TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-12-07, n. 202100850
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2021
N. 00850/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2021, proposto da
APPA - Associazione Provinciale Protezione Animali Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati I N, M O, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L I e M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, in Ascoli Piceno, piazza Arringo 7;
nei confronti
Meridiana Cooperativa scoiale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ospital Dog di Ortolani Matteo & C. S.n.c., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
1), in via principiale, della Determinazione dirigenziale n.1929 del 01/07/2021 del Settore 6 - SUE, SUAP, AMBIENTE, URBANISTICA, SISMA - del Comune di Ascoli Piceno, notificata alla ricorrente a mezzo pec in data 06/07/2021 e pubblicata in pari data, con la quale è stata aggiudicata alla Meridiana Cooperativa Sociale la gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento dei cani randagi del Comune di Ascoli Piceno in una o più strutture messe a disposizione dell'affidatario (rif. CIG.8083779177); di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi con la stessa ivi compresi i verbali di gara, il provvedimento di ammissione delle offerenti adottato con Determina n. 248/2021 e i provvedimenti, anche non conosciuti, adottati dal Comune in sede di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016; nonché per l'aggiudicazione in favore della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di reiezione della domanda proposta in via principale sopra formulata, per l'annullamento di tutti gli atti di indizione della procedura di gara ivi compreso il Bando P10/2019 il disciplinare di gara e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno e di Cooperativa Meridiana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2021 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’associazione ricorrente (di seguito anche “A.P.P.A”), in qualità di gestore uscente, ha preso parte alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Ascoli Piceno per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale in una o più strutture messe a disposizione dell’affidatario. Alla selezione hanno preso parte tre concorrenti e, all’esito della valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche, la commissione di gara ha formulato la seguente graduatoria:
- prima graduata Meridiana cooperativa sociale con punti 95,184 (di cui 75,184 per l’offerta tecnica e 20,00 per l’offerta economica), ribasso offerto sul prezzo a base d’asta 22,5%;
- seconda graduata A.P.P.A. con punti 90,285 (di cui 79,333 per l’offerta tecnica e 10,952 per l’offerta economica), ribasso offerto sul prezzo a base d’asta 5%;
- terza graduata Ospital Dog S.n.c. con punti 48,456 (di cui 31,924 per l’offerta tecnica e 16,532 per l’offerta economica), ribasso offerto sul prezzo a base d’asta 14%.
Poiché l’offerta di Meridiana, prima classificata, era risulta anomala, la stazione appaltante ha avviato, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta del potenziale aggiudicatario. Pertanto, con nota del 9 luglio 2020, il R.U.P. chiedeva a Meridiana di fornire per iscritto tutte le indicazioni utili ad evidenziare la congruità dell’offerta; a tale richiesta Meridiana rispondeva con nota del 16 luglio 2020.
Con ulteriore nota del 22 settembre 2020, il R.U.P. richiedeva a Meridiana di “ …fornire una maggiore esplicitazione dello schema di analisi della formazione dei prezzi, indicando ulteriori elementi giustificativi a supporto delle seguenti voci di costo: - costi per macchinari, attrezzature, manutenzioni; - spese veterinario; - farmaci, materiali e prodotti di consumo, con riferimento tra l’altro alle seguenti specifiche: - numero trattamenti/terapie/interventi veterinari annui stimati e statistiche sulle patologie riscontrate in rapporto al numero totale degli animali; quantitativo annuo di mangime e costi, quantitativo giornaliero somministrato ”. La controinteressata riscontrava la richiesta con nota del 28 settembre 2020.
Con ulteriore nota del 20 aprile 2021 il R.U.P., rilevando che la commissione di gara, interpellata in sede di verifica di congruità dell’offerta, aveva sottolineato “ …le possibili criticità connesse al trasferimento dei cani dalle strutture presso le quali sono attualmente ospitati alla struttura messa a disposizione dell’aggiudicatario ed al cambiamento delle condizioni di vita… ” e richiamando altresì le previsioni del capitolato speciale d’appalto, chiedeva a Meridiana di produrre una relazione esplicativa delle modalità con cui intendeva operare il trasferimento dei cani e degli accorgimenti che avrebbe adottato per preservare il benessere degli animali nello spostamento e nella sistemazione dei cani presso le nuove strutture (ubicate a Macerata e Potenza Picena).
Tale relazione veniva trasmessa da Meridiana in data 6 maggio 2021.
Infine, con l’impugnata determinazione n. 1929 del 1° luglio 2021, pubblicata e comunicata in data 6 luglio 2021, il Comune di Ascoli Piceno, ritenuta congrua l’offerta, provvedeva all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione dell’appalto in favore di Meridiana.
2. A.P.P.A. censura l’operato della stazione appaltante per i seguenti motivi:
a) violazione ed errata applicazione dell’art. 7.1 let. c) del disciplinare di gara relativo ai requisiti di idoneità per la partecipazione alla procedura. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Con questo primo motivo A.P.P.A. censura la mancata esclusione dalla gara di Meridiana, la quale non sarebbe in possesso del requisito di idoneità previsto dall’art. 7.1, let. c), del disciplinare di gara, ovvero non è in possesso della “ …iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ”. L’ultimo capoverso dell’art. 7.1 del disciplinare prevede inoltre che “ …per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ”.
In effetti, nella domanda di partecipazione Meridiana ha indicato l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali al n. 362 del 1995; ebbene, dalla consultazione dell’Albo regionale delle cooperative risulta che la controinteressata è iscritta per la categoria “ Restauro mobili e libri, produzione manufatti tecnici, lavori di falegnameria, assemblaggio ” e per la tipologia di svantaggi “ Disabili; Tossicodipendenti ”.
E’ dunque evidente che tali attività sono del tutto estranee a quelle oggetto della gara, non presentando alcuna attinenza con il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi. La stazione appaltante, pertanto, in sede di verifica della documentazione amministrativa avrebbe dovuto rilevare l’assenza del requisito di idoneità previsto dalla lex specialis e conseguentemente escludere Meridiana dalla gara;
b) violazione ed errata applicazione dell’art. 16 del disciplinare di gara. Violazione ed errata applicazione dell’art. 83, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
Con il secondo motivo A.P.P.A. deduce che l’aggiudicazione è in ogni caso illegittima per violazione dell’art.16 del disciplinare di gara, a norma del quale le offerte tecniche avrebbero dovuto rispettare “ …le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara ”. Il Progetto è costituito, ai sensi dell’art. 2.1 del disciplinare di gara, dal capitolato speciale e dai relativi allegati.
Per quanto di interesse in questa sede, il capitolato speciale, all’art. 1 (intitolato “ Oggetto ”) prevedeva testualmente quanto segue: “ L’affidatario dovrà occuparsi, a propria cura e spese, del trasferimento dei cani dalle strutture sopra richiamate al primo capoverso lettera B), ove sono attualmente ospitati, alla/e struttura/e messa/e a disposizione, con obbligo di provvedervi mediante mezzi idonei, autorizzati al trasporto degli animali vivi, nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge ”.
Dalla citata lettera B) del capitolato si evince che i cani attualmente di proprietà del Comune di Ascoli Piceno sono 177, e precisamente 140 ospitati presso il rifugio A.P.P.A. di Appignano del Tronto (AP), 3 ospitati presso il canile di Offida (AP) e 34 ospitati presso il canile Ospital Dog di Morrovalle (MC).
Dal complesso delle citate previsioni della lex specialis risulta che una delle prestazioni essenziali richieste all’aggiudicatario è il trasferimento dei cani attualmente ospitati nelle strutture sopraindicate presso la struttura o le strutture messe a disposizione dal nuovo gestore del servizio. Ovviamente tale trasferimento dovrà avvenire con l’utilizzo di mezzi idonei e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge.
Da ciò