TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202300831

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202300831
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300831
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 00831/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00912/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 912 del 2022, proposto da
M B, difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rota Greca, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 134/2020, n. 252/19 R.G., del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, emessa in data 10/11/2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale n. 210/2023 del 14 febbraio 2023;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con ordinanza n. 210/2023 del 14 febbraio 2023, questo Tribunale ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso in ottemperanza, anche per effetto della violazione della norma di cui all’art. 14, D.L. n. 669 del 1996, in quanto il titolo esecutivo risulta essere stato notificato ad un indirizzo PEC del Comune di Rota Greca non presente nei pubblici registri ReGinDe e Registro PP.AA. e non indicato quale indirizzo “primario” nel Registro IPA;

- il ricorrente non ha replicato al rilievo svolto dal Tribunale;

Considerato che:

- l'art. 16 ter, comma 1-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 28, comma 1, lett. c) d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. con l. 11 settembre 2020, n. 120, dispone che: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni”;

- secondo la norma richiamata, nel caso in cui l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione non sia inserito nel registro di cui all'art. 16, comma 12 d.l. n. 179 del 2012 (ReGIndE) e siano previsti più domicili digitali nel registro previsto dall'art.

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