TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-10-27, n. 201101606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-10-27, n. 201101606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201101606
Data del deposito : 27 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01404/2007 REG.RIC.

N. 01606/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01404/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2007, proposto da:
Società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F M P, G C, F A, M D L, con domicilio eletto presso F M P in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

contro

Comune di Portoferraio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R G, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 20;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente Amministrativo Area VI-Programmazione Territoriale e Sviluppo Economico del Comune di Portoferraio (LI) 5 luglio 2007, prot. n. 15465 con cui è stata invitata la Ericsson Tic S.p.A. a corrispondere entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento la sanzione amministrativa di € 10329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per pretese violazioni del regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni per telefonia mobile e per il preteso mancato rispetto degli impegni assunti con la stipula della convenzione/contratto 19 dicembre 2001, rep. n. 2066/2002;

nonchè di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali, comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Portoferraio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrete impugna il provvedimento prot. n. 15465 del 5 giugno 2007, e gli atti ad esso connessi, con il quale il Comune di Portoferraio le ha ingiunto di pagare la sanzione amministrativa di € 10.329,14 entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso per violazioni al Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, ciò con riferimento alla stazione radio base sita in località Acquaviva, strada provinciale n. 27, Ponte del Brogi – Enfol – Viticcio.

Nei confronti degli atti gravati la società ricorrente articola le seguenti censure:

1 – “Eccesso di potere. Violazione e falsa interpretazione del Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Portoferraio (Livorno) 18 dicembre 2001, n. 109 e della convenzione/contratto. Errore nei motivi e nei presupposti. Illogicità manifesta”. La ricorrente evidenzia di aver chiesto e ottenuto dall’ARPAT il parere favorevole in punto di esposizione elettromagnetica, prima dell’attivazione della stazione radio base, come richiesto dalla Convenzione con il Comune;
contesta poi di aver violato l’ulteriore obbligo di richiedere ulteriori rilevazioni dei campi elettromagnetici, in quanto tale obbligo è correlato alla “richiesta del concedente” che è nella specie mancata;

2 – “Eccesso di potere. Errore nei motivi e nei presupposti. Sviamento di potere. illogicità manifesta. Carenza di motivazione”. La società ricorrente contesta la motivazione posta a base dell’atto gravato, evidenziando che non risulta esplicitato perché il Comune non sarebbe stato messo in grado di richiedere le rilevazioni semestrali e che risulta non corrispondente al vero che l’impianto funziona senza il parere ARPAT;

3 – “Carenza assoluta di potere. Eccesso di potere. Sviamento di potere”. La società ricorrente contesta che il Comune avesse il potere, mediante un proprio regolamento, di imporre sanzioni amministrative, senza una base legislativa.

Il Comune di Portoferraio si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 862 del 2007 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 12 ottobre 2011, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Con i primi due mezzi, che possono essere fatti oggetto di congiunta trattazione, la società ricorrente contesta il provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa a proprio carico, evidenziando che non sono state nella specie commesse le violazioni poste dal provvedimento medesimo a base della sanzione e censurando il provvedimento stesso per difetto di adeguata motivazione.

Le censure sono fondate.

Dal contesto del provvedimento si ricava che alla società ricorrente si imputano due violazioni del regolamento comunale in materia di installazione ed esercizio degli impianti di telecomunicazioni per telefonia mobile (approvato con deliberazione del Consiglio comunale 18 dicembre 2001, n. 109) e cioè la mancata effettuazione delle rilevazione dei campi magnetici, rimessa ad ARPAT, prima dell’attivazione dell’impianto e la mancata consegna al Comune delle ulteriori rilevazioni dei campi elettromagnetici con cadenza semestrale. Quanto alla prima violazione attribuita alla ricorrente, il Collegio osserva che dalla concessione edilizia n. 111 del 2002, rilasciata dal Comune di Portoferraio proprio in relazione alla stazione radio base per cui è causa (all. 4 parte ricorrente), risulta che ARPAT ha espresso parere favorevole sull’impianto in data 16 gennaio 2002, il che dimostra la infondatezza del rilievo in punto di mancata attivazione dell’impianto senza la rilevazione ARPAT. Quanto alla seconda violazione di cui al provvedimento impugnato (mancata consegna al Comune delle ulteriore rilevazioni dei campi elettromagnetici effettuate ogni sei mesi), la previsione regolamentare richiamata parla espressamente di rilevamenti da parte del concessionario ma “a richiesta del concedente”, richiesta della quale non è stata fornita prova. Anzi, nell’atto gravato si dice espressamente che la richiesta non c’è stata e si giustifica ciò rilevando che “il Comune di Portoferraio non è stato messo in grado di richiedere, con cadenza almeno semestrale, le rilevazioni sui campi elettromagnetici dopo l’attivazione della stazione”. Ma non si esplicitano le ragioni per le quali la richiesta non sarebbe stata possibile, trattandosi quindi di motivazione solo apparente e comunque inidonea a fondare poi l’applicazione della sanzione.

Con il terzo mezzo la società ricorrente contesta il provvedimento gravato, evidenziando che la sanzione applicata, prevista da un regolamento comunale, sarebbe priva della necessaria base normativa.

La censura è fondata.

Nella specie risulta applicata la sanzione amministrativa di € 10.329,14 prevista dall’art. 10 del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile del Comune di Portoferraio, regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, secondo cui “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Gli atti gravati non danno indicazioni sulla base normativa della sanzione prevista e applicata. In sede di difesa in giudizio il Comune richiama l’art.

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