TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-05-29, n. 202100946
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2021
N. 00946/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2016, proposto da
Towernet s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato G B, domiciliato in Bari, presso la Segreteria del T.A.R., Piazza Massari, 6;
contro
Autorità di Bacino per la Puglia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
del provvedimento emesso in data 13.5.2016 dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia, con cui si è dichiarata la decadenza del parere favorevole alla realizzazione di un palo porta antenne per telefonìa cellulare, da impiantare nel Comune di Turi, e ciò sul presupposto che “ i manufatti sono stati realizzati all’interno di un area classificata a media pericolosità idraulica nel vigente PAI ”, nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità di Bacino per la Puglia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2021 il dott. A F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la società Towernet s.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento emesso in data 13.5.2016 dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia, con cui si è dichiarata la decadenza del parere favorevole alla realizzazione di un palo porta antenne per telefonìa cellulare, da impiantare nel Comune di Turi, e ciò sul presupposto che “ i manufatti sono stati realizzati all’interno di un area classificata a media pericolosità idraulica nel vigente PAI ”, nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Si è costituita in giudizio l’Autorità di Bacino della Puglia (5.10.2016).
Prima dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 26 maggio 2021, la società ricorrente ha depositato una memoria (22.4.2021) nella quale ha fatto presente che stante l’impossibilità di realizzare l’impianto, i locatori coniugi De Pasquali e Sportelli Maria Giuseppa, come da p.e.c. del 21.7.2017 e 08.11.2017, hanno risolto il contratto di locazione stipulato: il che ha fatto venire meno, in via sopravvenuta, l’interesse alla decisione: a tale udienza, svoltasi con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Alla luce dell’andamento del giudizio si ravvisano i presupposti per compensare le spese processuali.