TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-03-28, n. 202203436
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 03436/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10208/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10208 del 2021, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati S M e L A P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri- - Sottosegretario nominato quale Autorità Delegata alla Sicurezza delle Repubblica – DIS - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del ricorrente presentata il 02.08.2021, con richiesta di adozione provvedimenti conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Sottosegretario Nominato Quale Autorita Delegata Alla Sicurezza delle Repubblica e del Dis - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte istante ha agito ai sensi dell’articolo 117 del codice di rito, lamentando il silenzio-inadempimento frapposto dall’intimata amministrazione, in relazione all’istanza presentata, in data 2 agosto 2021, al DIS ed alla Autorità delegata di cui all’art. 3 della Legge n. 124/2007.
Il ricorrente, per mezzo della prefata domanda, intendeva ottenere dagli Uffici una “autorizzazione a trattare”, per esigenze difensive (nell’ambito di un giudizio civile intentato per diffamazione nei confronti di alcuni quotidiani), informazioni ed argomenti definiti classificati e coperti da segreto.
Ha concluso come in atti, instando per la condanna a provvedere a carico dell’amministrazione.
Si è costituita la Presidenza del Consiglio, unitamente al DIS ed alla Autorità delegata, eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque assumendone l’infondatezza.
La causa è stata introitata per la decisione alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, rileva il Collegio l’inammissibilità del ricorso.
Deve invero convenirsi con quanto dedotto dalla difesa erariale, laddove ha contestato l’insussistenza di una situazione di silenzio-rifiuto in cui sarebbe incorsa l’amministrazione. L’istanza presentata dal ricorrente non fondava, infatti, alcun obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione, posto che nessun potere risulta intestato in capo alla stessa, con riferimento ad una situazione giuridica pretensiva che l’istante potesse vantare. Non risulta alcuna diposizione normativa ovvero regolamentare (né pare configurabile alcuna altra situazione come tipizzata dalla giurisprudenza), la quale imponga all’intimato Dipartimento di determinarsi espressamente, nel senso di poter “autorizzare” l’istante a disvelare, con finalità “liberatoria” ovvero preventivamente esimente, notizie riservate.
La tutela del dichiarante è semmai rinvenibile nelle ordinarie regole e nei principi che presidiano il regime istruttorio del rito civile (ed invero di quello penale) e che implicano un giudizio di bilanciamento tra le esigenze difensive e l’interesse pubblico contrapposto (cfr. tra le altre gli articoli 249 cpc, 202 cpp ed i principi generali di derivazione costituzionale). Mentre, deve ribadirsi, non è configurabile alcun procedimento che possa essere attivato dalla parte interessata, al fine di ottenere una sorta di “consenso preventivo” rispetto alla trattazione ovvero alla ostensione di atti e/o informazioni classificate.
3. Per quanto sopra esposto, ribadita l’insussistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione (e, di risulta, l’impossibilità che si formi un silenzio-inadempimento), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l’istante attivato irritualmente lo speciale rito previsto dall’articolo 117 del cpa.
La particolarità della vicenda e la sussistenza dei presupposti di legge suggeriscono di compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.