17,50 x 2,40 di altezza, costituita in muratura in tufi a secco dello spessore di cm.27 coperta da travi in legno a sezione circolare diam. cm.10 miste a poutrelles np 12, sulle quali poggia un manto di tegole marsigliesi miste a lastre di onduline, baracca insistente sulla particella 1679 del foglio162 non conosciuta;
- della relazione di sopralluogo effettuata dal personale del Comando di Polizia Municipale acquisita al prot. n. 38224 del 3.08.2005, dalla quale risulta che la suddetta baracca con muratura in tufo è utilizzata dal Sig. Vittorio Michele nato a Altamura l’1.1.1959 ed ivi residente alla via Pinerolo civ. 2 e da altri componenti della famiglia come garage deposito di materiale vario e che non è possibile individuare l’esecutore dell'abuso, non conosciuto;
- di ogni altro ulteriore atto connesso, presupposto, consequenziale in quanto pregiudizievole per la posizione dei ricorrenti con riferimento anche alla nota del Comune di Altamura datata 10.10.2005, con la quale si dà seguito all'ordinanza di demolizione innanzi impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Visto l’ulteriore atto di costituzione in giudizio di G V;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento da remoto del giorno 14 giugno 2022 il Cons. R T e uditi l’Avvocato A L, anche su delega dell’Avvocato C M, per la parte ricorrente, e l’Avvocato A M P, per il Comune resistente;
1. Gli originari ricorrenti – Signori F e M V – impugnano l’ordinanza del Comune di Altamura n.123 del 17.08.2005, unitamente al verbale di sopralluogo presupposto, sull’assunto del possesso del fabbricato oggetto di ordine di demolizione, ordine in verità diretto alla proprietaria dell’area su cui insiste – la controinteressata F T M -, nonché di ordine di sgombero, agli stessi rivolto.