TAR Roma, sez. 4S, ordinanza collegiale 2024-01-26, n. 202401575

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, ordinanza collegiale 2024-01-26, n. 202401575
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401575
Data del deposito : 26 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2024

N. 11011/2019 REG.RIC.

N. 01575/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11011/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11011 del 2019, proposto da


M S, rappresentato e difeso dagli avvocati L T e F G A, elettivamente domiciliato presso lo studio legale L T, in Roma, al Viale Bruno Buozzi, n. 47, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia


contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

Giulietta Gamba, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 206/19/CONS del 22 maggio 2019, pubblicata in data 26 giugno 2019, avente ad oggetto “ratifica dell’accordo con le organizzazioni sindacali del 21 febbraio 2019 relativo al trattamento economico accessorio del personale e alla applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90”, nella parte in cui ha illegittimamente definito l’indennità di funzione da riconoscere ai dirigenti dell’AGCom e comunque solamente a far data dall’anno 2018;

nonché per l’accertamento

- dell’illegittimità del silenzio serbato e conseguentemente dell’obbligo di provvedere in capo all’AGCom sull’istanza presentata dal ricorrente con diffida inviata in data 5 giugno 2018, con cui ha richiesto di disporre le necessarie modifiche alla disciplina regolamentare dell’indennità perequativa e di funzione da riconoscere ai dirigenti dell’Autorità, cui sono conferiti incarichi dirigenziali, e di corrispondere, a seguito della predetta modifica, quanto dovuto a titolo di indennità di funzione con riferimento alle annualità 2015-2016-2017-2018;

e per la conseguente condanna

dell’Amministrazione resistente ad emanare il provvedimento richiesto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2024 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con istanza istruttoria proposta unitamente all’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha chiesto depositarsi in atti, a cura dell’intimata Autorità, “tutti gli atti, i documenti ed i pareri in base ai quali è stato emanato il provvedimento impugnato. Ci si riferisce, in particolare, ai documenti ed ai pareri di cui è stata richiesta ostensione con l’istanza di accesso agli atti del 20 maggio u.s. … che l’AGCom non ha tuttavia mai riscontrato”.

Tale richiesta è stata, da ultimo, rinnovata con memoria depositata il 5 gennaio 2024;
in tale circostanza, precisandosi l’esigenza di carattere conoscitivo di che trattasi, con riferimento:

- “al parere della Commissione di garanzia dell’AGCom – organo di controllo interno dell’Autorità – reso in data 30 aprile 2019 … in merito ai contenuti della delibera n. 206/19/CONS e del meccanismo di indennità di funzione, come definito con tale provvedimento”;

- ai “verbali delle riunioni del Consiglio dell’Autorità, in cui sono stati discussi i contenuti del provvedimento impugnato e degli accordi sindacali approvati con tale provvedimento, nonché ad eventuali pareri resi dalle strutture dell’Autorità a supporto della decisione assunta in materia di indennità di funzione”.

Nel dare atto della rilevanza della documentazione sopra indicata ai fini di una compiuta esplicazione del diritto di difesa, nonché ai fini del decidere, dispone il Collegio che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provveda al deposito in atti del giudizio della suindicata documentazione entro giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Viene fin da ora fissata, per il prosieguo della trattazione della controversia, la pubblica udienza di smaltimento del 27 settembre 2024.

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