TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-02-01, n. 201901296

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-02-01, n. 201901296
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901296
Data del deposito : 1 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2019

N. 01296/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04656/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4656 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Lucania Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati S G, A F, O H K, F Fico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A F in Roma, via V. Veneto, 108;

contro

Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M A F, A P, M F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M F in Roma, via Guido D'Arezzo, 2;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – Divisione Operativa, GSEWEB/P20160017961/Diniego, del 25.01.2016, avente ad oggetto la “richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione

dell’impianto di generazione di energia elettrica da Fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,195 MW sito in località “Masseria Menolecchia” nel Comune di MELFI (PZ) – Codice Registro: EOLN_RG2012”;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, ivi incluso, in particolare:

- il preavviso di rigetto prot. GSEWEB/P20150097734 del 22.10.2015;

- il documento GSE/P20160018751 – 04.03.2016, recante “integrazione su richiesta del 25 settembre 2015 e risposta GSE/P20150079946 – 20/10/2015. “Procedura abilitativa semplificata (PAS)”.

- ove occorra, in parte qua, il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. recante “Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d’asta e per le procedure di iscrizione ai registri (Ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D.M. 6 luglio 2012)”, nella versione pro tempore applicabile, nonché il correlato modulo di “Richiesta di iscrizione al Registro informatico”;

e con motivi aggiunti:

- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – Divisione Operativa, FER000389/Diniego, GSE/P20170100716 del 29.12.2017, avente ad oggetto la “richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da Fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,195 MW sito in località “Masseria Menolecchia” nel Comune di MELFI (PZ) – Codice Registro: EOLN_RG2012. Richiesta di riesame”;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, anche ignoto al ricorrente.

Nonché per quanto occorre possa, per l'annullamento e/o disapplicazione in parte qua dei seguenti atti:

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato in concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016, pubblicato nella G.U. del 29.06.16 e, in particolare, il terzo, il quarto e il quinto “Considerato che” e l'art. 29.

- provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. recante “Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 (Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.M. 23 giugno 2016)”.

e per la condanna del medesimo Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Lucania Energia srl in data 6.11.2012 presentava istanza di iscrizione al Registro informatico - EOLN RG2012 - predisposto dal GSE al fine di accedere ai meccanismi di incentivazione economici per impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico di cui al D.M. 6 luglio 2012 recante attuazione dell'art. 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

La richiesta aveva ad oggetto la realizzazione di un impianto eolico denominato "Roma" della potenza di 199 kW.

Realizzato l'impianto, la ricorrente con istanza del 12.05.2015 richiedeva l'ammissione ai meccanismi di incentivazione.

In data 12.10.2015 GSE inviava preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90 con il quale rilevava plurimi motivi ostativi all'accoglimento della domanda di incentivazione. La ricorrente, in risposta alla detta nota, in data 22.10.2015 trasmetteva ulteriore documentazione al GSE tramite il portale informatico.

1.1 In data 25.1.2016 il GSE comunicava alla ricorrente, a conferma di alcune delle ragioni oggetto del preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990, il proprio diniego circa l'accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili relativo al registro informatico dichiarando l'impianto in oggetto decaduto dalla graduatoria e respingendo la domanda di ammissione agli incentivi in base a distinte ragioni.

Nello specifico il GSE deduceva in primo luogo l'impossibilità di accertare che la data di conseguimento del titolo autorizzativo coincidesse con quella dichiarata nell'istanza di iscrizione al Registro e quindi di verificare se la ricorrente avesse legittimamente beneficiato del criterio di priorità di cui all'art. 10 co. 3e lettera h (anteriorità del titolo autorizzativo) del Decreto, precisando altresì che la data indicata dalla ricorrente non rappresentava la data di conseguimento della PAS, bensì il giorno in cui la ricorrente aveva presentato la relativa istanza avanti il Comune di Melfi.

Per quanto poi riguardava il preventivo di connessione, il GSE ribadiva l'impossibilità di verificare, anche dalla documentazione integrativa, che alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al registro informatico la ricorrente disponesse di un preventivo di connessione definitivamente accettato.

In merito poi alla potenza nominale dell’impianto, il GSE deduceva altresì che, anche dalla documentazione integrativa prodotta (Relazione tecnica specialistica, elaborati progettuali allegati alla PAS e attestazioni PAS Comune di Melfi), risultava che alla data della presentazione dell'istanza di iscrizione al registro del 6.11.2012 la potenza dell'impianto sviluppava una potenza nominale di 200 kW. Avendo quindi dichiarato una potenza nominale inferiore (199 kW) rispetto a quella effettiva, e non avendo fornito prova contraria al riguardo, la ricorrente aveva dunque illegittimamente beneficiato del criterio di priorità di cui all'art. 10 co. 3 lett. g) del Decreto (minor potenza degli impianti).

Veniva infine contestata la mancanza del certificato di conformità alla direttiva 2006/42/CE dell’intero aerogeneratore.

1.2 Avverso il provvedimento sfavorevole, e gli atti connessi, la società Lucania Energia ha proposto il ricorso in epigrafe denunziando i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011;
degli artt. 10, comma 3, e 24 del D.M. 6 luglio 2012;
degli artt. 1, 3, 19, 20 e 21, legge 241/1990 e s.m.i.;
degli artt. 22-23, D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.;
degli artt. 2, 3 e 4, L.R. Basilicata n. 8/2012;
delle "Procedure applicative" emanate dal GSE ex art. 24, D.M. 6 luglio 2012 nella versione pro tempore applicabile. Violazione e falsa applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali in tema di attività liberalizzate. Eccesso di potere sotto svariati profili, e in particolare per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di legittimo affidamento. In subordine, illegittimità delle suddette "Procedure applicative" e conseguente illegittimità derivata dell'impugnato diniego;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 24, D.M. 6 luglio 2012 e delle "Procedure applicative" emanate dal GSE ex art. 24, D.M. cit., nella versione pro tempore applicabile. Eccesso di potere sotto svariati profili e, in particolare, per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 24, D.M. 6 luglio 2012 e delle "Procedure applicative" emanate dal GSE ex art. 24, D.M. cit., nella versione pro tempore applicabile. Eccesso di potere sotto svariati profili e, in particolare, per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta;

1.3 Il GSE si è costituito in giudizio deducendo l’infondatezza del gravame, di cui ha richiesto il rigetto. Si è costituito il Ministero dello Sviluppo economico con comparsa di rito.

1.4 In data 2.3.2016, la Lucania Energia srl ha presentato formale istanza di riesame al GSE;
in data 29.12.2017, il GSE si è pronunciato sull’istanza con il provvedimento suindicato confermando il diniego alla richiesta di accesso agli incentivi formulata dalla ricorrente.

Il rigetto viene confermato in quanto:

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