TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-09-01, n. 202304948

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-09-01, n. 202304948
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304948
Data del deposito : 1 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2023

N. 04948/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02322/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2023, proposto da Dimatic Service Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Fiore Pagnozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;

nei confronti

Coffe Break di N C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Geremia Biancardi e dall’avv. Carmine Corrado con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, previa sospensione

1) determina Dirigente Scolastico/RUP dell’I.S.I.S. “Albertini” di Nola (NA) del 21/03/2023 prot. n. 2949 di aggiudicazione alla ditta Coffee Break di C N della gara di affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande nei locali di Via Circumvallazione e Via Garibaldi;

2) gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, tra cui i verbali inerenti il procedimento di verifica di congruità dell’offerta della ditta Coffe Break di C N e conseguente valutazione positiva di congruità;

3) con istanza di declaratoria del contratto, ove stipulato, di aggiudicazione della gara in favore della Coffee Break e subentro nel servizio. Previa sospensione di efficacia della determina di aggiudicazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 4 maggio 2023 e depositato il successivo 19 maggio, la ricorrente - premesso di aver partecipato alla procedura indetta dall’ l’I.S.I.S. “Albertini” per l’affidamento della concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande nei locali delle sedi di Via Circumvallazione e Via Garibaldi (Nola) - deduceva che:

- all’esito della graduatoria provvisoria (20 febbraio 2023), era risultata seconda con il seguente punteggio: 31,75/40 per l’offerta tecnica;
49,97/60 per l’offerta economica;

- aveva così ottenuto il punteggio complessivo di 81,72, dopo la controinteressata Coffee break, cui erano stati invece assegnati 33/40 punti per l’offerta tecnica e 60/60 per l’offerta economica, per un totale di 93 punti;

- aveva quindi inviato (22 febbraio 2023) all’Amministrazione resistente specifica richiesta di esclusione dalla procedura di gara della Coffee Break, perché alla luce dell’art. 18 della lettera di invito (“criterio di aggiudicazione”), secondo cui “la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/16”, la somma dei punti relativi al prezzo (offerta economica) e di quelli relativi agli elementi di valutazione (offerta tecnica) assegnati alla Coffe Break di C N avrebbero superato i quattro quinti dei punteggi massimi previsti, in violazione al disposto di cui al comma 3 dell’art. 97 stesso D.Lgs. (“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità dell’offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”);

- il Dirigente Scolastico dell’ “Albertini” aveva riscontrato (27 febbraio 2023) la richiesta con nota interlocutoria, rimandando agli accertamenti da effettuarsi da parte della Commissione di gara;

- il 21 marzo 2023 era stata pubblicata la graduatoria definitiva (prot. 2949) che aveva confermato la graduatoria provvisoria.

2.- Tanto premesso in fatto e dedotto che a seguito di accesso (18 aprile 2023) aveva ottenuto gli atti di gara (in particolare: documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica della Coffe Break, nonché richiesta chiarimenti del 27 febbraio 2023 prot. n. 2012 e riscontro del 06 marzo 2023 prot. n. 2294), la ricorrente impugnava l’aggiudicazione e gli atti ad essa presupposti, deducendone l’illegittimità sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.

2.1. - Con un primo motivo (“violazione e falsa applicazione art. 31 ed art. 97 d.lgs. 50/2016 - incompetenza della commissione giudicatrice nella procedura di verifica di anomalia offerta”) la ricorrente deduceva la carenza della (necessaria) valutazione definitiva del Rup in ordine al giudizio di anomalia, laddove l’intero subprocedimento sarebbe stato condotto dalla Commissione (“Nella sua richiesta di giustificazioni per ravvisata anomalia dell’offerta indirizzata alla Coffee Break con nota del 27/2/2023 n. 2012, la commissione giudicatrice - in base al capitolato di gara deputata alla valutazione delle offerte tecniche - dichiara di agire in questa sede su delega della D.S. - Rup prof.ssa Amelia La Rocca, ma dopo il parere (non vincolante) da essa espresso il 20/03/2023 a seguito delle giustificazioni della Coffe Break, è sempre e solo la commissione a dichiarare nel successivo verbale del 3/4/2023 la conformità dell’offerta ai requisiti richiesti, ovvero manca la necessaria valutazione definitiva del Rup in ordine al giudizio di anomalia, non essendosi questi mai espresso sulla congruità dell’offerta, per cui la commissione non ha svolto una attività di supporto al Rup, ma si è sostituita allo stesso, il che si traduce in un profilo di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione”).

2.2. - Con un secondo motivo (“violazione e falsa applicazione art. 97 co. 5 e 6 d.lgs. n. 50/2016 - erroneità e irragionevolezza della valutazione dell’anomalia dell’offerta della ditta Coffee Break di C N, oltre che sua inattendibilità e insostenibilità, erroneamente non apprezzata dalla s.a. - esclusione della ditta coffee break di C N ed aggiudicazione definitiva in favore della soc. Dimatic Service Group s.r.l.”), premesso che “il subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse promosso dalla S.A. consiste nella verifica dei ricavi potenziali (fatturato prodotto in ragione dei prezzi praticati indicati e dei potenziali utenti della scuola) e dei costi (costo di acquisto della merce, costo di acquisto dei distributori e loro ammortamento, costo degli spazi dovuti alla C.M.N., costo delle utenze, costo del servizio inteso come costo del personale secondo i valori indicati dal Ministero del Lavoro e come costo per recarsi sui luoghi di lavoro e costi per eseguire il servizio, oltre i costi di assicurazione e spese generali) derivanti dalla concessione”, deduceva l’omesso riscontro alla richiesta di verifica dell’anomalia, posto che la controinteressata non aveva prodotto il PEF, documento notoriamente “volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per tutto l’arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario d’investimenti e connessa gestione, e il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa”. Sotto altro profilo, la ricorrente evidenziava la criticità dell’offerta economica con riferimento ad alcune voci (apporto del solo titolare;
necessità di dipendenti con relativi costi;
costi acquisto merce etcc..).

2.3. - Con un terzo ed ultimo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 95 comma 10 d.lgs. 52/2016 – mancata indicazione oneri di sicurezza aziendale e costi della manodopera”), rilevava, infine, l’omessa indicazione, nell’offerta economica, dei costi della manodopera nonché di quelli relativi alla sicurezza, requisito obbligatorio in quanto la concessione del servizio di ristoro per mezzo distributori automatici di alimenti e bevande sarebbe da inquadrare in una fornitura con posa in opera.

3.- Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con atto di mero stile (22 maggio 2023), successivamente depositando memoria (26 maggio 2023) con cui resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto.

4. - Il 27 maggio 2023 si costituiva in giudizio anche la controinteressata Coffee break.

5. - Con ordinanza n. 925 del 01 giugno 2023, emessa all’esito della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, questo Tribunale, “Rilevato che: - ad un giudizio proprio della presente fase ed alla luce delle documentate argomentazioni dell’Amministrazione resistente nonché del quadro normativo di riferimento ex art. 36 D.lgs. 50/2016, il ricorso non pare assistito dal prescritto fumus boni iuris , né sotto il profilo della lamentata violazione delle norme sul riparto di competenze tra RUP e Commissione, né quanto agli aspetti legati alla mancata produzione del PEF ed all’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera;
- peraltro, alla luce della natura della prestazione, la circostanza che a fornire la necessaria manodopera sia il solo titolare, pare ininfluente ad inficiare – nei limiti della sindacabilità di tale giudizio da parte di questo giudice amministrativo – la complessiva valutazione di attendibilità dell’offerta della ditta controinteressata;
- quanto alle restanti censure, esse paiono più che altro indirizzate a sindacare, nel merito, l’operato della Commissione”, respingeva l’istanza cautelare.

5.1. - Il 03 luglio 2023 la ricorrente depositava documenti ed il 10 luglio successivo depositava memoria.

5.2. – All’udienza pubblica del 27 luglio 2023, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.

6. – Oggetto dell’odierno contendere è – unitamente a tutti gli atti presupposti – l’aggiudicazione della gara indetta ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dall’ l’I.S.I.S. “Albertini” (lettera d’invito del 15 ottobre 2022) ed avente ad oggetto, la gestione, per sei anni, del servizio ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande nei locali dell’Istituto, all’uopo resi disponibili previo pagamento di un canone;
attività riconducibile al cd. “ vending ” ed inquadrata, in via generale e sulla base alle coordinate da tempo dettate in materia dalla giurisprudenza amministrativa, nella concessione di servizi (Cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. V, 24/05/2022, n. 4108, per cui. “In materia di appalti, l’affidamento del servizio di somministrazione, per mezzo di distributori automatici, di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati è riconducibile all’attività di cd. “ vending ”, la quale costituisce fattispecie contrattuale mista o atipica, in quanto implicante sia una concessione d’uso di spazio pubblico, sia una concessione di servizi, che l’ente pubblico intende affidare a terzi, tramite installazione di distributori automatici. Deve dunque ritenersi che detto affidamento sia assimilabile alla categoria delle concessioni di servizi, connotate dall’assunzione del rischio operativo in capo al concessionario e dall’assenza, in tutto o in parte, d’un corrispettivo erogato dall’amministrazione in favore dell’operatore affidatario”;
vd. anche, in senso conforme, T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 07/10/2021, n. 10278 e ancora, Cons. Stato, Sez. III, 03/8/2020 n.4910;
id. 18/6/202 n. 3905;
id. sez. V, 28/03/2019 n.2065;
id. sez. III,11/01/2018, n.127;
id. VI, 16 luglio 2015, n. 3571).

6.1. - Così sinteticamente circoscritto il thema decidendum , va anzitutto rigettato il primo motivo di ricorso con cui, per come anticipato in narrativa (vd. supra , par. 2.1, cui, per brevità, si rimanda), la ricorrente sostiene la carenza della (necessaria) valutazione definitiva del Rup in ordine all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, iniziato con la richiesta di giustificazioni inviata alla controinteressata il 27 febbraio 2023.

In proposito basti osservare – per come in atti dimostrato dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente (vd. all. 25 dep. 26 maggio 2023) – che il RUP (Dirigente Scolastico Dott. ssa Angela La Rocca), ha sostanzialmente condiviso, facendolo proprio, il giudizio positivo della Commissione (“pertanto, essendo stato sufficientemente giustificato il basso livello di prezzi e/o costi proposti, il procedimento può dirsi concluso”), controfirmando il verbale del 20 marzo 2023 (prot. 2866) relativo alla seduta di verifica dell’anomalia dell’offerta, svoltasi in seguito all’inoltro dei giustificativi da parte della controinteressata (06 marzo 2023). Circostanza confermata anche dall’epigrafe dell’aggiudicazione definitiva, ove il medesimo RUP si è determinato preliminarmente ed espressamente richiamando “i verbali della Commissione giudicatrice”, “la richiesta della Ditta Dimatic” e la “risposta della Coffee Break”, con quest’ultima espressione riferendosi, all’evidenza, ai giustificativi presentati il 06 marzo 2023 in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta e successivamente alla sollecitazione della ricorrente in data 22 febbraio 2023 (la sola “risposta” inoltrata dalla controinteressata all’Amministrazione).

Appare pertanto ictu oculi dalla disamina dei sopra descritti atti che il RUP abbia fatto proprie le valutazioni al riguardo svolte dalla commissione di gara, in tal modo consentendo di ricostruire l’ iter logico giuridico che innerva il contenuto delle contestate valutazioni.

Va al riguardo posto in luce che così come la valutazione positiva di congruità di un’offerta concorrente ad una pubblica gara può essere effettuata per relationem alle giustificazioni prodotte in sede procedimentale dal concorrente la cui offerta sia indubitata di anomalia, non richiedendosi al riguardo l’esternazione di ulteriore valutazione, deve altresì opinarsi che la valutazione che sul punto compete (ma non in via esclusiva) al RUP, possa essere analogamente condotta anche con rinvio per relationem alle valutazioni operate dalla commissione di gara.

Peraltro, il Collegio rammenta come, per costante e condivisa giuripsrudenza, il giudizio di anomalia o congruità di un’offerta non è affidato esclusivamente al RUP ma può ben essere formulato dalla commissione di gara;
il RUP è il responsabile del procedimento di congruità e può delegarne l’espressione anche alla stessa commissione di gara oltre che a commissione appositamente costituita.

Si è al riguardo efficacemente puntualizzato che “Nelle gare pubbliche la scelta di far espletare la verifica dell’anomalia dell’offerta alla commissione di gara o ad apposita commissione, ai sensi dell’art.88 comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è rimessa alla piena discrezionalità del r.u.p., al quale è affidata, ai sensi dell'art. 10, cit. d. lg. n. 163 del 2006, la gestione integrale della procedura di gara, svolgendo il ruolo di fornire alla stazione appaltante ogni elemento informativo idoneo a una corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell'Amministrazione committente.” (Consiglio di Stato, Sez. III , 10/06/2016, n. 2509).

Questo Tribunale ha anche precisato che “le disposizioni del D.lg. n. 163 del 2006 appositamente dedicate alla verifica delle offerte anomale ed al relativo procedimento (art. 86, 87, 88) individuano sempre e soltanto nella "stazione appaltante" il soggetto a tal fine competente e non menzionano affatto la figura del responsabile del procedimento (e, pertanto, non riservano a quest'ultimo alcuna competenza in materia).” (T.A.R. Campania - Napoli, , Sez. II, 08/01/2014, n.41).

In termini ancor più netti il Giudice d’appello ha sancito il tratteggiato principio di diritto affermando che “Non è compito del r.u.p. pronunciare sull'anomalia dell'offerta di gara anche se vi fa seguito una semplice presa d’atto da parte della Commissione (che non risulta avere effettuato alcuna autonoma valutazione). In sostanza, la Commissione deve operare un proprio, diretto apprezzamento della relazione tecnica redatta dal r.u.p. e degli specifici contenuti di essa, perché spetta alla Commissione medesima la valutazione dell'anomalia. In sostanza, l'ufficio (anche se competente nel settore al quale attiene l'oggetto della gara) può, infatti, dare pareri d'ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alla valutazione delle offerte presentate in sede di gara con aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa, ma non può essere rimesso allo stesso il giudizio definitivo sulla congruità delle offerte allorché sia stata costituita un'apposita Commissione valutatrice, la cui semplice presa d'atto dell'attività compiuta dal r.u.p. non soddisfa all'esigenza che la valutazione delle offerte non venga - nei suoi contenuti concreti e, in special modo, nelle sue tematiche di rilevanza giuridico-interpretativa - sottratta al vaglio dell'organo specificamente deputato a valutare i contenuti delle offerte stesse. Attraverso la valutazione dell'anomalia, infatti, viene posta in essere una concreta attività valutativa dei contenuti dell'offerta non di carattere comparativo, ma pur sempre preordinata ad indagare sugli specifici contenuti dell'offerta stessa, sulla sua affidabilità e sulla piena rispondenza, a questo stesso fine, delle giustificazioni addotte originariamente o di quelle integrative eventualmente richieste.” (Consiglio di Stato sez. VI, 15/07/2010, n.4584).

La delineata ermeneusi rinviene il suo fondamento dogmatico nel disposto dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui si annoverano su un piano di perfetta equipollenza le figure della commissione e del Rup quali organi cui è demandato il giudizio di congruità.

Dispone infatti l’art. 97 co.2, secondo periodo del Codice dei contratti che “al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue (…)”.

Analogamente stabilisce il comma 2-bis per il caso di aggiudicazione al prezzo più basso.

Da tanto consegue il rigetto integrale del motivo.

6.1.1. - Il primo motivo di ricorso va pertanto respinto.

6.2. - Parimenti da respingere sono il secondo ed il terzo motivo di gravame, con cui la ricorrente – onde inficiare la legittimità del giudizio (positivo) di verifica dell’anomalia dell’offerta e, per l’effetto, della graduatoria finale – deduce l’omessa produzione, da parte della controinteressata, del PEF (secondo motivo) e dei costi della manodopera nonché di quelli relativi alla sicurezza (terzo motivo).

6.3. In proposito va premesso che, vigente il d.lgs. 50/2016 ( ratione temporis applicabile al caso di specie) e presupposta la doverosa applicabilità della disciplina relativa alla verifica di anomalia dell’offerta anche alle concessioni di servizi, la giurisprudenza amministrativa ha tuttavia precisato come tale regime vada declinato considerando gli “elementi di specialità che la valutazione assume rispetto a tali fattispecie […] ciò in quanto “nella concessione si controlla l’attendibilità di una previsione economico-finanziaria con pieno o preponderante accollo del rischio economico del peculiare mercato del servizio da parte del concessionario, onde siffatta verifica, pur sempre rigorosa, è sull’attendibilità d’una ragionevole e ponderata previsione economica …, che lascia un margine d’incertezza a chi confeziona l’offerta ed un alto margine di opinabilità tecnico-discrezionale a chi la riscontra, opinabilità non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza” (Cons. Stato, VI, 7 maggio 2020, n. 2885;
per la lettura estensiva della disciplina, seppur muovendo dalle specificità del caso, cfr. anche Id., III, 17 aprile 2018, n. 2317;
nello stesso senso, al punto di equiparare nella sostanza il giudizio di anomalia per gli appalti e le concessioni, cfr. Cons. Stato, III, 5 dicembre 2019, n. 8340)” (Cons. Stato Sez. V, 24/05/2022, n. 4108).

Detto altrimenti, per le concessioni di servizi, (incluso il vending , di rilievo nel caso di specie), la verifica dell’anomalia dell’offerta va declinata in termini “dinamici” ed assume “connotazioni ancor più discrezionali e in qualche misura flessibili (in quanto condizionata da una rilevante componente previsionale), se non caratterizzata da margini d’incertezza (cfr. Cons. Stato, n. 2885 del 2020, cit.)” (Cons. Stato Sez. V, 24/05/2022, n. 4108).

6.4.- Applicando tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che, proprio in ragione della maggiore “elasticità” del giudizio di anomalia per il caso di concessione di servizi, determinata dalla particolare struttura del contratto, e, nel caso di specie, delle concrete caratteristiche del servizio offerto (operato a mezzo distributori automatici peraltro nel numero assai ridotto di poche, limitate unità, con apporto umano estremamente limitato e circoscritto al rifornimento e/o eventuale/occasionale riparazione ed ordinaria manutenzione), al fine di valutare “la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per tutto l’arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario d’investimenti e connessa gestione, e il rendimento per l’intero periodo”, non fosse necessaria la presentazione, da parte della controinteressata e nei termini indicati e pretesi dalla ricorrente (con indicazione analitica di ricavi e costi potenziali), di un Piano Economico Finanziario dell’impresa e/o l’indicazione dei costi della manodopera e di quelli relativi alla sicurezza.

Quanto a quest’ultimo profilo, peraltro in caso analogo a quello che ci occupa, la giurisprudenza ha del resto avuto modo di sottolineare come “la componente "umana" del servizio assume rilievo minimo, riducendosi alle attività che richiedono la presenza fisica di prestatori di lavoro nell'adempimento degli obblighi del contraente […] (rifornimento dei distributori automatici e sostituzione degli stessi in caso di guasti irreparabili, pulizia, rimozione giornaliera dei rifiuti e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e degli impianti, nonché pulizia delle aree antistanti), le quali, da considerare in relazione alla tipologia di servizio gestito, richiedono evidentemente una minima applicazione di personale […] Pertanto, richiedere per la gestione di un servizio con tali caratteristiche l'indicazione separata dei costi di manodopera e degli oneri di salute e di sicurezza, si rivelerebbe un inutile e dannoso formalismo, in quanto lesivo del principio del favor partecipationis cui sono ispirate le procedure ad evidenza pubblica. La ratio dell’evidenza pubblica sia a livello nazionale che sovranazionale, infatti, è volta al migliore utilizzo possibile del danaro e degli altri beni della collettività e alla tutela della libertà di concorrenza tra le imprese. Di talché, il principio cardine delle gare pubbliche è quello del favor partecipationis , atteso che solo attraverso la più ampia possibile presentazione di offerte da parte degli operatori economici “qualificati” è possibile garantire, da un lato, che l'Amministrazione individui, tra i tanti, il "miglior contraente", dall'altro, l'esplicazione di una piena ed effettiva concorrenza tra le imprese in un mercato libero (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV;
19 febbraio 2021, n. 1483)” (Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 24/02/2021) 24-03-2021, n. 247).

D’altro canto, nessuno degli elementi addotti in ricorso assume rilevanza al fine di dimostrare – nei limiti del sindacato di questo giudice amministrativo (circoscritto, come visto, ad evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza) – l’illegittimità del giudizio di congruità dell’offerta operato dall’Amministrazione.

6.5. - Non può infatti ritenersi dirimente la circostanza, che ad occuparsi della gestione – ed anche considerando la contestuale gestione di altri analoghi affidamenti (presso Imprese private, Circoli Sportivi, Palestre ed enti privati nel territorio della Provincia di Napoli) - sia il solo titolare, non potendosi revocare in dubbio la scarsa attività “umana” connessa al regolare svolgimento del servizio, né le ulteriori circostanze, peraltro del tutto ipotetiche, per cui “la ditta con un solo operatore (titolare) e senza personale dipendente avrà di sicuro un fatturato bassissimo e pertanto non potrebbe acquistare grossi carichi di merce come dichiarato” o, ancora, per cui la vicinanza territoriale non potrebbe abbattere i costi.

6.6.- Analogamente è a dirsi per la ricostruzione dei costi/ricavi con riferimento al prodotto caffè. Ed anzi, le criticità evidenziate – come visto, basate su mere ipotesi e non suffragate da elementi dotati di una qualche apprezzabile ed oggettiva concretezza - non valgono a dimostrare la manifesta irragionevolezza, (facendo ravvisare di per sé un'anomalia dell’offerta, tanto più nell’ambito d’una concessione) del favorevole apprezzamento espresso dalla stazione appaltante.

Alla luce di quanto sin qui esposto, non risulta dunque adeguata evidenza (il cui onere incombe, come noto, in capo all’appellante) che l’apprezzamento complessivo - naturaliter globale e sintetico - della stazione appaltante risulti manifestamente irragionevole e che nella specie, l’offerta della controinteressata sia effettivamente insostenibile;
ed anzi nel quadro che emerge dagli atti ed a fronte della concreta specificità del servizio (per tipologia e dimensioni) le prospettazioni della ricorrente costituiscono invero espressione di una personale valutazione, eventualmente sostitutiva del giudizio di non anomalia, di per sé inidonee a inficiare il (discrezionale) giudizio dell’amministrazione.

6.7. – Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte e conclusivamente, il ricorso va respinto.

6.8. – L’estrema peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione, tra le parti delle spese di lite.

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