TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-01-24, n. 202300084
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Testo completo
Pubblicato il 24/01/2023
N. 00084/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01754/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecolsystema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Crotone, Comunità D'Ambito n. 3 Crotone, non costituiti in giudizio;
Comune di Scandale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Demetrio Verbaro, Domenico Poerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L’ANNULLAMENTO
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
-della nota della Regione Calabria, Dipartimento Tutela dell'Ambiente, Settore 4, prot. n. 412531 del 27 settembre 2021, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) della discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in Scandale, località Santa Marina, “con la revoca dell'AIA DDG n. 2014/2010 (per come integrata e modificata con DDG n. 540/2011 e DDG n. 873/2011) e successivi DDG n. 5474/2019 e DDG n. 8403/2020”, con le motivazioni di cui al verbale della conferenza di servizi n. 6 del 9 agosto 2021, con riserva dell'adozione del relativo decreto;
- della nota della medesima Regione Calabria, Dipartimento Tutela dell'Ambiente, Settore 4, prot. n. 393505 del 15 settembre 2021, con la quale è stato comunicato che il procedimento di modifica non sostanziale del progetto della discarica de qua “risulta irricevibile fino alla definitiva conclusione del citato procedimento di riesame in autotutela AIA (DG n. 2014/2010 e successivi”, -- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, in particolare i pareri del Dipartimento regionale Agricoltura (prot. 217023 del 12 maggio 2021; prot. 316516 del 13 luglio 2021; prot. 343710 del 2 agosto 2021) e di tutti i verbali della conferenza di servizi (n. 1 del 12 maggio 2021; n. 2 del 12 luglio 2021; n. 3 del 15 luglio 2021; n. 4 del 30 luglio 2021; n. 5 del 2 agosto 2021; n. 6 del 9 agosto 2021).
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Ecolsystema S.r.l. il 2/2/2022:
-del Decreto del Dirigente Generale (DDG) del Dipartimento della Regione Calabria Territorio e Tutela dell'Ambiente, Settore 02 - valutazioni autorizzazioni ambientali – sviluppo sostenibile, n. 5 del 4 gennaio 2022, comunicato con nota prot. n. 3916 del 05/01/2022 (doc.22), recante “REVOCA AIA DDG N. 2014/2010 (PER COME INTEGRATA E MODIFICATA CON DDG N. 540/2011 E DDG N. 873/2011) E SUCCESSIVI DDG N. 5474/2019 E DDG N. 8403/2020 PER IL PROGETTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ SANTA 2 MARINA DEL COMUNE DI SCANDALE”;
-nonché per la sospensione dell'efficacia della nota della medesima Regione Calabria, Dipartimento Tutela dell'Ambiente, Settore, 4 (Economia circolare, valutazioni e autorizzazioni ambientali, sviluppo sostenibile), prot. n. 393505 del 15 settembre 2021, con la quale è stato comunicato che il procedimento di modifica non sostanziale del progetto della discarica de qua “risulta irricevibile fino alla definitiva conclusione del citato procedimento di riesame in autotutela AIA (DG n. 2014/2010 e successivi”, impugnata con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Comune di Scandale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato l’11.11.2021 e depositato il 15.11.2021 Ecolsystema s.r.l. ha esposto:
-) essa è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione e l’esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto in località Santa Marina del Comune di Scandale, rilasciata originariamente concessa con decreto n.2014 del 1.3.2010 del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, successivamente confermata ed integrata d’ufficio con D.D.G. n.540 del 1.2.2011 e con D.D.G. n.873 del 15.2.2011;
-) la suddetta AIA è stata oggetto di modifiche non sostanziali autorizzate con DDG n. 5474/2019 ad oggetto la modifica dei codici dei rifiuti in ingresso nella discarica e con D.D.G. n. 8403/2020 ad oggetto la compatibilità della medesima discarica con l'elettrodotto 380kV di Rossano-Scandale;
-) con nota prot. 141245 del 26.3.2021 il Dipartimento Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame in autotutela dell’AIA, motivato dall’assunto che “ dal verbale di collaudo effettuato ai sensi dell’art. 53 del R.D. 3267/1923 (…) e dal relativo Piano di Coltura e di Conservazione ad esso allegato, si evince che le particelle n. 145 e 178 del foglio di mappa n. 8 del Comune di Scandale risultano parzialmente rimboschite ad eucalipto ”;
-) con nota del 15.4.2021 la ricorrente ha rilevato che “ il Piano di coltura e di conservazione, richiamato nella nota che si riscontra, è stato trasmesso alla ditta Ecolsystema e alla Regione Calabria, Assessorato Foreste e Forestazione, con nota del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese del 25 maggio 2010 prot. 1749, dunque in data successiva all’adozione del DDG n. 2014 del 1° marzo 2010 ”;
-) con nota prot. 191338 del 27.4.2021 la Regione resistente ha indetto la conferenza di servizi, svolta in 6 riunioni (12.5.2021, 12.7.2021, 15.7.2021, 30.7.2021, 2.8.2021, 9.8.2021);
-) lo svolgimento della suddetta Conferenza sarebbe stato rinviato più volte fino all’acquisizione del parere del Dipartimento regionale Agricoltura e risorse agroalimentari prot. n. 343710 del 2.8.2021, ritenuto decisivo, che faceva seguito ad altri due pareri (prot. 217023 del 12.5.2021; prot. 316516 del 13.7.2021), ritenuti dall’Amministrazione procedente inidonei a fondare la revoca dell’AIA;
-) peraltro la ricorrente, valutato il primo parere del Dipartimento Agricoltura, dal quale risultava la costituzione del vincolo ex art. 54 del RD 3267/1923 successivamente al rilascio dell’AIA, ”, ha presentato, con nota del 29 giugno 2021, un progetto di modifica non sostanziale della discarica escludendo le aree interessate dal rimboschimento dichiaratamente “ Al fine di superare le criticità oggetto del presente procedimento e conseguentemente poter avviare celermente i lavori di costruzione della discarica (cfr. Relazione tecnica);
-) la suddetta istanza è stata dichiarata irricevibile dal Dipartimento regionale tutela dell’ambiente, Settore 4 (prot. n. 393505 del 15.9.2021) “ fino alla definitiva conclusione del citato procedimento di riesame in autotutela AIA (DG n. 2014/2010 e successivi” , in palese violazione del principio di economicità e di conservazione degli atti giuridici, e subito dopo (prot. n. 412531 del 27.9.2021), poi conclusa negativamente con la revoca dell’AIA.
2- Ritenendo illegittima la suddetta nota del 27.9.2021 nonché i verbali della Conferenza e altresì la nota del 15.9.2021 di irricevibilità della richiesta di variante, la ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:
1) ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 21-NONIES, LEGGE N. 241/1990). TARDIVITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
Essendo basato il provvedimento prot. 412531 del 27.9.2021 sulle motivazioni di cui al verbale della conferenza di servizi n. 6 del 9.8.2021 ed essendo basata la proposta della revoca sull’illegittimità in quanto mancante di un parere illo tempore presupposto si verserebbe in ipotesi di annullamento d’ufficio, che però risulterebbe illegittimo in quanto intervenuto oltre i termini di cui all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 e in quanto privo di rilievi in ordine alle ragioni di interesse pubblico a suo sostegno.
2) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE
La ricorrente rimarca un intento ab origine finalizzato alla revoca dell’AIA desumendolo dai ripetuti rinvii della Conferenza fino all’acquisizione del parere, ritenuto decisivo, del Dipartimento regionale Agricoltura e risorse agroalimentari prot. 343710 del 2.8.2021, successivo ad altri due (prot. 217023 del 12.5.2021, prot. 316516 del 13.7.2021), ritenuti però inidonei dall’Amministrazione procedente a fondare la revoca dell’AIA.
3) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
Richiamando il verbale della conferenza di servizi n. 6 del 9.8.2021, la ricorrente deduce travisamento dei fatti alla luce dell’affermazione ivi contenuta per la quale “ l’unico Ente che ha rivisto il proprio parere, cioè ha illustrato il proprio parere, ritenendo che ci sia una illegittimità, è la Forestazione, che sostiene di avere rilasciato un parere idrogeologico e di non avere mai rilasciato il parere relativo al vincolo forestale. Per cui, per quanto si può prendere atto l’autorizzazione è mancante di un presupposto che è relativo al parere sul vincolo