TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-23, n. 202301817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-23, n. 202301817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301817
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 01817/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00605/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 605 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale -OMISSIS- reg -OMISSIS-della direzione generale del personale militare del Ministero della Difesa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, sottotenente dei Carabinieri, impugna il provvedimento del 18 dicembre 2020 con cui è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi due ai sensi dell’art. 1357 lettera a) del d. lgs 66 del 2010.

2. I fatti che hanno determinato l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare traggono origine dall’accusa nei confronti del ricorrente, nella sua qualità di Comandante della Stazione di Carabinieri di -OMISSIS-, di rivelazione di segreti d’ufficio relativi alle indagini in corso per un omicidio perpetrato in -OMISSIS- il 5 settembre 2010.

Il procedimento penale avviato per le descritte condotte veniva tuttavia archiviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, con decreto in data 5 ottobre 2019, acquisito in copia conforme il 22 aprile 2020, su conforme richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per intervenuta prescrizione.

La condotta, tuttavia, veniva considerata suscettibile di rilevanza sotto l’aspetto disciplinare, in relazione alla violazione dei doveri di cui agli artt. 712 (Doveri attinenti al giuramento), 713 (Doveri attinenti al grado), 717 (Senso di responsabilità), 725 (Doveri propri dei superiori) e 732 (Contegno del Militare) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90”.

Di qui l’applicazione della sanzione impugnata con il ricorso in esame.

3. Avverso il provvedimento con cui è stata disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare, il ricorrente ha proposto articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3.1 In particolare, secondo la prospettiva del ricorrente, il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione dei termini perentori imposti dall’art.1392, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare, relativamente alla contestazione degli addebiti all’incolpato che, secondo la norma, deve essere fatta entro 90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale dell’esito del giudizio penale a pena di nullità del procedimento disciplinare di stato.

La censura non è fondata.

Il decreto di archiviazione è stato acquisito dalla amministrazione in copia conforme solo in data 22 aprile 2020 e la contestazione degli addebiti è stata formulata entro 90 giorni, in data 21 luglio 2020.

Occorre, infatti, ricordare che:

- l’art. 1392 prevede che il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere istaurato “entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione” (co. 1) e che il medesimo procedimento deve concludersi entro 270 giorni dal medesimo dies a quo (co.3);

- l’art. 1393, co. 4, prevede che il procedimento disciplinare è “avviato o riaperto entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura”.

I riferimenti ora riportati alla conoscenza “integrale” della sentenza escludono che siano sufficienti, per la determinazione del dies a quo , la conoscenza del mero dispositivo o quella di estratti della sentenza.

Inoltre, la conoscenza integrale della sentenza non può che essere “certa”, dunque essa deve intervenire – in adesione alla modalità individuata dall’ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali (e non solo: art. 2714 c.c.) - per mezzo di copia della sentenza conforme all’originale (Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2021 n. 5893).

Tali principi ben possono essere riferiti al caso di specie ed in particolare al decreto che dispone l’archiviazione in quanto trattasi di decisione del giudice che, rilevando l’intervenuta prescrizione del reato, determina la conclusione della vicenda processuale.

Peraltro, in materia di termini, in assenza di previsioni contrarie, valgono i principi generali (articoli 2963 c.c. e art. 155 e seguenti c.p.c.), secondo cui nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali (art. 155 su citato, così come ai sensi del richiamato art. 2963 c.c. non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale).

3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che sono stati violati i termini del procedimento disciplinare.

In particolare, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare ex art. 1392 C.O.M. ritiene il ricorrente che l’accoglimento della richiesta di archiviazione del 20.09.2019, depositata il 2.10.2019 e accolta il 5. 10.2019 fissi il termine perentorio che scandisce la possibilità di azione disciplinare che deve decorrere non più tardi del 10.10.2019, data della comunicazione alla cancelleria della Procura di Salerno dell’avvenuta archiviazione. Quindi il termine iniziale di decorrenza, che è la data di conoscenza del provvedimento di archiviazione, deve coincidere con una data antecedente al 22.04.2020 (data di mero rilascio della copia conforme).

Il motivo è infondato.

Come si è avuto modo di chiarire, la disciplina di settore giusta art. 1393 “Termini del procedimento disciplinare di stato”, al comma 1 del C.O.M. stabilisce che: “Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale (salvo il caso in cui l'amministrazione abbia gia' proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1) deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione”.

L’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale del provvedimento di archiviazione in data 22 aprile 2020 e, dunque da quel momento dovevano iniziare a decorrere i termini per l’esercizio della azione disciplinare.

3.3 Con il terzo motivo, è dedotta la violazione art. 1392, comma 3, del C.O.M. in quanto il procedimento disciplinare è stato avviato quando era divenuto irrevocabile il decreto di archiviazione.

Il motivo non è fondato.

Di recente l’A.P. del Consiglio di Stato sentenza n. 14 del 2022) ha ribadito quanto già elaborato dalla precedente giurisprudenza circa il principio di autonomia (temperata) tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

Nel caso di specie, poi, il decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione non determina conseguenze sul procedimento disciplinare. In questo caso diviene giocoforza riconoscere all’Autorità disciplinare, in ossequio al generale principio di autonomia e pluralità degli ordinamenti giuridici, un autonomo e pieno potere-dovere di accertamento ricostruttivo del fatto nella sua materialità, attraverso lo svolgimento di un’inchiesta istruttoria che, dunque, si pone come momento centrale del procedimento disciplinare.

3.4 Con il quarto motivo di ricorso ed il quinto motivo di ricorso è dedotto il vizio di eccesso di potere in quanto, nell’infliggere la sanzione, il Direttore Generale del Ministero della Difesa, si sarebbe limitato a recepire soltanto “quanto accertato in sede giudiziaria” o precisamente in fase di indagini e dalla sola autorità inquirente non essendo il procedimento penale RGNR -OMISSIS- sfociato in un processo penale (con relativa istruttoria ed esercizio del diritto di difesa da parte del -OMISSIS-) per intervenuta archiviazione in violazione dell’art. 270 c.p.p. sulla utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento.

I motivi non sono fondati.

Dagli atti di causa emerge che l’Amministrazione ha svolto autonoma istruttoria ed adeguate valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinare della condotta del ricorrente.

In particolare, all’incolpato sono stati contestati fatti specifici, supportati da un preciso quadro probatorio, rispetto ai quali sono state riconosciute all’incolpato tutte le facoltà difensive.

Alcun automatismo, può, dunque rinvenirsi nella formulazione dell’accusa penale e della irrogazione della sanzione disciplinare impugnata.

4. La peculiarità della vicenda consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.

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