TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-01-27, n. 201001027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-01-27, n. 201001027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201001027
Data del deposito : 27 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08682/2005 REG.RIC.

N. 01027/2010 REG.SEN.

N. 08682/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8682 del 2005, proposto da:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE degli AMMINISTRATORI CONDOMINIALI e IMMOBILIARI – A.N.A.C.I. SEDE REGIONALE della PUGLIA, con sede in Taranto, in persona del Presidente regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. A M N, e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria n. 12 (presso il dott. Placidi), per mandato a margine del ricorso;

contro

AUTORITA’ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO – A.G.C.M., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliata ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

ACQUEDOTTO PUGLIESE AQP S.p.A., con sede in Bari, in persona dell’Amministratore delegato pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Pinnarò e Patrizio Leozappa, e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bocca di Leone n. 78, per mandato in calce alla memoria di costituzione;

per l’annullamento

della nota n. 21401/05 di protocollo del 10 giugno 2005, recante comunicazione che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’adunanza del 7 giugno 2005, ha deliberato l’archiviazione della segnalazione presentata dall’A.N.A.C.I. Sede Regionale della Puglia in ordine a prospettata violazione del divieto d’abuso di posizione dominante, ex art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte dell’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. in danno degli utenti del servizio di fornitura di acqua potabile con richiesta di adozione di ogni provvedimento idoneo a far cessare il comportamento abusivo;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente e in particolare della deliberazione assunta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 7 giugno 2005

e per l’accertamento

dell’infrazione al divieto d’abuso di posizione dominante, ex art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte dell’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. in danno degli utenti del servizio di fornitura di acqua potabile

nonché per l’adozione

di ogni provvedimento idoneo a far cessare il comportamento abusivo


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 23 settembre 2005 e depositato il 4 ottobre 2005, l’Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari (A.N.A.C.I.), sede regionale della Puglia, in persona del Presidente pro-tempore, ha proposto le domande cumulative in epigrafe meglio specificate.

L’Associazione ha presentato segnalazione-ricorso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (unitamente al Difensore civico del Comune di Taranto), tesa a evidenziare una prospettata violazione del divieto di abuso di posizione dominante sul mercato della fornitura del servizio idrico di acqua potabile da parte dell’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato nella Regione Puglia, connessa alla previsione nell’art. 16 del Regolamento del servizio idrico integrato, che dispone la sospensione dell’erogazione idrica in caso di mora nel pagamento di due fatture, nell’ipotesi in cui l’utenza sia intestata al Condominio, anche quando la mora sia da collegare al mancato pagamento della quota-parte dei canoni da parte di singoli condomini.

Con nota n. 11587/05 di protocollo del 3 febbraio 2005 l’Autorità richiedeva informazioni all’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A., in esito alle quali, con deliberazione assunta nell’adunanza del 7 giugno 2005 disponeva l’archiviazione della segnalazione perché, come comunicato con nota n. 21401/05 di protocollo del 10 giugno 2005 :

“Allo stato non risultano emergere elementi di fatto e di diritto sufficienti a dar corso ad ulteriori accertamenti…tenuto conto di come la normativa di settore -e specificamente l’art.

8.2.8 dell’allegato 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996- in caso di utenze raggruppate preveda in capo al soggetto gestore dei servizi idrici l’obbligo di fornire, dietro compenso, le letture parziali e il riparto tra sottoutenze, senza che da ciò nondimeno discenda un obbligo di procedere ad allacciamenti separati i quali, in ogni caso, restano possibili purché gli utenti condominiali si facciano carico delle spese di adeguamento tecnico. A fronte di tali previsioni, peraltro, si rileva come il riparto tra sottoutenze non comporti in venir meno della responsabilità dell’intero condominio al pagamento di quanto dovuto al gestore per la fornitura dei servizi idrici, rilevando piuttosto nell’ambito dei rapporti tra singoli condomini”.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
art. 86 Trattato C.E.;
art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti, illogicità manifesta. Illegittimità propria e derivata

Il provvedimento di archiviazione è viziato sotto i profili denunciati perché non ha considerato che l’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A., che riveste sicuramente posizione dominante sul mercato quale gestore unico del servizio idrico integrato, impone una condizione contrattuale ingiustificatamente gravosa, costituita dalla previsione della sospensione dell’erogazione della fornitura di acqua potabile nel caso di morosità nel pagamento di due fatture anche quando essa dipenda dalla morosità di uno solo (o di alcuni) condomini, limitandosi a garantire il servizio di riparto dei consumi tra le sottoutenze condominiali ai soli fini dell’accertamento del riparto interno dei consumi tra i vari condomini, tra i quali viene imposto un vincolo di solidarietà improprio in relazione ai consumi individuali e non certo a quelli concernenti parti comuni dell’edificio.

2) Ulteriore violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
art. 86 Trattato C.E.;
art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti, illogicità manifesta. Illegittimità propria e derivata

Sotto altro profilo, l’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A., pretendendo che il contratto di somministrazione sia stipulato dal Condominio anziché dai singoli condomini, si sottrae all’obbligo a contrarre che fa carico a imprese che detengono posizione dominante sul mercato, e agli stessi impegni assunti con la Carta del servizio idrico integrato, che impongono al gestore di conformare i propri comportamenti a criteri di uguaglianza, obiettività, giustizia e imparzialità e di adottare le soluzioni procedurali, organizzative e tecnologiche più funzionali allo scopo, e quindi alle esigenze degli utenti.

Né potrebbe dubitarsi che l’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. sia destinatario degli obblighi sanciti dalla legge n. 287/1990 perché la deroga di cui all’art. 8 della legge riguarda le imprese che esercitano la gestione di servizi d’interesse economico generale o operano in regime di monopolio limitatamente a quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti affidati, nei quali non possono ricomprendersi le modalità di computo, liquidazione e pagamento del canone del servizio idrico.

3) Violazione ed erronea interpretazione di legge (art.

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