TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-02-10, n. 202302276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-02-10, n. 202302276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302276
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2023

N. 02276/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10089/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2014, proposto da
Orizon Maritimas Italia S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, M I L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P C in Roma, via Principessa Clotilde 2, come da procura in atti;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Montebello Ionico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Meale, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30, come da procura in atti;

nei confronti

Soc Saline Energie Ioniche Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ambrogio Papa, Giuseppe Pericu, Antonio Cosimo Cuppone, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Cosimo Cuppone in Roma, piazza D'Ara Coeli, 1, come da procura in atti;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Condofuri in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Antonio Calabro', con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, vicolo dei Modelli, 63, come da procura in atti;
Associazione Nauticambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Latella, con domicilio eletto presso lo studio Sabrina Rondinelli in Roma, largo Messico, 7, come da procura in atti;

per l'annullamento

della nota n. 4385 del 18/04/14 con cui si e' conclusa positivamente l'istruttoria per il rilascio della concessione demaniale marittima alla soc controinteressata richiesta allo scopo di realizzare e gestire un terminale marino a servizio della centrale termoelettrica a carbone da 1320 mwe da realizzarsi in Saline joniche frazione Marina di montebello ionico prov Reggio Calabria - risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, del Comune di Montebello Ionico e di Soc Saline Energie Ioniche Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 febbraio 2023 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato nei giorni 11-12 luglio 2014 e depositato il successivo giorno 24, la Società Agricola Orizon Maritimas Italia S.a.r.l ha impugnato la Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0004385 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto “Società SEI S.p.a., richiesta di Concessione Demaniale Marittima per la durata di anni 50 di una zona di Demanio Marittimo in località Porto di Saline Joniche del Comune di Montebello Jonico (fg. N. 67 e N. 68), comprendente aree e pertinenze demaniali, infrastrutture portuali e specchi acquei, allo scopo di realizzare e gestire un terminale marino a servizio della centrale termoelettrica a carbone da 1320 MWe)”, chiedendo altresì, in subordine, il risarcimento dei danni.

2. – In punto di fatto la ricorrente ha esposto che la controinteressata Società SEI S.p.a., in data 18 giugno 2008, aveva presentato al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi della Legge N. 55/2002, per realizzare una centrale termoelettrica da 1320 MWe alimentata a carbon fossile, da situarsi in Saline Joniche, frazione marina del Comune di Montebello Ionico, provincia di Reggio di Calabria, da realizzare su proprietà privata di 212.500mq, acquistata dai proponenti con atto n. 7551, Repertorio n. 22968 del 28 aprile 2006, mentre una zona asservita e funzionale alla centrale avrebbe dovuto insistere sul Demanio Marittimo nel Porto dello stesso Comune.

Essa ha esposto in ricorso, inoltre, che “ Il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica è tutt’ora in itinere ”;
ha dato quindi conto, minutamente, dello svolgimento della conferenza di servizi in cui si è concretato il procedimento autorizzativo in questione, ed ha concluso che “ Dopo aver esaminato le posizioni emerse in sede di Conferenza di tutti gli enti coinvolti e considerata conclusa positivamente l’istruttoria per il rilascio della Concessione demaniale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concedeva, con la nota impugnata il nulla osta a che venisse approntato l’atto pubblico da stipulare. Tale nulla osta deve essere interpretato anche quale parere favorevole nell’ambito del procedimento per l’Autorizzazione Unica .”

3. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Illegittimità ed eccesso di potere. Impossibilità che all’interno del procedimento unico di cui alla legge no 55/2002 siano attivati subprocedimenti autonomi e distinti per ottenere provvedimenti che l’autorizzazione unica è chiamata a sostituire.

2) Incompetenza statale a rilasciare la concessione demaniale marittima richiesta dalla SEI s.p.a. violazione degli artt. 1, comma 4 e 105 del d.lgs. no 112/1998.

3) Incompetenza del Ministero a gestire il procedimento ed emettere il provvedimento. Violazione della legge no 217 del 15 dicembre 2011.

4) Pubblicazione dell’istanza di concessione senza prima predeterminare e pubblicare i parametri per una eventuale pagina 22 di 72 futura comparazione, ovvero illegittimità di una procedura selettiva non trasparente ed imparziale. Violazione degli artt. 15 e 16 del d.lgs. no 59/2010.

5) Mancato coinvolgimento del Comune nella procedura di selezione art. 15 e 16 del d.lgs. no 59/2010 e valutazione delle osservazioni domande concorrenti.

6) Eccesso di potere. Mancata considerazione delle domande concorrenti insistenti sulla stessa area.

7) Omessa comunicazione d’avvio e conclusione del procedimento alla Orizon in qualità di controinteressata;
violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990.

8) Illegittimo superamento del dissenso espresso dalla regione in materie di propria competenza. Violazione di legge e eccesso di potere, violazione art. 14-quater, comma 3 legge 241/1990.

9) Illegittimo superamento del dissenso espresso dalla provincia in merito all’aspetto paesaggistico. Violazione di legge, eccesso di potere - violazione di legge art. 14 quater, comma 3 legge n. 241/1990.

10) Assenza dell’autorità concedente (Ministero) in conferenza di servizio, illegittimità della conferenza di servizio per mancanza di contraddittorio con l’autorità procedente, violazione della legge 241/1990, art. 14–ter, comma 6.

11) Eccesso di potere per mancata analisi delle reali posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza.

3. – La ricorrente ha poi svolto una domanda di risarcimento dei danni, evidenziando di avere, sin dall’anno 1998, utilizzato i propri beni immobili dal valore di € 2.919.334,00, nonché il proprio capitale sociale di € 612.000 e di avere programmato lo sviluppo di un’attività d’acquacoltura, e delle attività ad essa collegate nel paraggio del Porto di Saline Joniche, Comune di Montebello Jonico, provincia di Reggio di Calabria;
che le necessarie autorizzazioni, richieste sin dall’anno 2001, sono state rilasciate dal Comune di Montebello Jonico nell’anno 2003, anno in cui è stata rilasciata anche la Concessione Demaniale Marittima di uno “specchio acqueo” di mare costiero prospiciente l’area richiesta in Concessione dalla SEI S.p.a.;
che successivamente essa ha effettuato gli acquisti di beni strumentali e la realizzazione delle strutture sul Demanio, per un investimento iniziale di oltre € 1.235.716,00, comprese 8 vasche d’allevamento, sino al 2055.

Evidenza poi che “ Nel momento in cui la SEI ha avanzato la propria richiesta di Concessione Demaniale, erano pendenti presso il Comune altre richieste (…) che, molto probabilmente, non potranno essere rilasciate in quanto alcune si sovrappongono, altre si intersecano, altre si trovano sulle ipotizzate rotte delle carboniere ed altre, comunque, si pongono in antitesi con lo sviluppo carboniero proposto dalla SEI S.p.a. Si tratta di richieste di Concessione di cui la Società ha manifestato l’esigenza, dapprima alla Capitaneria di Porto e successivamente al Comune di Montebello Jonico, tra gli anni 2005 e 2011. Concessioni strettamente legate, funzionali e connesse all’attività d’acquacoltura che esiste da molto tempo prima che la SEI presentasse, nell’anno 2008, al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di Autorizzazione Unica alla realizzazione di una centrale a carbone. Le richieste di Concessione Demaniale Marittima presentate dalla Società ORIZON odierna ricorrente tra gli anni 2005 e 2011 sono anch’esse di gran lunga antecedenti alla richiesta di Concessione Demaniale Marittima presentata dalla S.p.a. SEI al prot. No 34575 dell’8 agosto 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .”

Inoltre, “ La verità è, invece, più che intuibile anche ai non addetti ai lavori: le ricadute della centrale a carbone sull’ambiente marino, causeranno alla Società Orizon immancabile nocumento a causa della perdita delle caratteristiche peculiari del pesce prodotto nel sito attuale. Infatti il sito a mare in cui viene svolta l’attuale attività d’allevamento è stato riconosciuto, considerata la convergenza di diversi interessi pubblici ”.

Per tale ragione, in definitiva, la ricorrente ipotizza un danno futuro che quantifica in 150.000,00 euro di lucro cessante per ciascuna gabbia, da moltiplicare per ciascuno degli anni di concessione rilasciata alla SEI.

4. - Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni e la società SEI, che, con le rispettive memorie, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

In particolare, il MISE ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito eccependo l’infondatezza dei motivi ivi svolti, e, preliminarmente, l’incompetenza per territorio dal TAR Lazio e l’inammissibilità dei motivi quarto, quinto e sesto, con i quali Orizon Maritimas Italia contesta l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto rilasciato in assenza di una procedura selettiva aperta e trasparente, attesa la mancata presentazione di domanda in tal senso da parte della ricorrente.

La SEI s.p.a., oltre all’infondatezza del gravame, ha eccepito la sua inammissibilità per carenza di legittimazione attiva della Orizon, e inoltre ha evidenziato che la concessione demaniale non costituisce il titolo per realizzare la centrale a carbone, bensì l’esito di un mero sub procedimento, in quanto la centrale dovrà essere assistita dall’autorizzazione unica rilasciata i sensi della legge n. 55 del 2002.

Il Comune di Montebello Jonico ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, di essersi giudizialmente opposto al rilascio alla SEI delle concessioni per la realizzazione della centrale a carbone, evidenziando di essere intervenuto nel giudizio R.G. n. 8353/2012 davanti a questo T.A.R., definito con sentenza di accoglimento n. 3402/2015 poi riformata in appello con sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 1779/2016.

Hanno svolto interventi ad adiuvandum il Comune di Condofuri e l’Associazione Nauticambiente.

5. – Con ordinanza n. 5030/2014 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, con la seguente motivazione: “ Rilevata l’assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile discendente all’interessata dall’atto gravato, tenuto conto che non appare rilasciata la concessione demaniale, né l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto ”.

6. – Hanno depositato memorie conclusionali ai sensi dell’art. 73 c.p.a. il Comune di Montebello Jonico e la ricorrente.

Il primo ha svolto le eccezioni di cui si è detto sopra.

La ricorrente, invece, pur insistendo per l’accoglimento del ricorso, anche ai fini del risarcimento dei danni, ha affermato: “ Deve, tuttavia, evidenziarsi che il procedimento amministrativo avviato su istanza dalla SEI volto ad ottenere l’Autorizzazione unica ai sensi della Legge n. 55/2002 non si è ancora concluso, né si concluderà mai. Infatti, a seguito del referendum cantonale indetto dal Governo del Cantone dei Grigioni in data 22.9.2013, la SEI, quale società di scopo costituita dal gruppo svizzero Repower per la quota azionaria del 57,7%, era stata messa in stato di liquidazione volontaria nel corso dell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 25.5.2016 ” (pag. 5);
e, inoltre, “ In tal modo, peraltro, il Ministero ha rilasciato la concessione richiesta dalla SEI della zona demaniale del porto di Saline Joniche – la quale era funzionalmente asservita alla centrale termoelettrica – senza che vi fosse alcuna certezza in merito al rilascio dell’Autorizzazione unica e alla effettiva realizzazione della centrale. Centrale che, ad oggi, come già anticipato non è stata né verrà mai costruita ” (pag. 19).

Ha poi evidenziato che “ Già nello stralcio del rapporto di gestione della società Repower, allegato al bilancio dell’anno 2013 (all. 194), si dava atto che “sia la strategia cantonale che l’evoluzione generale del contesto energetico hanno spinto il consiglio d’Amministrazione a non più prendere in considerazione partecipazioni in società che gestiscono centrali a carbone. Non si intravede più alcuna possibilità di trarre guadagno dal terreno acquistato per la centrale a carbone e quindi si è proceduto a una svalutazione del fondo che sta in relazione al progetto Saline Joniche” per un ammontare di 13,3 milioni di franchi ”.

Ha poi concluso che: “ Nonostante vi fosse già allora la totale incertezza sulla concreta realizzazione della centrale elettrica, il Ministero non solo ha preteso dalle Amministrazioni interessate alla gestione del porto di Saline Joniche di non procedere al rilascio di Concessioni demaniali insistenti sulle aree chieste dalla SEI, ma ha altresì rilasciato con il proprio provvedimento prot. n. 4385 del 18.4.2014, oggetto dell’odierna controversia, una specie di vera e propria Concessione demaniale marittima sine die e con efficacia anticipata ex art. 38 del Codice della Navigazione, senza neppure riscuotere i dovuti canoni. Come sopra evidenziato, al di là dei conseguenti profili di danno erariale, per effetto della nota impugnata il Comune di Montebello ha ricusato il rilascio di tre Concessioni Demaniali Marittime chieste dalla società Orizon Maritimas Italia in data antecedente alla richiesta della SEI .”

In punto di risarcimento del danno, dato atto della “inefficacia” del provvedimento impugnato, la ricorrente ha ribadito che di quest’ultimo di imporrebbe comunque una declaratoria di illegittimità, in quanto “ il mancato conseguimento delle Concessioni chieste ha senz’altro comportato un danno alla società ricorrente, se solo si considera che: i. la richiesta di Concessione demaniale marittima, acquisita dal Comune di Montebello Jonico al prot. n. 13803 del 29.11.2011 (all.12), per l’ampliamento dello “specchio acqueo” di mare ove veniva svolta l’attività d’acquacoltura, in modo da installare altre 10 unità di allevamento, da aggiungere alle 14 già autorizzate (per un totale di 24), è stata rigettata con nota prot. n. 6930 del 26.5.2015 (all. 145);
ii. la richiesta di Concessione demaniale marittima per una quota parte di 48 mt del tratto di molo/banchina a parete verticale presso il porto di Saline Ioniche, acquisita al prot. 29 n. 13187 del 15.11.2011 (all. 14), è stata rigettata con nota prot. n. 13053 del 30.10.2014 (all. 146);
iii. la richiesta di Concessione demaniale marittima di circa 5.000 mq nell’ambito portuale, per lo svolgimento d’attività di posa e ricovero, ed eventualmente rimessaggio, dei mezzi nautici da diporto, da pesca e/o commerciali, acquisita dal Comune di Montebello Jonico al prot. n. 6917 del 15.6.2011 (all. 20), è stata rigettata con nota prot. n. 11015 del 7.9.2015 (all. 147);
Tutte regolarmente impugnate dinanzi codesto Ecc.mo TAR con i ricorsi n.r.g. 965/2015, 10649/2015 e 13649/2015 strettamente connessi a questo principale oggetto del presente giudizio
.”

E appresso: “ L’ingiustizia del danno deriva dalla condotta del Comune (al quale oggi è subentrata l’Autorità portuale) e del Ministero, che nonostante i pareri contrari anche di altri soggetti pubblici coinvolti e il tentativo della società ricorrente di opporsi e di contestare quanto stava 28 accadendo, ha portato aventi in modo assolutamente illegittimo ed arbitrario un progetto, che si è poi rilevato assolutamente inutile (anche per volontà della stessa SEI, che si è tirata indietro) arrecando evidenti danni al contesto sociale ed economico locale, che hanno condotto fino all’abbandono totale del porto di Saline.

Dunque, per Orizon, “… il mancato conseguimento delle Concessioni chieste ha senz’altro comportato un danno alla società ricorrente”, non avendole permesso di ottenere le tre suddette concessioni, e, quindi, di ampliare la propria attività aziendale;
infatti, con affermazione conclusiva, la ricorrente assume che “Il mancato rilascio delle Concessioni demaniali chieste, direttamente imputabile alla illegittima condotta del Ministero e del Comune di Montebello Jonico, ha dunque negativamente e pesantemente influito sullo sviluppo dell’attività di impresa della odierna ricorrente
.”

Il Comune di Montebello Jonico, con memoria di replica, ha evidenziato che alcuna domanda contro di esso era stata svolta da Orizon nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

7. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2023.

Va innanzitutto respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle resistenti, in quanto il presente giudizio riguarda un provvedimento che, per allegazione della parte ricorrente, è volto a pervenire alla realizzazione una centrale termoelettrica da 1320 MWe, ragione per cui sussiste la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 135 comma 1 lettera f), che riguarda “le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o) , limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2”.

8. – Il ricorso, nella sua parte demolitoria, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che –come ripetutamente evidenziato dalla stessa ricorrente- il progetto di realizzazione della centrale a carbone cui, in tesi, la concessione impugnata avrebbe dovuto essere servente è stato rinunziato dalla stessa società SEI che avrebbe dovuto realizzarlo, e l’autorizzazione unica di cui alla legge n. 55\2002, che avrebbe dovuto costituire titolo per la realizzazione e l’esercizio della centrale stessa, non è stato rilasciato.

9. – La ricorrente ha tuttavia richiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato in ottica servente all’accoglimento delle domande di risarcimento del danno che essa ha svolto nel corso del giudizio.

Il Collegio ritiene che tale accertamento –evidentemente volto alla emersione del requisito dell’antigiuridicità del fatto causativo del preteso danno, in quanto commesso non jure e contra jus - sia superfluo, e che da esso –per ragioni di evidente economia processuale- si possa prescindere, atteso che nella specie difettano gli altri presupposti costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.

10. –Al riguardo va premesso che il Collegio è consapevole che, come affermato da A.P. n. 8\2022, la manifestazione dell’interesse risarcitorio, una volta venuto meno quello all’annullamento dell’atto impugnato, è il presupposto indispensabile affinché il giudice possa pronunciarsi sulla legittimità dello stesso atto con pronuncia di mero accertamento.

Ma, nel caso in esame, la società ricorrente è andata ben oltre la semplice allegazione dell’intenzione di proporre domanda risarcitoria, dal momento che una tale domanda è stata ampiamente svolta ed articolata sia nel ricorso introduttivo che nei successivi scritti.

E la stessa Adunanza Plenaria ha avuto modo di precisare che “ Se la domanda è stata invece proposta, l’accertamento mero si palesa inutile ed è assorbito da quello che deve svolgersi in sede di esame della domanda risarcitoria ”.

11. – Assume pertanto valore primario, nella presente fattispecie, la valutazione della sussistenza, o non, degli elementi costituitivi dell’illecito aquiliano contemplato dall’art. 2043 c.c.

Come rilevato dalla sentenza dell’A.P. n. 7\2021, “ Elemento centrale nella fattispecie di responsabilità ora richiamato è quindi l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio, diversamente da quanto avviene per la responsabilità da inadempimento contrattuale, in cui, come esattamente sottolinea il giudice rimettente, la valutazione sull’ingiustizia del danno è assorbita dalla violazione della regola contrattuale. Declinata nel settore relativo al «risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi», di cui al sopra citato art. 7, comma 4, cod. proc. amm., il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi.”

12. – Al riguardo può essere osservato quanto segue.

Nella prospettazione contenuta nel ricorso, la società istante declina il danno di cui essa chiede ristoro in questo giudizio come un danno futuro, in quanto (come attestano i passi dell’atto introduttivo del giudizio riportati nella parte narrativa della presente sentenza) essa assume, in sintesi, che il fatto causativo di tale evento dannoso (costituito dalla ipotizzata contrazione dell’attività economica esercitata) sarà costituito dalla realizzazione e dall’esercizio della centrale a carbone che SEI aveva richiesto di costruire nello specchio acqueo antistante il Comune di Montebello Jonico.

Il Collegio è consapevole che, in termini generali, la valutazione del risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità, a tal fine il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l’effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (Corte di cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 2019 n. 4726).

Tuttavia, ciò che nel ricorso la ricorrente riteneva essere l’evento dannoso ossia la realizzazione della centrale, come ampiamente esposto anche dalla stessa Orizon, non solo non si è ad oggi realizzato, ma non ha probabilità alcuna di realizzarsi, in quanto la stessa proponente, soggetta a direzione controllo di società stabilita all’estero, con autonoma scelta imprenditoriale (evidentemente non riconducibile alla volontà del MISE) ha deciso di rinunziarvi;
tanto che l’autorizzazione unica, titolo imprescindibile per realizzare ed esercitare la centrale, non è mai stata rilasciata.

Pertanto, non sono venuti ad esistenza nè il provvedimento che realmente avrebbe condotto alla realizzazione e all’esercizio della centrale a carbone, né, tanto meno, tale impianto: mentre il mero nulla osta impugnato non avrebbe mai potuto, da solo, determinare il danno paventato dalla ricorrente.

D’altronde, sempre secondo A.P. n. 7\2021, l’ingiustizia del danno che fonda la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla dimensione sostanzialistica di questi ultimi, per cui solo se dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica, quest’ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario.

In conclusione: non soltanto, secondo il su ricordato criterio di normalità (affermato dalla S.C.), il paventato danno futuro va escluso in radice, in quanto non ha probabilità alcuna di realizzarsi.

Ma un tale criterio di normalità non risulta bene attagliarsi alla caratteristica “sostanziale” (fortemente incentrata sulla effettiva realizzazione di un danno-conseguenza al patrimonio attoreo) che, secondo A.P. n. 7\2021, permea la responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione.

13. – Ed infatti, nella memoria conclusionale, la ricorrente tanta di rendere concreta tale dimensione sostanzialistica, mutando la prospettazione relativa al fatto causativo del danno, ed assumendo che, per effetto del provvedimento impugnato in questo giudizio, essa si sarebbe vista negare tre diverse concessioni demaniali, il cui ottenimento le avrebbe invece permesso di espandere la propria attività aziendale.

Ma, in disparte l’aspetto per cui tale ipotetico lucro cessante non ha trovato adeguata prova in questo giudizio (essendosi arrestato l’assolvimento del relativo onere a calcoli basati sull’attività precedentemente svolta), tale allegazione è il risultato di una radicale mutatio libelli rispetto a quanto affermato nel ricorso notificato alle controparti: nel quale, in sintesi, l’evento dannoso non era il mancato rilascio di ulteriori concessioni, bensì gli ipotizzati stravolgimenti dell’ambiente marino portati dal futuro insediamento dell’impianto, poi mai realizzato.

Questa originaria deduzione è condensata nell’affermazione contenuta in ricorso per cui l’asserito danno futuro è descritto come segue: “ La verità è, invece, più che intuibile anche ai non addetti ai lavori: le ricadute della centrale a carbone sull’ambiente marino, causeranno alla Società Orizon immancabile nocumento a causa della perdita delle caratteristiche peculiari del pesce prodotto nel sito attuale. Infatti il sito a mare in cui viene svolta l’attuale attività d’allevamento è stato riconosciuto, considerata la convergenza di diversi interessi pubblici ”.

14. – In definitiva, mentre la parte demolitoria del ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda risarcitoria è infondata, e va respinta.

15. – La complessità della questione in fatto e la circostanza di fatto, sopravvenuta alla instaurazione del giudizio, sopravvenuta a questa, inducono alla compensazione delle spese.

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