TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-02-10, n. 202302276
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Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 02276/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10089/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2014, proposto da
Orizon Maritimas Italia S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, M I L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P C in Roma, via Principessa Clotilde 2, come da procura in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Montebello Ionico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Meale, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30, come da procura in atti;
nei confronti
Soc Saline Energie Ioniche Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ambrogio Papa, Giuseppe Pericu, Antonio Cosimo Cuppone, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Cosimo Cuppone in Roma, piazza D'Ara Coeli, 1, come da procura in atti;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Condofuri in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Antonio Calabro', con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, vicolo dei Modelli, 63, come da procura in atti;
Associazione Nauticambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Latella, con domicilio eletto presso lo studio Sabrina Rondinelli in Roma, largo Messico, 7, come da procura in atti;
per l'annullamento
della nota n. 4385 del 18/04/14 con cui si e' conclusa positivamente l'istruttoria per il rilascio della concessione demaniale marittima alla soc controinteressata richiesta allo scopo di realizzare e gestire un terminale marino a servizio della centrale termoelettrica a carbone da 1320 mwe da realizzarsi in Saline joniche frazione Marina di montebello ionico prov Reggio Calabria - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, del Comune di Montebello Ionico e di Soc Saline Energie Ioniche Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 febbraio 2023 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato nei giorni 11-12 luglio 2014 e depositato il successivo giorno 24, la Società Agricola Orizon Maritimas Italia S.a.r.l ha impugnato la Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0004385 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto “Società SEI S.p.a., richiesta di Concessione Demaniale Marittima per la durata di anni 50 di una zona di Demanio Marittimo in località Porto di Saline Joniche del Comune di Montebello Jonico (fg. N. 67 e N. 68), comprendente aree e pertinenze demaniali, infrastrutture portuali e specchi acquei, allo scopo di realizzare e gestire un terminale marino a servizio della centrale termoelettrica a carbone da 1320 MWe)”, chiedendo altresì, in subordine, il risarcimento dei danni.
2. – In punto di fatto la ricorrente ha esposto che la controinteressata Società SEI S.p.a., in data 18 giugno 2008, aveva presentato al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi della Legge N. 55/2002, per realizzare una centrale termoelettrica da 1320 MWe alimentata a carbon fossile, da situarsi in Saline Joniche, frazione marina del Comune di Montebello Ionico, provincia di Reggio di Calabria, da realizzare su proprietà privata di 212.500mq, acquistata dai proponenti con atto n. 7551, Repertorio n. 22968 del 28 aprile 2006, mentre una zona asservita e funzionale alla centrale avrebbe dovuto insistere sul Demanio Marittimo nel Porto dello stesso Comune.
Essa ha esposto in ricorso, inoltre, che “ Il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica è tutt’ora in itinere ”; ha dato quindi conto, minutamente, dello svolgimento della conferenza di servizi in cui si è concretato il procedimento autorizzativo in questione, ed ha concluso che “ Dopo aver esaminato le posizioni emerse in sede di Conferenza di tutti gli enti coinvolti e considerata conclusa positivamente l’istruttoria per il rilascio della Concessione demaniale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concedeva, con la nota impugnata il nulla osta a che venisse approntato l’atto pubblico da stipulare. Tale nulla osta deve essere interpretato anche quale parere favorevole nell’ambito del procedimento per l’Autorizzazione Unica .”
3. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Illegittimità ed eccesso di potere. Impossibilità che all’interno del procedimento unico di cui alla legge no 55/2002 siano attivati subprocedimenti autonomi e distinti per ottenere provvedimenti che l’autorizzazione unica è chiamata a sostituire.
2) Incompetenza statale a rilasciare la concessione demaniale marittima richiesta dalla SEI s.p.a. violazione degli artt. 1, comma 4 e 105 del d.lgs. no 112/1998.
3) Incompetenza del Ministero a gestire il procedimento ed emettere il provvedimento. Violazione della legge no 217 del 15 dicembre 2011.
4) Pubblicazione dell’istanza di concessione senza prima predeterminare e pubblicare i parametri per una eventuale pagina 22 di 72 futura comparazione, ovvero illegittimità di una procedura selettiva non trasparente ed imparziale. Violazione degli artt. 15 e 16 del d.lgs. no 59/2010.
5) Mancato coinvolgimento del Comune nella procedura di selezione art. 15 e 16 del d.lgs. no 59/2010 e valutazione delle osservazioni domande concorrenti.
6) Eccesso di potere. Mancata considerazione delle domande concorrenti insistenti sulla stessa area.
7) Omessa comunicazione d’avvio e conclusione del procedimento alla Orizon in qualità di controinteressata; violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990.
8) Illegittimo superamento del dissenso espresso dalla regione in materie di propria competenza. Violazione di legge e eccesso di potere, violazione art. 14-quater, comma 3 legge 241/1990.
9) Illegittimo superamento del dissenso espresso dalla provincia in merito all’aspetto paesaggistico. Violazione di legge, eccesso di potere - violazione di legge art. 14 quater, comma 3 legge n. 241/1990.
10) Assenza dell’autorità concedente (Ministero) in conferenza di servizio, illegittimità della conferenza di servizio per mancanza di contraddittorio con l’autorità procedente, violazione della legge 241/1990, art. 14–ter, comma 6.
11) Eccesso di potere per mancata analisi delle reali posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza.
3. – La ricorrente ha poi svolto una domanda di risarcimento dei danni, evidenziando di avere, sin dall’anno 1998, utilizzato i propri beni immobili dal valore di € 2.919.334,00, nonché il proprio capitale sociale di € 612.000 e di avere programmato lo sviluppo di un’attività d’acquacoltura, e delle attività ad essa collegate nel paraggio del Porto di Saline Joniche, Comune di Montebello Jonico, provincia di Reggio di Calabria; che le necessarie autorizzazioni, richieste sin dall’anno 2001, sono state rilasciate dal Comune di Montebello Jonico nell’anno 2003, anno in cui è stata rilasciata anche la Concessione Demaniale Marittima di uno “specchio acqueo” di mare costiero prospiciente l’area richiesta in Concessione dalla SEI S.p.a.; che successivamente essa ha effettuato gli acquisti di beni strumentali e la realizzazione delle strutture sul Demanio, per un investimento iniziale di oltre € 1.235.716,00, comprese 8 vasche d’allevamento, sino al 2055.
Evidenza poi che “ Nel momento in cui la SEI ha avanzato la propria richiesta di