TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-20, n. 201600527

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-20, n. 201600527
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600527
Data del deposito : 20 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2016

N. 00527/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Goldengas s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati T F, C.F. FLLTNN39T20E690M, e M L, C.F. LNRMRC85M31C615T, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato C C, C.F. CVLCRL55T66H501U, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

Dirigente del Servizio Patrimonio - Genio Civile - Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno;
Responsabile del Procedimento e titolare della P.O. “Tutela Acque e Demanio” della Provincia di Ascoli Piceno;
Comune di Maltignano;
Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto;
Consorzio di Bonifica delle Marche;
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ascoli Piceno;
Servizio Sicurezza e Polizia Locale della Provincia di Ascoli Piceno;
Segreteria Generale della Provincia di Ascoli Piceno e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, Aso e Tesino “ Piceno Consind ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Calzolaio, C.F. CLZSMN77D17E783R, M. Cristina Mattiacci, C.F. MTTMCR83C58E783Q, e Andrea Calzolaio, C.F. CLZNDR52M19H211O, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno, r.g. n. 109 del 23 gennaio 2015;

- di tutti gli atti comunque connessi;

quanto ai motivi aggiunti:

- della determinazione del Dirigente Servizio Patrimonio Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno n. 10 dell’11 gennaio 2016;

- di tutti gli atti comunque connessi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ascoli Piceno e del Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, Aso e Tesino “ Piceno Consind ”;

Viste le memorie difensive;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 65/2016;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2016 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. La Goldengas s.p.a., società che opera nel settore della distribuzione di carburanti e gas-metano per uso autotrazione, acquisiva, con atto di cessione in data 26 gennaio 1987, le attrezzature e i diritti relativi alla stazione di rifornimento carburanti sita in Maltignano (AP), sulla strada provinciale della Bonifica (destra idrografica del fiume Tronto), al Km 3+240, già gestita dalla stessa Goldengas e insistente su area appartenente al demanio idrico. Per effetto della cessione la stessa subentrava anche nella concessione demaniale rilasciata dal Servizio Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno al precedente titolare con decreto n. 12962 del 5 ottobre 1970.

Dalla documentazione versata in atti risulta che tale concessione è stata rinnovata più volte e che l’ultimo rinnovo, di cui al parere idraulico n. 3704 del 9 novembre 2000, è stato assentito dal Genio Civile per tre anni (quindi sino al novembre 2003), a condizione che Goldengas si attivasse per la delocalizzazione dell’impianto.

L’area in questione è stata, quindi, adibita, in maniera continuativa, ad ospitare un impianto di distribuzione di carburanti e tale attività risulta essere stata proseguita anche successivamente allo scadere dell’ultimo rinnovo della concessione demaniale.

Con nota prot. n. 45505 il Genio Civile ha intimato a Goldengas lo sgombero dell’area, anche in ragione dei programmati interventi di sistemazione idraulica sul fiume Tronto, in prossimità della cui sponda sorge l’impianto.

Tuttavia, allo scopo di consentire alla ricorrente di provvedere alla delocalizzazione del distributore previa individuazione di un’area alternativa idonea, la Provincia di Ascoli Piceno, eccezionalmente, ha rilasciato alla stessa una concessione provvisoria con validità di un anno (di cui al parere idraulico n. 8730 del 25 febbraio 2013), mentre Goldengas ha sottoscritto un apposito atto di impegno in data 28 febbraio 2013, acquisito al protocollo n. 10187 del 5 marzo 2013, che l’Amministrazione, a sua volta, ha recepito.

Nonostante i solleciti al rispetto degli obblighi assunti, inoltrati alla ricorrente dal Genio Civile, e nonostante l’intimazione di sgombero dell’area datata 4 dicembre 2014, proveniente dalla Provincia, l’Ente accertava, alla data del sopralluogo del 21 gennaio 2015, che l’area era stata sgomberata solo in parte e che l’impianto non era stato rimosso ed era ancora funzionante. Peraltro, risulta che con comunicazione n. 43802 del 18.10.2013 la ricorrente era stata informata dall’Amministrazione dell’imminente svolgimento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulica sul fiume Tronto, con conseguente invito a liberare l’area entro la data del 31 dicembre 2013.

Di qui l’ordinanza di sgombero n. 109/2015 odiernamente gravata con l’atto introduttivo del giudizio, seguita dall’ordinanza n. 10/2016, anch’essa oggetto di impugnazione con motivi aggiunti, adottata dall’Amministrazione a fronte del perdurante inadempimento di Goldengas.

A sostegno dei gravami la ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:

- carenza di legittimazione in capo alla Provincia ad emanare l’atto;

- conformità dell’impianto e compatibilità dell’attuale utilizzo dell’area alle prescrizioni del PRG del Comune di Maltignano;

- illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere;
violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20, commi 1 e 4, delle NTA del PAI;
erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti;
difetto di istruttoria;

- illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere;
violazione e falsa applicazione degli artt. 96, lett. f), del Regio Decreto n. 523/1904 in relazione all’art. 115 del d.lgs. n. 152/2006;
erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo;

- contraddittorietà dell’atto amministrativo impugnato;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 36 delle NTA;

- illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere;
violazione e falsa applicazione della legge n. 431/1985;

- difetto assoluto di istruttoria;

- carenza di motivazione dell’atto impugnato;

- ed ancora, relativamente ai soli motivi aggiunti, illegittima fissazione del termine di giorni quindici per adempiere a quanto ordinato, in difformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 823, comma 2, c.c. ed eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Ascoli Piceno e il Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, Aso e Tesino “ Piceno Consind ”, entrambi rilevando l’infondatezza dei gravami e chiedendo il loro rigetto;
quest’ultimo, in particolare, ne ha altresì dedotto l’inammissibilità per mancata impugnazione dei provvedimenti pregressi con cui l’Amministrazione aveva già intimato lo sgombero dell’area per i medesimi motivi che hanno portato all’adozione delle ordinanze odiernamente impugnate.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Il Collegio reputa di poter trattare congiuntamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, avuto riguardo alla quasi totale identità delle censure proposte.

II.

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