TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-11-07, n. 201302261

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-11-07, n. 201302261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201302261
Data del deposito : 7 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00406/2007 REG.RIC.

N. 02261/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00406/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2007, proposto da:
G V e Z I, rappresentati e difesi dall'avv. P N, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
Comune di Gagliano del Capo;

per l'annullamento

del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto del 18/12/2006 e della nota prot. n. 11206 di pari data, di trasmissione al Comune del soprindicato decreto soprintendizio di annullamento;

della nota prot. n. 9334 del 29/12/2006, con cui il Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Gagliano del Capo ha comunicato ai ricorrenti il sopra indicato decreto di annullamento soprintendentizio;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. G E e uditi per le parti l'avv. P N e l'avvocato dello Stato Simona Libertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti impugnano il suindicato decreto della Soprintendenza, con cui è stato annullato il parere favorevole ex art. 32 della legge n. 47/85, rilasciato dal Comune di Gagliano del Capo in relazione all’intervento edilizio consistente nell’ampliamento della casa di civile abitazione, realizzato alla via Litoranea Leuca - Novaglie, oggetto di istanza di condono del 14/3/1986, ai sensi della legge n. 47/1985.

A sostegno dell’impugnativa vengono articolati i seguenti motivi:

1) illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
carenza motivazionale;
carenza istruttoria;
violazione dell’art. 15 della legge n. 1497/39;
violazione dell’art. 32 della legge n. 47/85;
violazione del giusto procedimento;
violazione del procedimento di sanatoria di opere edilizie abusive (ai ricorrenti è stata applicata la sanzione pecuniaria alternativa alla misura della riduzione in pristino, dalla quale discende la valutazione positiva sulla compatibilità dell’intervento con il paesaggio, con effetto sanante;
neppure è stato comunicato l’avvio del procedimento né effettuata la valutazione comparativa degli interessi e fornita un’adeguata motivazione per l’atto che rimuove in autotutela il nulla-osta implicito);

2) violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e dell’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004 (occorreva la comunicazione di avvio del procedimento);

3) violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90 (non è stato formulato il preavviso di diniego);

4) violazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004 sotto differente profilo;
falsa ed erronea presupposizione;
carenza motivazionale;
illogicità manifesta ed irragionevolezza dell’azione amministrativa;
violazione dei principi in materia di esame da parte della Soprintendenza delle autorizzazioni paesaggistiche (il potere di riesame è confinato nel vaglio della legittimità dell’autorizzazione e non può comprendere valutazioni di merito, sostituendo un autonomo apprezzamento rispetto a quello reso dal Comune);

5) violazione dell’art. 151 del d.lgs. n. 490/99 e dell’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004 sotto differente profilo (il provvedimento andava comunicato nel termine perentorio di sessanta giorni).

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile o inammissibile, ovvero rigettato.

Le parti hanno prodotto documentazione e scritti difensivi per l’udienza pubblica del 10 ottobre 2013, nella quale il ricorso è stato assegnato in decisione.

2.- Il ricorso è fondato.

È assorbente la censura con cui i ricorrenti contestano che si possa procedere all’annullamento del parere favorevole alla sanabilità dell’opera, una volta applicata la sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che si pone in alternativa alla sanzione della demolizione (a cui esso è preordinato), come chiaramente evincibile dalla norma, la quale dispone che:

<<Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il ministero dell'educazione nazionale ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento d'una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la sommessa trasgressione>>.

Del resto, ciò è reso manifesto dall’atto con cui la Regione Puglia ha determinato la sanzione, in accordo con la medesima Soprintendenza (cfr. la deliberazione n. 4805 del 6/5/1983: <<Il Settore Urbanistico dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia, esaminata la relativa documentazione grafica e fotografica, giusta relazione n. 6053 del 19/4/1983, ha ritenuto di concordare con la Soprintendenza sull’applicazione, a carico della Ditta responsabile, in alternativa alla demolizione, dell’indennità pecuniaria ex art. 15 della legge 29/6/39 n. 1497>>).

Il ricorso va dunque accolto e, conseguentemente,va annullato l’impugnato decreto.

Le spese seguono la soccombenza e, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico della Soprintendenza.

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