TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-01-17, n. 201800052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-01-17, n. 201800052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800052
Data del deposito : 17 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2018

N. 00052/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00783/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 783 del 2015, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Comune di Force, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M O, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti, 99;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento del Comune di Force prot. n. 4324 del 22/9/2015, recante il diniego di sanatoria edilizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Force;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, nella spiegata qualità di comproprietario di un edificio destinato a civile abitazione ricadente in Contrada Vallegrascia del Comune di Force, impugna il provvedimento con cui il Sindaco/responsabile del Servizio Edilizia Privata ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativamente ad un intervento edilizio eseguito sul predetto edificio.

Il rigetto dell’istanza si fonda sul fatto che l’intervento in parola ha implicato un aumento di volumetria e che, pertanto, ricadendo l’immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanatoria è preclusa dall’art. 167, comma 4, let. a), del D.lgs. n. 42/2004.



2. Il ricorrente censura il provvedimento evidenziando che:

- l’incremento di volumetria non è percepibile dall’esterno, essendo stato ottenuto modificando l’altezza interna del tetto e incrementando lo spessore del solaio-massetto che divide il tetto dal piano;

- trova pertanto applicazione nella specie la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 16721 del 13 ottobre 2010, con la quale si sono dettati criteri applicativi dell’art. 167, chiarendo in particolare che il divieto di sanatoria paesaggistica postuma vale solo in caso di oggettiva percepibilità delle modificazioni esteriori dei manufatti oggetto di tutela;

- il Comune ha pertanto errato nel momento in cui ha ritenuto di non richiedere il parere alla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici, procedendo direttamente all’archiviazione della domanda.

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