TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-09-24, n. 201400321
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Testo completo
N. 00321/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2012, proposto da:
A G, rappresentata e difesa dall'Avv. M T, con domicilio eletto presso la segreteria del T.r.g.a. di Trento, in Trento via Calepina n. 50;
contro
Comune di Brentonico, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
nei confronti di
R T, M F, C V, I V, L G, M B, R B, non costituiti;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Brentonico n.51 di data 20 dicembre 2011, avente ad oggetto l'approvazione della variante al Piano guida per la lottizzazione di terreni in frazione Cazzano, nonchè dei relativi verbali e cartografia allegati, della relazione tecnica e di ogni allegato;
- di ogni atto presupposto, successivo, collegato e connesso, ancorchè non cognito, comprensivo delle N.t.A. al P.L. di Cazzano e degli atti di impulso privati all'avvio del procedimento di variante del Piano guida;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c) e 84 del cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2014 il Cons. P D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria della p.f. 1493 c.c. Brentonico inserita nel piano di lottizzazione “frazione Cazzano”, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui il Consiglio comunale di Brentonico ha approvato la variante al Piano guida per la predetta lottizzazione.
2. L’amministrazione comunale ed i contro interessati, debitamente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
3. In prossimità della pubblica udienza, il difensore della ricorrente ha depositato la bozza di un accordo preliminare, prospettando – nel caso di perfezionamento della trattativa – la possibilità di superare le ragioni poste a sostegno del gravame, contestualmente instando per il differimento dell’udienza di discussione.
4. Con Ordinanza n. 347/2013 di data 25 ottobre 2013, il Collegio ha disposto, a carico del ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari delle aree inserite nel piano di lottizzazione, ed a carico del Comune di Brentonico l’acquisizione di dettagliata e documentata relazione in ordine all’esito delle cennate trattative, rinviando altresì la data della pubblica udienza al giorno 24 luglio 2014.
5. La ricorrente ha provveduto, nei termini stabiliti, ad integrare il contraddittorio.
6. Con successivo atto, debitamente notificato al Comune di Brentonico ed ai controinteressati, depositato il 23 maggio 2014, il difensore della ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso.
7. Il Collegio, verificati i poteri autorizzativi del difensore di parte ricorrente, non può – pertanto – che dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c) e 84 del cod. proc. amm.
8. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione e dei controinteressati.