TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-08-14, n. 202000547
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Testo completo
Pubblicato il 14/08/2020
N. 00547/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cardiva Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Coronin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NT-Er, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Vaccaro n. 6;
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
Ab Medica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Masotti e Carlo Piatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del Direttore di NT –ER n. 61 dell’11.02.2020 che ha disposto la aggiudicazione definitiva e condizionata del lotto 52 – set sterile per interventistica coronarica della procedura aperta per la fornitura di “DM per emodinamica (esclusi stent)” indetta con determinazioni 312 del 19.10.2017 e 346 del 20.11.2017 alla ditta Ab Medica s.p.a.
La ricorrente chiede, inoltre, l’accertamento del proprio diritto/interesse all'aggiudicazione dell'appalto, al subentro nel contratto e/o al risarcimento del danno per equivalente, ovvero chiede l'annullamento della intera procedura di gara e, conseguentemente, la condanna di NT –ER al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la aggiudicazione a Cardiva Italia del lotto 52 o, in subordine, mediante la riedizione della procedura di gara relativa al lotto n. 52, ovvero, in via di ulteriore subordine, per equivalente monetario.
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NT-Er e di Ab Medica S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, Cardiva Italia s.r.l. (di seguito: CARDIVA) – concorrente che ha partecipato alla procedura aperta di appalto di forniture sanitarie bandito da NT Er (di seguito: INTERCENT) relativo a Dispositivi Medici per emodinamica (esclusi stent) Lotto n. 52– chiede principalmente l’annullamento della determinazione del Direttore di NT –ER n. 61 dell’11.02.2020 che ha disposto la aggiudicazione definitiva e condizionata del lotto 52 della suddetta procedura avente ad oggetto: “set sterile per interventistica coronarica” alla ditta Ab Medica s.p.a. (di seguito: Ab Medica). La ricorrente chiede inoltre, in via subordinata, l’annullamento dell’intera procedura di gara, al fine di riedizione della stessa e svolge, inoltre, azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa degli atti e provvedimenti impugnati, in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto 52 in suo favore o, in ulteriore subordine, con ristoro del pregiudizio subito per equivalente monetario.
Con ricorso per motivi aggiunti, e a seguito del deposito di documentazione di gara da parte della stazione appaltante, CARDIVA ha impugnato gli stessi atti gravati in via principale, nelle nuove censure rilevando ulteriori e diversi profili di illegittimità. A sostegno della principale azione impugnatoria, la ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti: violazione art. 93 D. Lgs. n. 50 del 2016 e 22 D. Lgs. n. 82 del 2015; violazione artt. 93 e 95 D. Lgs. n. 50 del 2016; violazione artt. 4, 77 e 95 D. Lgs,. n. 50 del 2016; errata applicazione artt. 30, 83 e 95 D. Lgs. n. 50 del 2016; violazione ed errata interpretazione punto 9.1 e punto 5.1 del disciplinare di gara; eccesso di potere per carenza di istruttoria, sviamento dalla causa tipica dell’atto, carenza dei presupposti.
NT Er, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso principale sia respinto, in quanto infondato e che il ricorso per motivi aggiunti sia dichiarato irricevibile per tardività, stante che le nuove censure con tale mezzo introdotte avrebbero potuto essere evidenziate già nell’atto introduttivo del giudizio. In ogni caso, parte resistente ritiene che anche tali ulteriori motivi siano infondati.
Si è inoltre costituita in giudizio l’impresa aggiudicataria del Lotto n. 52 Ab Medica s.p.a., chiedendo la reiezione sia dell’atto introduttivo del giudizio sia dei motivi aggiunti, stante la ritenuta infondatezza di tutti i motivi in essi rassegnati.
Alla pubblica udienza del giorno 15 luglio 2020, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.
Il Tribunale osserva che è infondato il primo mezzo d’impugnazione introdotto con il ricorso principale.
Con tale censura, la ricorrente ritiene illegittima l’aggiudicazione ad Ab MEDICA del Lotto n. 52 in quanto detta concorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non avendo essa presentato