TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2010-11-17, n. 201033537
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Testo completo
N. 33537/2010 REG.SEN.
N. 00722/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 722 del 2010, proposto da:
A F, M B, F R, ed altri, come da separato elenco allegato in calce, tutti rappresentati e difesi dagli avv. G L e M C L, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Cassiodoro n. 6;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Gianluca V e Gianluca P, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea De Marchi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Ugo Bartolomei n. 18;
Gianluca Buttarelli e T Walter, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Fiore Tartaglia, Federico Tedeschini, Fabiana Seghini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Tedeschini, in Roma, l.go Messico n. 7;
Emilio Acone +152, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini e Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Tedeschini, in Roma, largo Messico n. 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1 del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 10.11.2009 di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale per la promozione a 182 vice ispettori bandita con decreto del 20.12.2004 del Capo del Corpo forestale dello Stato;
2. del bando di concorso del Capo del Corpo forestale dello Stato del 20.12.2004;
3. del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 20.12.2004, adottato in attuazione dell’art. 17 del D. Lgs. n. 210/1995;
4. del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato di nomina della Commissione esaminatrice del concorso;
5. del decreto ministeriale del 22.2.2008;
6. della prova scritta svoltasi nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2008;
7. delle prove orali sostenute dai ricorrenti Bedetti e Ruggirello;
8. ed in via subordinata:
a) del punto n. 2 dell’art. 1 del bando di concorso, nella parte in cui consente anche al personale che risulterà vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti con decorrenza giuridica della nomina anteriore alla data di pubblicazione del bando di usufruire della riserva dei posti prevista per i vincitori dei concorsi a vice sovrintendente;
b) del collocamento nella graduatoria di merito dei 277 idonei per i 128 posti riservati di quei concorrenti che non fossero vincitori del concorso a vice sovrintendente alla data di pubblicazione del bando.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dei controinteressati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il cons. M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8.1.2010 e depositato in data 23.1.2010, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 10.11.2009 di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale per la promozione a 182 vice ispettori bandita con decreto del 20.12.4004 del capo del corpo forestale ed i provvedimento ed atti presupposti concernenti la medesima procedura concorsuale.
Ne hanno dedotto l’illegittimità, senza la indicazione della rubrica dei motivi di ricorso, per i seguenti motivi di censura:
- la prova scritta si è svolta in tre diversi giorni con tre diversi questionari in violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 487/1994;
- il concorso di cui trattasi è stato bandito con il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato del 20.12.2004 in violazione del disposto dell’art. 17 del D. lgs. n. 201/1995 che prevede il decreto ministeriale, che è stato adottato soltanto in data 22.2.2008;
- la commissione è stata costituita conformemente al disposto di cui all’art. 4 del regolamento ma in violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 in quanto non prevede la presenza di esperti esterni all’amministrazione;
- la valutazione dei titolo è stata fatta in applicazione dell’art. 4 del bando per i soli candidati che abbiano superato sia la prova scritta che quella orale in violazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 487/1994.
Hanno, altresì, formulato la riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti all’esito dell’acquisizione del processo verbale della prova orale svolta dai ricorrenti e dei foglietti estratti da ciascuno dei tre contenitori da parte di ogni ricorrente.
Infine hanno chiesto, in via subordinata, l’ampliamento dei destinatari della riserva di cui all’art. 1, punto n. 2, ai dipendenti vincitori dei concorsi in atto a vice sovrintendente aventi decorrenza giuridica della nomina anteriore alla data di pubblicazione del bando.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 27.1.2010.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati signori V e P in data 5.2.2010 depositando memoria difensiva con la quale hanno argomentatamene dedotto in via preliminare la tardività relativamente alle censure avverso le modalità di svolgimento delle prove scritte nonché nel merito la infondatezza nel ricorso, del quale hanno chiesto il rigetto.
Con l’ordinanza n. 656/2010 dell’8.2.2010 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con l’autorizzazione alla notificazione per pubblici reclami ed è stata accolta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Il Ministero ha depositato documentazione concernente la vicenda di cui trattasi in data 15.2.2010.
I ricorrenti hanno depositato in data 6.3.2010 la prova dell’intervenuta integrazione del contraddittorio.
Si sono costituiti in giudizio, in data 1.4.2010, i controinteressati B e T, depositando memoria difensiva, con la quale hanno argomentatamente dedotto la infondatezza nel merito del ricorso.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio, in data 25.5.2010, altri numerosi controinteressati depositando medesima memoria difensiva.
Il Ministero ha depositato, in data 1.6.2010, memoria difensiva con la quale ha argomentatamente dedotto la infondatezza nel merito del ricorso, insistendo per il suo rigetto e, in data 12.6.2010, memoria integrativa con la quale è stata dedotta l’irricevibilità per tardività del ricorso, nella parte in cui sono stati impugnati gli atti della procedura concorsuale di cui trattasi a partire dal bando del Capo del C.F.S. del 2004.
Con la memoria del 4.6.2010 i controinteressati V e P hanno più approfonditamente reiterato le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso.
Con la memoria del 5.6.2010 i ricorrenti hanno controdedotto alle memorie difensive dei controinteressati, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17.6.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
1-In via preliminare deve essere affrontata l’eccezione in rito di tardività del ricorso, sollevata sia da parte del Ministero resistente che da parte dei controinteressati nei relativi scritti difensivi e sulla quale le parti hanno particolarmente insistito in sede di trattazione orale del ricorso.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Secondo un principio nella materia, in tema di procedure concorsuali, che può ritenersi consolidato, sussiste l'onere dell'immediata impugnazione esclusivamente delle clausole del bando che incidono direttamente ed immediatamente sull'interesse del soggetto che partecipa al concorso, mentre devono essere sottoposte ad impugnazione differita, unitamente all'atto applicativo autonomamente lesivo od a quello conclusivo del procedimento, tutte quelle clausole che si riferiscono alle modalità di valutazione dei candidati, alla composizione ed alle prerogative della Commissione esaminatrice, nonché, in genere, alle modalità di svolgimento del concorso ( Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 29 gennaio 2003).
Poiché gli odierni ricorrenti si dolgono non già dei requisiti di ammissione al concorso al quale, peraltro, hanno pure partecipato conseguendone l'idoneità, bensì della procedura del concorso ( ed in particolare delle modalità di composizione della commissione esaminatrice, delle modalità di espletamento delle prove scritte di esame, della tempistica della valutazione dei titoli) deve stimarsi corretta ( e tempestiva) l'impugnazione del regolamento e del bando di concorso, unitamente all'atto conclusivo del procedimento di approvazione della graduatoria finale.
Il ricorso in trattazione non può conseguentemente essere ritenuto irricevibile per tardività sotto il prospettato profilo.
2- Nel merito valgono le considerazioni che seguono.
Si premette che, nel caso di specie, trattasi di un concorso interno riservato per titoli ed esami con il quale si realizza una progressione in carriera e la riqualificazione del personale dipendente.
Preliminarmente, pertanto, è necessario verificare se al concorso di cui trattasi, in quanto concorso interno riservato, si applichi o meno il D.P.R. n. 487/1994, contenente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche