TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-04-11, n. 202204235

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-04-11, n. 202204235
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204235
Data del deposito : 11 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2022

N. 04235/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11023/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11023 del 2014, proposto da
G A (Soc Coop Roma Est A Rl), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dell'Impruneta, 26;
A G, rappresentato e difeso dall'avvocato D D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A G in Roma, P.Le Don G. Minzoni, 9;
Roma Est Cooperativa Artigiana di Garanzia - Soc. Coop. A R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per L’Impresa e L’Internazionalizzazione, non costituito in giudizio;

nei confronti

Luciano (Commissario Liquidatore) Quadrini, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Dell'Unto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora n. 2;
Luciano Quadrini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del 24.04.2014 pubblicato sulla guri n. 117 del 22.05.2014 con il quale la "Roma est cooperativa di garanzia società cooperativa r.l." veniva assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luciano (Commissario Liquidatore) Quadrini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di socio, ha impugnato il decreto con il quale il Ministero dello Sviluppo economico, su proposta del Commissario Governativo, ha disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Roma Est.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione di legge e ecc4esso di potere;
insufficienza/incoerenza della motivazione;
contraddittorietà/illogicità;
violazione dell’art. 3 l. 241/1990;
eccesso di potere sotto il profilo del travisamento/erronea valutazione dei fatti, incoerenza con atti interni, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e dei presupposti, violazione del diritto di difesa, difetto di motivazione.

Si è costituito il Commissario Liquidatore il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa della relazione del Commissario e per genericità delle censure e ha controdedotto nel merito.

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Stante l’infondatezza del ricorso è possibile prescindere dall’esame delle eccezioni dedotte dal Commissario Liquidatore.

Il comma 1 dell’art. 2545-terdecies c.c. prevede che “ In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento ”.

L’art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile dispone a sua volta che “ La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente ”.

Dalle sopra citate norme si evince che, quanto ai presupposti oggettivi, la procedura di liquidazione può essere aperta per la presenza di gravi irregolarità nella gestione o nell’amministrazione, per violazioni gravi o reiterate di norme di legge o regolamentari o di disposizioni dettate nel pubblico interesse, per la non conformità dell’attività esercitata rispetto al fine istituzionale o all’interesse generale, nonché, analogamente al fallimento, per lo stato d’insolvenza.

Questo ultimo ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., costituisce un presupposto fattuale del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e si traduce nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l’espletamento della specifica attività imprenditoriale.

La giurisprudenza ha in proposito chiarito che “ costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (Cass. 6978/2019) ” (Cass. civ. Sez.

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