TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-12-09, n. 202003348

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-12-09, n. 202003348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003348
Data del deposito : 9 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2020

N. 03348/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01101/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2020, proposto da C R, rappresentata e difesa dall'avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – S. Marco”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di C L, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

del provvedimento di diniego all’accesso espresso con comunicazione prot. uscita del 09.07.2020 n. 0027638, a firma del Direttore Generale F.F. Dott. Giampiero Bonaccorsi, del Direttore Risorse Umane Dott.ssa Caterina Ferrante e del Responsabile del procedimento Dott. Alberto Moschella presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele;

nonché per la dichiarazione del diritto all’accesso:

ai documenti richiesti con istanza del 5/6/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione di C L Sebastiano Salvatore Maria e la memoria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele “G. Rodolico – San Marco” di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, svoltasi in modalità telematica, in videoconferenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, il dott. Emanuele Caminiti;

FATTO

Con istanza del 5 giugno 2020, la ricorrente, la dott.ssa Ramondetta, specialista in Angiologia, a mezzo del proprio legale, chiedeva all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Catania:

a) di prendere visione, ottenere chiarimenti ed estrarre copia di tutta la documentazione afferente la propria posizione dalla data della Richiesta di trasferimento in mobilità (ossia il 23 maggio 2017) presso il reparto di Angiologia Medica Ospedale Ferrarotto dell’Azienda Ospedaliera- Università Policlinico- Vittorio Emanuele di Catania;

b) di ottenere chiarimenti, prendere visione ed estrarre copia della documentazione afferente alla procedura di mobilità volontaria per n.1 posti di Dirigente Medico disciplina Angiologia, di cui alla Deliberazione n. 1496 del 18/09/2017, seguita poi dalla Deliberazione n. 2238 del 29/12/2017 (mobilità volontaria per n.1 posti di Dirigente Medico disciplina Angiologia. Nomina Commissione);

c) di prendere visione, ottenere chiarimenti ed estrarre copia di tutta la documentazione afferente al Dottor Luca C dalla data della Deliberazione n. 2162 del 28 dicembre 2016 (selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato su posti di Dirigente Medico, disciplina Angiologia. Approvazione bando) e dalla successiva Deliberazione n. 709 del 05/05/2017, tramite la quale il Dottor C viene selezionato come Dirigente Medico, disciplina Angiologia, approvazione graduatoria di merito e assunzione a tempo determinato di n.1 Dirigente Medico.

Con nota del 2 luglio 2020, l’Azienda Ospedaliera Universitaria in riscontro alla nota della istante del 5 giugno 2020, consentiva l’accesso rendendo ostensibili le deliberazioni 1496/2017, 2238/2017, 2162/2016, 709/2017.

Con nota del 9 luglio 2020, l’Amministrazione sanitaria rappresentava che:

a) “…la richiesta di trasferimento presso l’U.O.C. di Angiologia inoltrata dalla Dott.ssa… Ramondetta in data 23/05/2017, non poteva essere presa in considerazione, in quanto inoltrata in carenza di specifica procedura di mobilità volontaria, relativa al profilo e alla disciplina di che trattasi, avviata dalla scrivente Azienda…” ;

b) “…relativamente alla procedura di mobilità volontaria per n. l posto di Dirigente Medico di Angiologia, successivamente avviata con deliberazione n. 2338 del 29/12/2017, si rammenta che i candidati possono solo vantare il diritto alla regolarità formale e sostanziale della azione amministrativa, nulla potendo pretendere in ordine alle valutazioni discrezionali alla base di scelte di interesse pubblico, imponendo all'amministrazione un eventuale obbligo di definizione della procedura medesima anche qualora vengano meno i presupposti o siano mutate le esigenze che avevano a suo tempo giustificato il ricorso alla selezione…” , specificando che nel caso di specie la Direzione Strategica aziendale aveva ritenuto che “…essendo mutate le condizioni…fossero venuti meno i presupposti per la definizione della procedura di mobilità di che trattasi…”;

c) quanto infine alla documentazione del Dott. Luca C – odierno controinteressato - nell’ambito della selezione pubblica avviata con deliberazione del 28.12.2016 n.2162, l’Azienda ha negato l’accesso in quanto “…è stato accertato che la Dott.ssa… Ramondetta non ha inviato la domanda di partecipazione…” , sicché “…ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b della legge n. 24111990, non ha un interesse diretto, concreto e attuale ad avere informazioni e chiarimenti rispetto alla suddetta procedura. In proposito si sottolinea che, come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 4838 del 19 ottobre 2017, ancorché il diritto di accesso agli atti sia assicurato a chiunque vi abbia interesse, il legislatore non ha tuttavia contemplato un'azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa… ”.

Avverso, il diniego dell’Amministrazione, insorgeva l’odierna ricorrente che, con ricorso (notificato il 30 luglio 2020 e depositato in pari data), chiedeva a questo TAR il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi negati dall’Amministrazione sanitaria.

In particolare, veniva richiesto l’accesso di I) tutta la documentazione afferente la stessa ricorrente relativa alla procedura di mobilità volontaria per n.1 posti di Dirigente Medico disciplina Angiologia, di cui alla Deliberazione n. 1496 del 18.09.2017;
e II) di tutta la documentazione afferente al dott. Luca C relativa alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato su posti di Dirigente Medico, disciplina Angiologia di cui alla Deliberazione n. 2162 del 28.12.2016.

Con atto di costituzione del 6 agosto 2020 e con memoria del 17 novembre 2020, il controinteressato, dott. C L, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.

Con memoria di costituzione del 27 novembre 2020, A.O.U. Policlinico di Catania, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle pretese avversarie in quanto improcedibili e manifestatamente infondate in fatto e in diritto.

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2020, svoltasi in modalità telematica, in videoconferenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi