TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-02-27, n. 202301249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-02-27, n. 202301249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301249
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 01249/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04572/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4572 del 2018, proposto da
-OMISSIS- Societa' Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G R, C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

1. Della deliberazione n. 670 resa dal Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti – Struttura INPS di Napoli Vomero - nella seduta del 18 giugno 2018, come notificata a mezzo pec il 21/07/2018, di rigetto del ricorso nr 611939 del 19/09/2014 (nr protocollo INPS.5105.19/09/2014.0093785) proposto dalla -OMISSIS- scarl avverso il provvedimento di reiezione della chiesta integrazione salariale reso dalla Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni dei Lavoratori dell'Edilizia di Napoli nella riunione del 14 luglio 2014

2. Del provvedimento, richiamato nella deliberazione sub 1., di reiezione della chiesta integrazione salariale reso dalla Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni dei Lavoratori dell'Edilizia di Napoli nella riunione del 14 luglio 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la ricorrente impugna gli atti con i quali ‘INPS ha respinto le domande di integrazione salariale presentate per i seguenti periodi: per il periodo dal 21/10/2013 al 02/11/2013 in relazione alla domanda presentata il 22/11/2013; per il periodo dal 04/11/2013 al 30/11/2013 in relazione alla domanda presentata il 23/12/2013; per il periodo dal 02/12/2013 al 18/01/2014 in relazione alla domanda presentata il 21/01/2014; per il periodo dal 20/01/2014 al 19/04/2014 in relazione alla domanda presentata il 22/02/2014; per il periodo dal 21/04/2014 al 10/05/2014 in relazione alla domanda presentata il 20/025/2014.

2. Rappresenta la ricorrente di essere aggiudicataria di un appalto per esecuzione di lavori a favore del Comune di Napoli per manutenzione delle strade.

Tuttavia nel corso dell’esecuzione, i lavori venivano sospesi per la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Collaudatore statico in c.o. e tecnico-amministrativo (la cui nomina il CdA attribuisce alla stazione appaltante – cfr D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Art. 216 Nomina del collaudatore).

La sospensione durava 192 giorni dopo i quali proseguivano i lavori.

In ragione della perdurante sospensione dei lavori la ricorrente produceva istanze di integrazione salariale ordinaria ai sensi della legge 06/08/1975 n. 427, per il cantiere relativamente ai suindicati periodi.

Nella riunione del 14/07/2014 la Commissione Provinciale per la CIG dei lavoratori dell’edilizia di Napoli

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