TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-25, n. 201400739
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N. 00739/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2014, proposto da:
I F, rappresentato e difeso dagli avv. M M, S C, con domicilio eletto presso Massimo Cintioli in Ancona, corso Stamira 17;
contro
Ministero della Giustizia;
per
l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto N. 694/2011 E.R. cron. 1826 rep. 1488/AN della Corte di Appello di Ancona.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nelle more di decisione del ricorso è intervenuto il pagamento come emerge dalle comunicazioni della Corte di appello di Ancona depositata in data 2 e 3 luglio 2014.
Ciò determina l’improcedibilità della domanda per cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate poiché, da quanto emerge dalla comunicazione della Corte di Appello di Ancona depositata in data 23.6.2014 e non oggetto di contestazione, il ritardo è imputabile alle parti ricorrenti che non hanno provveduto alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento.