TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-12-18, n. 202319125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-12-18, n. 202319125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319125
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 19125/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04957/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4957 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri C C, S A D S, L L, G L, V R P, P L e G A, rappresentati e difesi dall'avv.ssa E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 9;



contro

il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

- del bando adottato con d.d.g n. 85 del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla G.U., 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018, che ha indetto concorso, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera b) del d.lgs n.59/2017, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3;

- degli articoli art. 3 e 4 dello stesso bando, che impongono ulteriori requisiti ed escludono i ricorrenti anche considerandoli privi di abilitazione nonostante i titoli posseduti, anche nella specializzazione al sostegno, impedendo loro la presentazione della domanda di concorso secondo le modalità ivi previste;

- ove necessario, per l'annullamento e/o disapplicazione del regolamento di cui al d.m. n. 995/2017, nella parte in cui, integrando il d.lgs n.59/2017, impone una disciplina contraria allo stesso decreto;- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti.

B) quanto ai motivi aggiunti:

- del d.d.g. dell’USR della Lombardia del 24 agosto 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di Concorso B16;

- del d.d.g. dell’USR della Campania del 28 settembre 2018, con il quale è stata approvata per la la graduatoria di merito per la classe di concorso B14;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, antecedente, connesso e conseguente;

C) quanto al secondo atto di motivi aggiunti;

- del d.d.g. dell’USR della Lombardia del 6 agosto 2019, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di Concorso A66 – per la Regione Liguria e della stessa graduatoria allegata al decreto;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, antecedente, connesso e conseguente.


Visti il ricorso, gli atti di motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno chiesto di annullare i provvedimenti descritti in ricorso, nella parte in cui hanno determinato la loro esclusione dalla procedura di concorso in oggetto. Con ricorso per motivi aggiunti hanno chiesto l’annullamento delle graduatorie successivamente adottate.

2 – L’Amministrazione si è costituita in resistenza al ricorso.

3 - Con ordinanza 5262/2018, “ Rilevato: che con ordinanza n. 5134 del 2018 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionalità in ordine alle modalità di svolgimento del concorso di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; che la questione di legittimità costituzionale della norma, applicabile in tale diverso procedimento, rileva anche nel presente giudizio, divenendo dunque applicabili i principi espressi dall’ordinanza dell’Adunanza plenaria 15 ottobre 2014 n. 28 in ordine alla cosiddetta “sospensione impropria”; che nelle more appare necessario tutelare la posizione delle parti ricorrenti mediante la concessione di una misura cautelare interinale, fino alla camera di consiglio successiva alla pronuncia della Corte costituzionale ” è stata accolta l’istanza cautelare ai soli fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale in esame.

4 – In corso di causa, è stata depositata la dichiarazione del sig. G L di sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione della controversia.

5 – All’udienza del 15 dicembre 2023, uditi gli avvocati come da verbale, il ricorso è passato in decisione.

6 – Il gravame va ritenuto, innanzitutto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al sig. G L. Al proposito, al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione resa in ordine al sopravvenuto difetto del relativo interesse alla controversia.

Come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. St., V, n. 4913/2012; id., IV, n. 3848/2016).

Pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore dei summenzionati ricorrenti concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. St., III, n. 3061/2018; id., V, n. 4290/2018; id., IV, n. 4310/2018; T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 4514/2016).

7 – Con riguardo agli altri ricorrenti che hanno proseguito nell’azione, il ricorso va respinto, in quanto è infondato come già affermato in controversie analoghe da molteplici pronunce anche di questo Tribunale, confermate anche in appello (cfr. in tal senso Cons. St., VI, n. 868/2020; id., n. 8900/2019; T.A.R. Lazio, Roma, III- bis , 14 febbraio n. 1759/2022).

Introduttivamente, il Collegio è dell’avviso che i primi tre motivi di censura, anche a motivo della loro stretta integrazione, possono essere congiuntamente esaminati.

7.1 - In sintesi, i ricorrenti, in base alla loro allegazione, sono tutti insegnanti tecnico pratici-ITP che hanno conseguito sia il diploma Tecnico Professionale-ITP, sia in alcuni casi il Diploma di laurea, ma non hanno potuto accedere a nessun percorso abilitante ordinario, per totale assenza di offerta formativa e abilitante.

In tale loro qualità hanno impugnato il bando di concorso di cui al d.d.g. n. 85/2018 ha previsto una procedura riservata agli insegnanti abilitati e agli insegnanti tecnico-pratici, ma ha previsto che questi ultimi possano esservi ammessi solo se iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto alla data del 31 maggio 2017.

In relazione a ciò hanno dedotto: i) la sufficienza del titolo di studio (diploma ITP o laurea) al fine di garantire l’ammissione al concorso, sufficienza desumibile da alcune norme non considerate nel bando; ii) l’arbitrarietà dell’art. 3, comma 2 del bando nella parte in cui ha imposto, ai fini della partecipazione al concorso, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento oppure nelle graduatorie di istituto; e ciò anche in relazione al principio per cui i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la partecipazione; iii) la disparità di trattamento rispetto ai docenti ITP inseriti nelle GAE e nelle graduatorie di istituto entro la data del 31 maggio 2017 ammessi alla selezione, a termini di bando; iv) l’illegittimità della previsione sulla presentazione delle domande di partecipazione esclusivamente con la procedura informatica polis .

Conclusivamente è stata eccepita l’incostituzionalità dell’art. 17, comma 3 del d.lgs n. 59/2017.

Nessuna delle censure convince.

7.2 – Innanzitutto il Collegio, in adesione all’orientamento costante e pienamente condivisibile da parte della giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio, Roma, III- bis , n. 2321/2022; id., n. 5934/2018, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2518/2020), osserva che il solo titolo di studio (diploma IPT o laurea) non costituisce un titolo abilitante e che la previsione del bando volta ad escludere dalla partecipazione alla selezione in discorso i soggetti privi di abilitazione non risulta né illogica né irrazionale.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “ Le censure svolte dall’appellante sono, in particolare, infondate, tenuto conto che: a) gli atti amministrativi impugnati in primo grado costituiscono attuazione vincolata della normativa primaria, con conseguente mancata integrazione del vizio di violazione di legge; b) l’art. 17, commi 2, lett. b), e 3, D. Lgs. n. 59/2017, nel dettare la disciplina transitoria del personale docente, ha previsto l’indizione della procedura concorsuale

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