TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-01-10, n. 202000264
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2020
N. 00264/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05030/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5030 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, piazza Cavour n. 19;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia- Dipartimento Affari Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile, Commissione esaminatrice, non costituito in giudizio;
Per: A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
I) l'annullamento, previa sospensione cautelare,
- del verbale n. 377 del 26 luglio 2017 (pomeriggio), con cui la Commissione Esaminatrice del concorso per la nomina a 500 posti di notaio indetto con D.D. 21.04.2016, dopo aver letto tutte e tre le prove scritte contenute nella busta distinta con il numero 895 (identificativo della Ricorrente), ha dichiarato “non idonea” la Candidata per le motivazioni riportate nella scheda di valutazione allegata al verbale, da ritenersi anch'essa impugnata;
- del provvedimento – non comunicato - con il quale la Ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D. 21.04.2016 per 500 posti di notaio;
- dell'elenco pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 15 febbraio 2018, recante i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso notarile bandito con D.D. 21.04.2016 a 500 posti di notaio, limitatamente alla parte in cui non riporta il nome della ricorrente, escludendola pertanto dalla procedura concorsuale;
- dei verbali nn. 8, 9, 10, 11 e 12 di dicembre 2016, con cui la Commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della Ricorrente;
II) ed inoltre per l'accertamento del diritto della ricorrente alla ricorrezione degli elaborati giudicati negativi e del diritto all'ammissione alle prove orali oggetto di concorso.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\5\2019:
I) l'annullamento, previa sospensione cautelare,
- della graduatoria del concorso per notai, indetto con D.D. 21/04/2016, approvata con Decreto del 15/02/2019 del Ministro della Giustizia, pub-blicato sulla GURI in data 19 febbraio 2019 (doc. 19 e 20, scaricati dal sito del Ministero della Giustizia e dal sito dei notai);
- del provvedimento di assegnazione delle sedi del 18/02/2019, a firma del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GURI in data 19 febbraio 2019 (doc.21 e 22, scaricati dal sito del Ministero della Giu-stizia e dal sito dei notai);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso notarile per 500 posti di notaio indetto dal Ministero della Giustizia con D.D. 21.04.2016.
2. In esito alla correzione del terzo elaborato scritto, costituito da un atto mortis causa , essa è stata dichiarata non idonea, e pertanto non è stata ammessa alla prova orale.
3. Di tale esito essa è venuta a conoscenza il 15 febbraio 2018, dopo la pubblicazione sul sito del Ministero, dell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali.
4. A seguito di accesso agli atti, la ricorrente ha ottenuto, il 5 marzo 2018, copia del verbale di correzione relativo ai suoi elaborati, dal quale ha appreso che l’atto mortis causa è stato ritenuto, dalla Commissione, affetto da grave insufficienza per travisamento della traccia, e l’atto di diritto commerciale insufficiente ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. L.vo 166/2006, per non aver affrontato adeguatamente una questione (relativa al sovrapprezzo delle azioni).
5. Ha quindi ritenuto di dover spiegare impugnazione avverso il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, di cui ha argomentato l’illegittimità per i seguenti motivi:
I) Ammissibilità del sindacato del giudice in virtù del principio di effettività della tutela giurisdizionale; violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 24 aprile 2016 n. 166, nonché dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, carenza dei presupposti e sviamento, insufficiente ed erronea motivazione, travisamento di fatti rilevanti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, perplessità; violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 9 del 13.12.2016.
La ricorrente, premesse alcune considerazioni tese a dimostrare la sindacabilità delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, si sofferma nell’argomentare l’infondatezza del giudizio espresso dalla Commissione con riferimento alle varie contestazioni di travisamento della traccia ed alla insufficienza.
II) Eccesso di potere per disparità di trattamento nella correzione delle prove, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe ritenuto idonei alcuni elaborati di altri candidati che avevano adottato soluzioni identiche con riguardo alla durata del legato.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 2, e 11, comma 7, del D.Lgs. n. 166/2006: criteri di valutazione generici, equivoci e contraddittori; violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione, arbitrarietà.
Secondo la ricorrente la Commissione si sarebbe dotata infatti di criteri vaghi e generici, utilizzando formule di stile e così rimettendo all’esercizio della propria discrezionalità la valutazione delle singole ipotesi di “grave insufficienza” degli elaborati nel caso concreto; più in dettaglio la ricorrente censura l’operato della Commissione per non aver chiarito il significato di “travisamento della traccia”, locuzione che in occasione di precedenti concorsi era stata esplicitata come travisamento “ tale da far pervenire il candidato alla formulazione di un atto che non realizza le finalità pratiche indicate dalle parti ”.
6. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.
7. Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018 il ricorso, su istanza di parte ricorrente, è stato cancellato dal ruolo delle cautelari.
8. Con motivi aggiunti depositati il 14 maggio 2019 la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, fondando il gravame sui medesimi motivi di ricorso.
9. Il ricorso è stato, infine, chiamato ed introitato in decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2019.
DIRITTO
10. Prima di procedere con la disamina dei motivi di ricorso il Collegio ritiene opportuno rammentare quanto segue in ordine al sistema di correzione degli elaborati scritti vigente per il concorso notarile, così come dei principi giurisprudenziali consolidatisi in materia.