TAR Napoli, sez. III, sentenza 2012-01-31, n. 201200488
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Testo completo
N. 00488/2012 REG.PROV.COLL.
N. 16222/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16222 del 1993, proposto da:
NO LU, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte, Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Colosimo, con domicilio eletto presso Salvatore Colosimo in Napoli, via S.Lucia, 81;
per l'annullamento
del DPGRC n.5288 del 12.05.1993 di inquadramento del ricorrente nel VI Livello (esecutore) ex L.R.n.12/91, con decorrenza giuridica dal 21.03.1990 e riconoscimento del trattamento economico già in godimento presso l’ente di provenienza;
della Delibera di GRC n.n.7399 del 21.12.1992 nonché delle delibere n.4899 e 4940 di inquadramento in posizione soprannumeraria del personale comandato presso la Regione Campania
e per l’accertamento del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori svolte nella VIII q.f., con interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2011 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già dipendente “ a contratto” della Cassa Marittima Meridionale con qualifica di “archivista dattilografo”, usufruendo della facoltà attribuita dall’art.3 della L.R. Campania n.68/80 al personale delle strutture soppresse o trasferite ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in applicazione della delibera del consiglio Regionale del 26.03.1985 n. 203/13 veniva riammesso in servizio ed assegnato in soprannumero alla struttura sanitaria USL 40, con immediato distacco – ai sensi dell’art.13 della Legge Regionale n.181/82- presso la Giunta Regionale della Campania, ove prendeva materialmente servizio in data 1.04.1987 (giusta nota dell’Assessore della Sanità del 10.03.1987 n.prot.3866) e trattamento economico a carico della USL 40.
Con deliberazione del Comitato di Gestione della USL 40 n.304 del 7.04.1987 il ricorrente veniva quindi assunto, fino all’espletamento dei primi concorsi pubblici. con qualifica di “coadiutore amministrativo” e trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo, ai sensi delle tabelle di equiparazione di cui al DPR n.761/79.
Successivamente, intervenuta la Legge Regionale n.56 del 28.02.1987, con delibera del 1.03.1989 la Regione provvedeva all’immissione diretta- senza previo espletamento di concorso- del Dr.NO nei ruoli ordinari della USL, nella indicata qualifica professionale.
A seguito dell’emanazione della Legge Regionale del 23/03/1987 n. 18, integrata dalla legge n.22 del 27 aprile 1990, il ricorrente esercitava quindi il diritto di opzione per l' inquadramento nei ruoli del Consiglio Regionale, attribuito a coloro che alla data di approvazione della Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 22 prestavano servizio in posizione di comando o di distacco presso il Consiglio Regionale medesimo. Tale inquadramento, più precisamente, era previsto nei limiti dei posti disponibili e (o che si renderanno vacanti) tenendo conto della qualifica e del livello acquisito presso l’Ente di provenienza.
A seguito dell’ istanza presentata, con decreto del PGRC n.4986/92, esternato con DPGRC n.5288 del 12.05.1993, il predetto veniva inquadrato nel VI Livello-Esecutore, con decorrenza giuridica dal 21.03.1990 (data di approvazione della Legge 22/90) e riconoscimento del trattamento economico già in godimento presso l’ente di provenienza.
Con il presente ricorso, il Dr.LU NO ha chiesto l’annullamento del predetto decreto di inquadramento, ritenendolo erroneo in considerazione delle mansioni espletate, come definite dalla tabella di equiparazione di cui al DPR n.347/83.
Inoltre ha chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori espletate in quanto sin dalla data dell’immissione in servizio (1.04.1987) o, quantomeno, dal 18.09.1987 egli avrebbe svolto mansioni superiori a quelle di “coadiutore amministrativo”.
In particolare, come risulterebbe dalla documentazione allegata agli atti di causa, il Dr.NO - laureato in giurisprudenza e in possesso del titolo di Avvocato- avrebbe espletato vere e proprie mansioni dirigenziali o, quantomeno, corrispondenti a quelle di “funzionario” di VIII Livello.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella VIII^ q.f. oltre alle differenze retributive corrispondenti alle mansioni superiori espletate sin dal 1.04.1987, con interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, ai sensi dell’art.2126 c.c..
L’amministrazione si è costituita in giudizio per contrastare il ricorso e nella pubblica udienza del 16.12.1011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Innanzitutto, deve ritenersi infondata la prima censura, con cui parte ricorrente argomenta la pretesa erroneità del proprio inquadramento nella VI