TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 2024-09-06, n. 202400726

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 2024-09-06, n. 202400726
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400726
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00726/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2024, proposto da:
Wwf Italia Ets, L.I.P.U. Odv, Legambiente Marche Aps, Lav Lega Anti Vivisezione Ets, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Odv, La Lupus in Fabula Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Rossi, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;



contro

Regione Marche, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Maria Satta, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ambito Territoriale Caccia An2, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Carmenati, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

della deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 22 maggio 2024 pubblicata in BUR Marche n. 49 del 31/5/2024 avente ad oggetto “L.R. 7/95 art. 30- Calendario venatorio regionale 2024/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso:

il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell''''atto in oggetto, e in particolare dell''''allegato A) - “Calendario Venatorio Regionale Marche 2024- 2025” (- oltre che degli allegati B) e C) e di tutti i pareri degli organi competenti;

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 733 del 16/5/2024 avente ad oggetto Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare competente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Approvazione Calendario venatorio regionale 2024/2025”, con relativi allegati e il relativo successivo parere n. 185/24 reso dalla Commissione Consiliare competente nella seduta n.162 del 20 maggio 2024;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo,

ancorché non conosciuto;

nonché, per quanto occorrer possa:

- della delibera Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per

la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";

- del D.A. n.108 del 18/2/2020 “Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

- dei pareri rilasciati da ISPRA e Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN),

per le parti confliggenti con i motivi di ricorso che verranno esposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Le associazioni ricorrenti premettono di essere legittimate ad agire in giudizio in quanto esse, come risulta dai rispettivi statuti, sono titolari di un preciso interesse, sia materiale che morale, alla salvaguardia e tutela del patrimonio faunistico-ambientale e alla difesa della natura e dell'ecosistema.

Con il ricorso in epigrafe impugnano quindi la deliberazione n. 776 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Marche recante l’approvazione del Calendario venatorio regionale 2024/2025 e i relativi allegati, oltre agli atti presupposti, sollevando le seguenti censure.

Con il primo motivo si contesta la previsione della cacciabilità della specie TO LV nelle giornate 1 e 4 Settembre 2024 per non aver tenuto nel debito conto la richiesta di moratoria venatoria temporanea per la Flyway centro-orientale – in cui rientra la Regione Marche - emersa all’esito dei Tavoli tecnici per la salvaguardia delle specie in declino tenutisi su convocazione del Mase con la Commissione Europea che si era posta in disaccordo con la proposta di mera riduzione del prelievo delle specie individuate come in declino tra cui la TO LV (cfr nota 78033 del 26.04.2024 e 88287 del 14.05.2024 quest’ultima relativa all’attuazione del Piano di gestione nazionale della TO LV).

Con il secondo motivo si contesta la cacciabilità della specie MO dal 16 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025, nonostante il parere contrario RA e Ctfvn, a causa del pericolo di confusione, segnalato da ISPRA, con la MO CA, specie considerata “in pericolo” (endangered) nella Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani, non essendo soddisfatte le previsioni di cui al par. 2.6.13 della Guida alla disciplina della Caccia nella Direttiva Uccelli e tenuto conto che nella procedura Eu Pilot 2023/10542 la MO è ricompresa tra le 21 specie in cattivo stato di conservazione. Inoltre nella bozza di calendario mandata in Commissione permanente la MO non era inclusa tra le specie cacciabili.

Con il terzo motivo si contesta la previsione della cacciabilità della specie Combattente nel periodo dal 15 settembre 2024 al 16 ottobre 2024 consentita ai soli cacciatori da appostamento fisso con un carniere massimo giornaliero di 3 esemplari e sragionale di 12 esemplari per cacciatori. Si sostiene la mancanza delle condizioni minime necessarie per autorizzare un prelievo sostenibile all’interno della Regione Marche nel rispetto delle indicazioni previste dalla Direttiva Uccelli. La cacciabilità sarebbe stata prevista in difformità dal primo parere negativo del CTFVN poi ritirato e in contrasto con le precise valutazioni espresse da ISPRA, per lo stato di conservazione mediamente sfavorevole dei soggetti che raggiungono le Marche, per lo stato precario degli habitat, per il rischio di confusione con altre specie non cacciabili che frequentano i medesimi ambienti, e per il numero elevato di capi abbattuti negli ultimi anni.

Con il quarto motivo si contesta la violazione dei Key Concepts essendosi discostata la Regione dai dati nazionali sulla base di una lettura fuorviante del par. 2.7.10 della Guida alla disciplina della Caccia ossia avvalendosi di dati delle regioni confinanti come l’Umbria per il TO TA, l’Emilia Romagna per la CC e la SE, e la Toscana per l’OL, senza tener conto che spetta al Mase definire uno o più ambiti geografici distinguibili per giustificare aperture e chiusure differenziate mentre le Regioni possono solo disporre tempi in riduzione rispetto a quelli nazionali.

Con particolare riferimento all’apertura fissata per tutte le specie cacciabili al 15 Settembre e la preapertura prevista per OL, GE RE e MA nei giorni 1,4,7,8 e 11 Settembre 2024, e UA per il giorno 11 Settembre 2024, si contesta la difformità dal parere RA secondo cui non è sostenibile l’apertura anticipata a 1 Settembre di OL, GE RE e MA perché per l’OL il periodo riproduttivo termina nella prima decade di settembre, i contingenti presenti in regione sono esigui e la caccia con l’ausilio di cani determinerebbe disturbo nelle zone umide dove nidificano e sono impegnanti nella riproduzione altri uccelli acquatici.

Con riferimento alla chiusura oltre la data del 10 gennaio della caccia alle specie TO TA, TO LL e SE sino al 30 gennaio 2025, OL, GE RE e MA sino al 16 gennaio 2025, TI, AL e LI sino al 30 gennaio 2025, la Regione in contrasto con il parere RA e con la precedente ordinanza cautelare del T.a.r. Marche n.217/2023 nel ricorso r.g. 367/2023 continua a consentire illegittimamente una chiusura con sovrapposizione di due decadi (SE) o tre decadi (TO TA e TO LL) tenuto conto che l’RA aveva ritenuto accettabile posticipare il termine della stagione venatoria per gli uccelli acquatici al 20 gennaio nel rispetto del comma 1 bis dell’art. 18 della legge 157/1992 che recepisce l’art. 7.4 della direttiva 2009/147/CE secondo cui per le specie simili la data di chiusura va uniformata alla prima delle date necessarie per una delle specie per evitare rischi di disturbo e confusione.

Si contesta inoltre la data di chiusura della caccia alla CC al 30 gennaio 2025 per la sovrapposizione con la decade prevista per l’inizio della migrazione secondo i key concepts ed aumentando di ulteriori 10 giorni il periodo di caccia ammissibile rispetto a quanto già censurato con la richiamata ordinanza cautelare di questo T.a.r. e senza alcuna motivazione per discostarsi dal parere RA che aveva consigliato la chiusura della caccia al 30 dicembre 2024 in considerazione della vulnerabilità della specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e subordinando l’estensione del periodo sino al 9 gennaio alla pianificazione del prelievo a partire dall’analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale.

Con il quinto motivo si censura la cacciabilità delle specie NE NE, FI e OL in quanto indicate come in cattivo stato di conservazione

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