TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-06-09, n. 201600787
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Testo completo
N. 00787/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M V, F B e L B, rappresentate e difese dall’avv. F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Comune di Castiglione Torinese, rappresentato e difeso dagli avv.ti C M e A L, con domicilio eletto presso il primo in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Sindaco del Comune di Castiglione Torinese, in ordine all’istanza inoltrata dalle ricorrenti in data 17 gennaio 2014, e per la condanna del Comune di Castiglione Torinese ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di assicurare la messa in sicurezza, evitando la sosta temporanea e/o permanente di mezzi, della ex s.s. (ora strada provinciale) 590 della Val Cerrina, con particolare riferimento al tratto che attraversa Castiglione Torinese all’altezza del civico numero 145 di via Torino, anche al fine di assicurare alle ricorrenti il regolare accesso alla proprietà, attraverso i passi carraio e pedonale;
e per la condanna del Comune di Castiglione Torinese al risarcimento del danno cagionato alle ricorrenti in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, per l’importo di euro 10.000,00 o per il diverso importo da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 15 aprile 2015, per l’annullamento in parte qua del provvedimento n. 1/2015 del 26 febbraio 2015, con cui il Comune di Castiglione Torinese ha comunicato di aver proceduto ad installare un segnale stradale verticale di divieto di sosta e di fermata all’altezza di via Torino – angolo strada Gerbidi ed ha deciso di non accogliere la richiesta di vietare la sosta temporanea o permanente di mezzi lungo il corso della ex s.s. (ora strada provinciale) 590 della Val Cerrina, nel tratto adiacente alla proprietà delle deducenti all'altezza del civico numero 145 di via Torino, anche al fine di assicurare alle ricorrenti l'accesso alla proprietà dai passi carraio e pedonale;
Visti il ricorso, i motivi