TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-07-04, n. 202413493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-07-04, n. 202413493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413493
Data del deposito : 4 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2024

N. 13493/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12172/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12172 del 2021, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F T e R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Roma, Largo Messico, 7;

contro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca - Massa Carrara, Ministero dell’istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso il 29 settembre 2021 e notificato in pari data, con il quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca - Massa Carrara ha disposto l’interdizione dal lavoro della sig.ra -OMISSIS- fino a sette mesi dopo il parto;

- del verbale di primo accesso ispettivo n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2021 effettuato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca - Massa Carrara congiuntamente alla Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione richiamato nel provvedimento impugnato;

- della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 553 del 2 aprile 2021 menzionata nel provvedimento prot. n. -OMISSIS- e della risposta all'interpello n. -OMISSIS- nella misura in cui le stesse siano interpretate nel senso indicato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e cioè che, anche qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni diverse da quelle concernenti il trasporto e il sollevamento pesi, l’Amministrazione può prescindere dalla valutazione del DVR aziendale e disporre il provvedimento di interdizione dal lavoro della donna in stato di allattamento;

nonché per l’accertamento

del diritto al risarcimento di tutti i danni patiti, la cui quantificazione sarà successivamente determinata nel corso del giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 la dott.ssa Annalisa Tricarico;


FATTO

1. Con ricorso notificato il 25 novembre 2021, depositato il successivo 29 novembre, -OMISSIS-., azienda della grande distribuzione organizzata operante su tutto il territorio nazionale nel settore food , nel premettere di aver predisposto, a suo tempo, la rimodulazione delle mansioni assegnate alla sig.ra -OMISSIS- nei termini che seguono: “addetta all’operazione di cassa per il 50% del turno lavorativo e per il restante 50% al rifornimento leggero scaffali” , ha impugnato il provvedimento con il quale l’ITL di Lucca-Massa Carrara, dopo aver rigettato una prima istanza presentata ai sensi dell’art. 12, co. 2, d.lgs. n. 151/2001, ha disposto l’interdizione dal lavoro della predetta lavoratrice fino a sette mesi dopo il parto, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

- “1. Violazione e Falsa applicazione degli artt. 7, 11, 12 e 17, comma 2, lett. b) e c) e comma 4 del D. Lgs. 151/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti, carenza assoluta di istruttoria” - sostiene parte ricorrente, che dai verbali dell’ispezione condotta dall’ITL avvalendosi del supporto dell’ASL competente non sarebbe emersa alcuna circostanza idonea a legittimare l’interdizione, in quanto le mansioni assegnate alla lavoratrice non sarebbero vietate dalla legge e la persistenza olfattiva del prodotto utilizzato per la sanificazione delle attrezzature - su cui l’Amministrazione avrebbe preteso di fondare la sua decisione - non potrebbe integrare i presupposti richiesti dalla normativa per l’emanazione del provvedimento di cui si discute, non essendo, tra l’altro, indicato il nesso di causalità tra il rischio per la salute e l’utilizzo del prodotto utilizzato per la sanificazione;

- “2. Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione della nota resa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro prot. U-OMISSIS- in materia di interdizione post-partum, nonché della risposta all’interpello n. -OMISSIS- da parte della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, sviamento e disparità di trattamento” - all’esito della descritta rimodulazione, non sussisterebbero impedimenti derivanti dall’adibizione della sig.ra Bazzano a mansioni vietate ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 151/2001, tabelle A e B;
la sussistenza delle condizioni di rischio idonee a legittimare l’adozione di un eventuale provvedimento di interdizione non emergerebbero neanche all’esito della prescritta e specifica valutazione dei rischi per le lavoratrici “in periodo di allattamento” effettuata per entrambe le mansioni;
parte ricorrente rileva, inoltre, che la nota INL prot. n. 553/2021 consentirebbe all’autorità competente di prescindere dalla valutazione del rischio effettuata dal DVR per la lavoratrice madre, ma solo ove quest’ultima sia adibita a mansioni di trasporto e sollevamento pesi;
sostiene, inoltre, la ricorrente che l’ITL non avrebbe tenuto conto del fatto “che la lavoratrice sarebbe adibita a mansioni di cassiera solamente per il 50% della prestazione lavorativa”, che il “prodotto a base alcolica utilizzato per detergere le casse, [sarebbe] perfettamente identico tra l’altro a quello che qualsiasi soggetto, ivi comprese le lavoratrici gestanti ed in allattamento utilizzano nelle proprie abitazioni”, che le avvertenze , “come quelle presenti su tutti i prodotti di questo tipo, si riferiscono all’inalazione diretta del prodotto stesso e non all’inalazione del medesimo durante l’utilizzo, altrimenti sarebbero prodotti classificati come tossici e nocivi” ; parte ricorrente sostiene altresì che, a motivare “un provvedimento quale quello impugnato” non sarebbe sufficiente la “non irrilevanza” , bensì la “dimostrata rilevanza” del rischio per la lavoratrice;

- “In subordine”, per l’ipotesi in cui “la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 553 del 2 aprile 2021 e la risposta all’interpello n. -OMISSIS- dovessero essere interpretate nel senso attribuito loro da parte dell’Ispettorato Territoriale resistente, e cioè nel senso di poter prescindere dall’analisi del DVR anche in casi analoghi a quello per cui è causa e dunque differenti da quelli concernenti l’adibizione della lavoratrice-madre a mansioni di trasporto e sollevamento pesi”, secondo la ricorrente “le stesse devono considerarsi illegittime” per i motivi sopra indicati.

2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di competenza del Tar adito, nonché il difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso, perché infondato.

3. In vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie e repliche;
parte resistente ha eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuto decorso, nelle more della decisione, dei sette mesi dopo il parto.

4. All’udienza pubblica del 25 giugno 2024, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tar Lazio, argomentata sul rilievo che il provvedimento impugnato esaurisca i propri effetti nell’ambito territoriale della Regione Toscana.

Deve, invero, osservarsi che la ricorrente non ha impugnato soltanto il provvedimento dell’ITL di Lucca-Massa Carrara, ma anche la circolare INL n. 553 del 2021 e la risposta ministeriale all’interpello n. -OMISSIS-, e che la regola secondo cui la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento trova un’eccezione nel caso in cui si “tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza” (art. 13, co. 1, parte prima, in combinato disposto con l’art. 13, co. 4- bis , c.p.a.).

Orbene, poiché la domanda dell’odierna ricorrente mira, sebbene in subordine, anche alla caducazione di atti adottati da Autorità aventi sede nella Regione Lazio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ispettorato nazionale del lavoro) e che sono destinati a “spiegare effetti non nell’ambito di una specifica circoscrizione territoriale ma sull’intero territorio nazionale” , deve affermarsi la competenza di questo Tribunale (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2019, n. 7429, e giur. ivi richiamata;
cfr. ex multis , tra le più recenti, Tar Lazio, sez. IV, 14 marzo 2024, n. 5248).

2. Per la ragione appena esposta, deve essere parimenti rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Non merita, infine, accoglimento l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuto decorso del periodo di astensione dal lavoro disposto con la nota ITL gravata. Al riguardo, basti osservare che con il ricorso in epigrafe, -OMISSIS-. ha azionato, unitamente alla domanda caducatoria, anche una domanda risarcitoria e che, pertanto, il Collegio non può esimersi dall’accertare la sussistenza della supposta illegittimità degli atti impugnati (cfr. art. 34, co. 3, c.p.a. e Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8).

4. Nel merito, il ricorso è infondato.

5. La natura delle censure mosse al provvedimento dell’ITL, univocamente volte a dimostrare l’asserita insussistenza delle condizioni per l’autorizzazione all’astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto, suggerisce un esame congiunto dei due motivi di ricorso, a mezzo dei quali, più specificamente:

a) per un verso, si lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme che regolano la verifica delle condizioni di rischio per la lavoratrice in puerperio e, in particolare, degli artt. 7, 11, 12 e 17 del d.lgs. n. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , nonché della nota INL n. 553/2021 e della risposta all’interpello n. -OMISSIS-, citate nelle premesse del provvedimento dell’ITL gravato, che - secondo la ricorrente - consentirebbero di disporre l’astensione dal lavoro fino ai sette mesi dal parto solo in relazione alle mansioni vietate dall’art. 7 e indicate nelle tabelle allegate al T.U. e ai casi di rischio individuati dal DVR;

b) per altro verso, si rivolgono censure alla valutazione svolta in concreto dall’ITL di Lucca-Massa Carrara.

5.1. Con riguardo alla doglianza sub a), non appare superfluo ricostruire, sia pure sinteticamente, il quadro ordinamentale di riferimento;
in particolare:

- ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 151/2001, “È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A” dello stesso Testo Unico (…). “Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B” ;

- a tenore dell’art. 11 del d.lgs. n. 151/2001: “1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C” ;

- in base all’art. 12 del medesimo d.lgs. n. 151/2001 , “Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.

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