TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-06-30, n. 202000103
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Testo completo
Pubblicato il 30/06/2020
N. 00103/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2019, proposto da
Impresa Costruzioni Ferrarin Geom. Enzo, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato I J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà n.35;
contro
Comune di Vallelaghi, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale n. 307 del 07.06.2019 a firma del Responsabile dei Servizi tecnici e del territorio del Comune di Vallelaghi, notificata in data 20.06.2019, avente ad oggetto: “ Diniego istanza di rimorso del contributo di costruzione versato per il rilascio dall'ex Comune di Vezzano della concessione edilizia n.1908/2006 ”, unitamente alla comunicazione dd.16.06.2019 a firma del Vice-Segretario comunale, dott. Claudio Baldessari, con cui è stata disposta la decadenza della concessione edilizia n. 1908/2006 per un asserito mancato inizio dei lavori ed è stata respinta l'istanza di rimborso del contributo di costruzione versato (pari ad euro 37.279,73) in ragione della ritenuta prescrizione del diritto alla restituzione del credito;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo, e
per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione dell'importo pari ad euro 37.279,73 dalla stessa versato a titolo di contributo di costruzione per il rilascio della concessione edilizia n. 1908/2006, e
per la condanna
del Comune di Vallelaghi alla corresponsione in favore della ricorrente dell'importo pari ad euro 37.279,73 dalla stessa versato a titolo di contributo di costruzione per il rilascio della concessione edilizia n.1908/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vallelaghi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “ Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’articolo 84 rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa ”, come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;
Visto il decreto del Presidente del TRGA di Trento n. 18 del 9 giugno 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18.06.2020, svoltasi con le modalità previste dall’art. 84, comma 6, del predetto d. l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020, il consigliere C A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nei confronti dell’odierna ricorrente, Impresa Costruzioni Ferrarin geom. Enzo, è stata rilasciata dal Comune di Vezzano (odierno Comune di Vallelaghi succeduto al Comune di Vezzano a seguito di fusione) la concessione edilizia n. 1908 del 12.01.2006 per l’edificazione sulla particella fondiaria (p.fond.) 787/4 di cinque edifici (unifamiliari) a schiera, cui ha fatto seguito il deposito presso l’Ufficio tecnico del Comune di Vezzano della dichiarazione di inizio lavori del 18.06.2006.
2. Il Comune di Vezzano ha rilasciato successivamente i seguenti provvedimenti di proroga del termine di ultimazione dei lavori previsto dalla originaria concessione edilizia n. 1908/2006:
a. provvedimento di proroga dd. 18.06.2009 prot. n. 4083;
b. provvedimento di proroga dd. 23.04.2010 prot. n. 2759;
c. provvedimento di proroga dd. 20.06.2011 prot. n. 3951.
per effetto dei quali il termine di ultimazione dei lavori veniva, dunque, a scadere il giorno 27.12.2011.
3. Dalla dichiarazione di inizio lavori sono stati peraltro eseguiti solo taluni interventi, consistenti nel disboscamento, nella scotica e sbancamento del terreno, nella posa di micropali, nello scavo e asporto dello strato roccioso, e ciò fino a quando l’intervenuta crisi del mercato immobiliare ha determinato l’esecuzione forzata nei confronti dell’immobile considerato che, con ordinanza del 1.08.2012 del Tribunale di Trento, è stato alienato a terzi ed attualmente è oggetto di altra e diversa iniziativa edilizia.
4. Con istanza del 21.02.2019 la ricorrente ha chiesto il rimborso del contributo di costruzione pari ad euro 37.279,73, versato in data 16.12.2005 per il rilascio della concessione edilizia n. 1908/2006.
5. Con la determina dirigenziale n. 307 del 07.06.2019 il Comune di Vallelaghi ha respinto l’istanza di rimborso del contributo di costruzione per intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione, stante l’intervenuta decadenza della concessione edilizia n. 1908/2006 per mancato inizio dei lavori.
6. Contro l’atto di diniego di rimborso insorge l’odierna ricorrente, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
I. “ Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., e delle relative regole e garanzie partecipative sia in senso formale sia in senso sostanziale;violazione del principio di trasparenza e di partecipazione ”. La ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative sia con riguardo al procedimento con cui è stata respinta la domanda di rimborso del contributo di costruzione versato, sia con riferimento al procedimento con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione edilizia n. 1908/2006 per un asserito mancato inizio dei lavori. La società ricorrente si è trovata inopinatamente di fronte alla comunicazione di un provvedimento di rigetto e di decadenza ormai precostituito, senza che fosse praticabile altra alternativa che quella di gravare il provvedimento stesso nella presente sede giurisdizionale, in aperto contrasto dunque con la stessa ratio della disciplina partecipativa sopra richiamata. Il diniego avversato è stato, infatti, assunto senza previamente inviare alla ricorrente il “ preavviso di rigetto ” previsto dall’art. 10 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al pari della normativa vigente al riguardo nella Provincia autonoma di Trento (art. 27 - bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23), mentre la decadenza della concessione edilizia n. 1908/2006 è stata dichiarata senza nemmeno notiziare la ricorrente dell’avvio del relativo procedimento. Siffatta violazione ha impedito di svolgere osservazioni nell’ambito di un contraddittorio anticipato con l’Amministrazione tenuta a decidere. Sempre secondo la parte ricorrente l’apporto partecipativo avrebbe permesso alla stessa Amministrazione comunale di comprendere compiutamente, non solo le ragioni per le quali non sussistevano i presupposti giuridici e fattuali per poter dichiarare decaduta la concessione edilizia n. 1908/2006, ma anche la palese erroneità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento dell’assunta decisione. Relativamente alla decadenza di un titolo edilizio, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia sarebbe chiaro nel pretendere l’instaurazione di un contradditorio con il privato, anteriormente all’adozione del provvedimento di decadenza. L’omesso previo invio del “ preavviso di rigetto ” sull’istanza di rimborso avanzata dalla ricorrente viene motivato dall’Amministrazione comunale con: a) l’” avvenuta conoscenza del privato della fase istruttoria del procedimento in oggetto ”;b) “ per la partecipazione effettiva da parte del medesimo al procedimento stesso ”;c) “ perché si tratta di un procedimento interamente vincolato, nel quale l’intervento del privato non potrebbe avere una concreta ulteriore incidenza ”: i riportati assunti vengono recisamente contestati dalla ricorrente, in quanto l’avanzata conoscenza non avrebbe riguardato lo stato del procedimento e la relativa fase istruttoria ed, in particolare, la volontà della Amministrazione di assumere un provvedimento di decadenza per un asserito mancato inizio dei lavori, mentre l’inoltro di documentazione aggiuntiva del 30 aprile 2019 era attinente alla procedura di vendita del bene. In ogni caso non si sarebbe trattato di effettiva conoscenza, mentre l’apporto partecipativo sostanziale avrebbe potuto chiarire che le opere di cui si tratta erano effettivamente iniziate entro il termine decadenziale di un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia, in contrasto con quanto invece assunto nel provvedimento negativo, nonché rammentare i tre provvedimenti di proroga rilasciati, incompatibili con il preteso mancato inizio dei lavori. L’intervenuta lesione del diritto di partecipazione della ricorrente avrebbe, perciò, gravemente inciso sul contenuto del provvedimento finale adottato dalla pubblica amministrazione.
“II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e degli artt. 1 e ss. della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. ed eccesso di potere per motivazione errata e travisata;eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio ”.
L’illegittimità degli atti impugnati discenderebbe dall’assenza dei presupposti di fatto e di diritto per poter dichiarare decaduta la concessione edilizia n. 1908/2006 per mancato inizio dei lavori. Al contrario di quanto sostenuto dall’Amministrazione intimata, i lavori concessionati nel 2006 sono iniziati nel mese di giugno dello stesso anno mediante l’apprestamento del cantiere e l’esecuzione di consistenti lavorazioni, sostanziatesi nel disboscamento, nella scotica e sbancamento del terreno e nella posa di micropali. Oltre a ciò, in ragione del rinvenimento di uno strato roccioso nel sottosuolo, inizialmente non previsto, la ricorrente è stata costretta a commissionare ad un’impresa specializzata lo scavo e l’asporto del medesimo, al fine di poter edificare il piano interrato dei realizzandi edifici, sostenendo degli ulteriori esborsi pari a complessivi euro 47.262,32.- Nello specifico, si è dovuto estrarre e rimuovere ben mc.