TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-05-28, n. 202100816

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-05-28, n. 202100816
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100816
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 00816/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00666/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. e Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Questore di -OMISSIS- il -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), e notificato il 1 aprile 2019, con cui è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dall'odierno ricorrente il 20 giugno 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come da ultimo modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e), del decreto legge n. 44/2021;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il dott. R G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Questore di -OMISSIS- ha respinto la domanda del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Nell’atto gravato vengono richiamate le condanne penali in materia di stupefacenti emesse nei confronti dello straniero in data -OMISSIS- da parte del Tribunale di -OMISSIS-, in data -OMISSIS- da parte del Gip presso il Tribunale di -OMISSIS-, in data -OMISSIS- da parte del Tribunale di -OMISSIS-, in data -OMISSIS- da parte del Tribunale di -OMISSIS-. Nell’atto gravato la Questura di -OMISSIS- evidenzia che il ricorrente è dedito ad attività criminose, è socialmente pericoloso, che sussistono condanne ostative al rilascio e rinnovo di titoli di soggiorno.

2 – Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di -OMISSIS-, contestandolo sulla base del seguente motivo: “ l’impugnato provvedimento merita di essere censurato perché viziato dalla violazione degli articoli 4 e 5 d.lgs n. 286/98 essendo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno motivato esclusivamente alla stregua di condanne per reati ritenuti automaticamente ostativi delle quali non doveva tenersi conto e comunque non sintomatiche di una concreta ed attuale pericolosità sociale dello straniero ed omettendo di valutare l’inserimento sociale e la durata del soggiorno del medesimo nel territorio nazionale ”.

3 – Il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

4 – Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione respingeva la domanda incidentale di sospensione, “ tenuto conto delle plurime condanne riportate dal ricorrente per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ”.

5 – In via dell’udienza di discussione parte ricorrente ha versato in atti decreto del Giudice di Pace di -OMISSIS- che ha dichiarato estinto il reato di cui alla sentenza del Gip di -OMISSIS- del -OMISSIS-.

6 – La causa è passata in decisione all’udienza del -OMISSIS-, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come da ultimo modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e), del decreto legge n. 44/2021.

7 – Il ricorso è infondato.

Giova ricordare che le condanne dell’extracomunitario in materia di stupefacenti sono, in mancanza di legami familiari, che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 4, comma 3, t.u. n. 286 cit., e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce, “a monte”, ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica (Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, n. 2664;
26 febbraio 2016, n. 797;
10 aprile 2015, n. 1841;
24 febbraio 2015, n. 919). Inoltre, come condivisibilmente stabilito dal Consiglio di Stato “ deve altresì escludersi che sussiste differenza, in materia di reati inerenti gli stupefacenti, fra condanne pronunciate in forza dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle inflitte per fatti di lieve entità ai sensi del successivo comma 5, avendo lo stesso giudice delle leggi (sentenza 12 dicembre 2014, n. 277) affermato che la disamina delle <materie>
evocate dall’art. 4, comma 3, t.u. n. 286 del 1998 (che riflette anche specifici impegni internazionali derivanti da convenzioni o trattati o normativa di rango comunitario) dimostra come sia evidente l’intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo non certo la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto – e soprattutto – la specifica natura del reato, riposando la sua scelta su una esigenza di conformazione agli impegni di <inibitoria>
di traffici riguardanti determinati settori reputati maggiormente sensibili. Ne deriva, quindi, che l’introduzione di un modello di tipo esclusivamente <quantitativo>, fondato, cioè, sulla gravità in concreto del fatto e sulla sanzione applicabile, si tradurrebbe non tanto in una pura e semplice deroga all’automatismo quanto nella creazione di un <sistema>
del tutto nuovo – diverso e alternativo – rispetto a quello prefigurato dal legislatore
” (Cons. St., III, 20 maggio 2019, n. 3227). In conclusione, in presenza di condanne per reati in materia di stupefacenti non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’Amministrazione, che è obbligata a dare immediata applicazione al disposto normativo (Cons. St., sez. III, 1° agosto 2014, n. 4087). Né cambia le cose la depositata sentenza di estinzione di uno dei reati giacché, in disparte la singolarità di pronuncia di estinzione di sentenza del Tribunale disposta dal Giudice di Pace, non si è in presenza di riabilitazione, ma di sola estinzione di una delle più sentenze a carico del ricorrente. Il ricorso deve quindi essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi