TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-07-08, n. 201002913

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-07-08, n. 201002913
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201002913
Data del deposito : 8 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00571/2009 REG.RIC.

N. 02913/2010 REG.SEN.

N. 00571/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 571 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A G M, rappresentata e difesa dall'avv. T D G, con domicilio eletto presso T D G in Bari, via Cairoli, 7;

contro

Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P B, con domicilio eletto presso P B in Bari, via Melo, 114;

nei confronti di

A M, rappresentata e difesa dall'avv. R G R, con domicilio eletto presso R G R in Bari, via Putignani, 168;
M B, Elisabetta Vsti, Pierluigi Ruggiero, R Cccavo, N C, M G L D, A M C, A C, M D P, rappresentati e difesi dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Bari, corso Cavour 31;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) dei verbali nn. 3, 4, 5, 6 e 7 della Commissione valutatrice nella procedura concorsuale pubblica bandita dalla Regione Puglia, per la copertura di n. 12 posizioni lavorative di dirigente area socio-sanitaria, il cui bando è stato pubblicato in B.U.R.P. n. 46 del 29.03.2007;

2) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, nonché di tutti gli atti citati nel presente ricorso e di tutti gli atti della procedura concorsuale de qua diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente epigrafe;

e per la condanna al risarcimento del danno.

Quanto ai motivi aggiunti:

3) della determina dirigenziale della Regione Puglia n.248 del 24 marzo 2009 e n. 647 del 3 luglio 2009 relativa all’approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria finale,

4) delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia n. 902 del 6 ottobre 2009 di riapprovazione degli atti medesimi;

5) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, di tutti gli atti citati nella predetta determina, nonché di tutti gli atti citati nel presente ricorso e di tutti gli atti della procedura concorsuale de qua diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente epigrafe.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A M;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pierluigi Ruggiero, M B, Elisabetta Vsti, N C, M D P, M G L D, R Cccavo, A C, A M C, Maiellaro Anna Maria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. P A e uditi per le parti i difensori l’avv. T d G, l’avv. P B, l'avv. G C e l’avv. A M, quest'ultima su delega dell'avv. R G R.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Espone l’odierna ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico della Regione Puglia per la copertura di n.12 posizioni lavorative di dirigente di area socio-sanitaria, indetto con bando pubblicato sul BURP n.46 del 29 marzo 2007.

Le prove concorsuali consistevano nel superamento di alcune prove preliminari ed in una prova scritta ed orale tesa all’accertamento della conoscenza di numerose materie, specificatamente elencate nel citato bando.

Il 19 gennaio 2009 A G M sosteneva la prova scritta, all’esito della quale riportava un punteggio pari a 14/30, inferiore alla sufficienza di 21/30 previsto dal bando e dal regolamento regionale.

I quesiti sottoposti ai candidati vertevano pressoché interamente sulla materia sanitaria e dei servizi sociali, omettendo la verifica della preparazione dei candidati su tutte le materie di cui al bando.

All’atto dell’insediamento, la Commissione stabiliva che alla risposta elaborata per ciascun quesito sarebbe stato attribuito un punteggio da 1 a 10 e che il punteggio complessivo della prova scritta si sarebbe ottenuto dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per ciascuno dei tre quesiti (verbale n.1).

Successivamente, dopo l’apertura delle buste contenenti le prove, la Commissione nella successiva seduta del 19 gennaio 2009 stabiliva che gli elaborati articolati in quesiti strettamente integrati sotto il profilo tematico, dovessero essere valutati con attribuzione di un voto unitario, espresso in trentesimi (verbale n.3).

A seguito di formale richiesta di un candidato, la Commissione provvedeva ad integrare il verbale con le colonne omesse contenente i punteggi assegnati alle risposte a ciascun singolo quesito oggetto della prova scritta, la cui somma aveva determinato il punteggio complessivo.

Con ricorso notificato il 24 marzo 2009, ritualmente depositato, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

I. Violazione del bando di gara;
eccesso di potere;
irragionevolezza;
ingiustizia manifesta.

II. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, falsità;
violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza;
ingiustizia manifesta;
violazione del diritto di difesa ex art 24 Cost.

III. Disparità di trattamento;
irragionevolezza.

Domandava inoltre la condanna al risarcimento dei danni per l’illegittima esclusione dal concorso, quantificati in 250.000 euro o nella diversa somma accertata.

Con primi, secondi e terzi motivi aggiunti, parte ricorrente estendeva il gravame ai provvedimenti di approvazione e riapprovazione della graduatoria, per illegittimità in via derivata.

Ad avviso della ricorrente, l’operato della Commissione sarebbe gravemente illegittimo, sia nella parte in cui ha omesso di attribuire un voto per ciascuno dei tre quesiti in difformità dalle proprie precedenti statuizioni, con evidente “cambio del gioco a partita oramai in corso”, sia omettendo di accertare nell’espletamento della prova scritta la preparazione dei candidati su tutte le materie previste nel bando.

Si costituivano sia la Regione Puglia che i soggetti controinteressati.

Eccepiva in particolare la difesa della Regione, l’inammissibilità per carenza di interesse oltre che per mancata rituale impugnazione di atti presupposti, unitamente all’infondatezza nel merito.

Anche la difesa dei controinteressati, tra l’altro, eccepiva in rito il parziale difetto di interesse, per mancanza della c.d. prova di resistenza.

Con ordinanza n.28/2010, il Collegio ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti risultanti vincitori secondo la graduatoria definitiva approvata dall’amministrazione resistente, quali controinteressati nei confronti dei provvedimenti impugnati.

Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile per carenza di interesse.

Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o selezione pubblica non può prescindersi - ai fini della verifica dell’interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) in caso di accoglimento, la possibilità di ottenere una utile posizione in graduatoria, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove risulti “a priori” che il ricorrente non otterrebbe in caso di accoglimento della domanda il bene della vita per cui agisce in giudizio ( ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez

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