TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2010-09-06, n. 201032107
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 32107/2010 REG.SEN.
N. 06485/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6485 del 2010, proposto da:
S A, rappresentata e difesa dall'avv. A M G, con domicilio eletto presso A M G in Roma, v.le Giulio Cesare, 118;
contro
Ater - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale del Comune di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. M Spa, con domicilio eletto presso M Spa in Roma, via F.Paolucci De Calboli, 20/E;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di diniego a mezzo RAR - Ater Roma, prot. n. 0025870 del 15 aprile 2010, alla successione del contratto di locazione a favore dell'odierna ricorrente, relativamente all'appartamento sito in Roma, a San Basilio via Fabriano 25/via Casale S. Basilio 143 lotto 19 sc. F int. 6;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ater - Azienda Territoraile Edilizia Residenziale del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2010 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
rese edotte le parti dell’intendimento del collegio di definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe s’impugna il diniego di regolarizzazione ai fini del subentro nell’assegnazione di alloggio di edilizia economica e popolare.
Al riguardo il collegio ritiene di non discostarsi dal consolidato orientamento della Sezione terza quater in ordine alla giurisdizione (cfr. sentenza 10 giugno 2010 n. 17070), valutandosi che nella fattispecie è competente a giudicare il giudice ordinario in quanto trattasi di fase successiva a quella dell’originaria assegnazione (Cass. SS.UU. 12 giugno 2006 n. 13527).
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.