TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-02-19, n. 201500287

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-02-19, n. 201500287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500287
Data del deposito : 19 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01832/2008 REG.RIC.

N. 00287/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01832/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2008, proposto da:
L S, rappresentata e difesa dall'avv. M L P, con domicilio eletto presso M L P in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 52;

contro

Università degli Studi di Bari, in persona del Magnifico Rettore pro tempore;

per l'annullamento

- della nota Rettorale del 27.3.2008, prot. n. 26869-VII/B, Repert. n. 4384/08 avente ad oggetto “Recupero somme”;

- della nota Rettorale del 3.10.2008 prot. n. 81945-VII/B, Repert. n. 11832/08, avente ad oggetto “Prof.ssa L S – dipendente dell’Università degli Studi di Bari – Recupero Somme – Verifiche di cui all’art. 1, commi dal 56 al 65 della L. 23.12.1996, n. 662Art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165”;

- di ogni altro atto o provvedimento, comunque connesso, preordinato o conseguente, pregiudizievole per la ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 74 del Cod.proc.amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Maria Petrocelli, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe la Prof. L S ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Università degli Studi di Bari, in applicazione dell’art. 53, comma 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, la diffidava a versare in favore dell’Università medesima la complessiva somma di Euro 20.124,48 in ragione dello svolgimento di incarichi retribuiti senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, nonché del successivo provvedimento con cui l’Università, a seguito di deduzioni prodotte dalla ricorrente, ha sospeso “in attesa di ulteriori accertamenti”, il recupero della somma di Lire 20.966.400 (pari a Euro 10.828,24) in quanto relativa ad incarico conferito alla Prof.ssa L S dalla Regione Basilicata precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 80 del 1998, ma ha ribadito, per contro, “la richiesta di restituzione della somma di Euro 11.037,00 per gli incarichi di consulenza e collaborazione del Progetto

CARG

Policoro – Foglio Geologico n. 508, che richiedevano, secondo l’Università, la previa autorizzazione.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 80 del 1998, dell’art. 2 del Regolamento relativo al rilascio di autorizzazioni ed incarichi retribuiti dell’Università degli Studi di Bari, eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, omessa ponderazione degli interessi coinvolti.

L’università degli Studi di Bari non si è costituita in giudizio.

All’udienza pubblica del 4.12.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Preliminarmente e a prescindere dalla valutazione circa la tempestività del ricorso avverso la nota Rettorale prot. n. 26869-VII/B, Repert. n. 4384/08 del 27.3.2008 questo Collegio rileva il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento di quest’ultima essendo la stessa stata superata dalla seconda nota prot. n. 81945 – VII/B, Repert. n. 11832/08 del 3.10.2008 con cui l’Università da un lato ha sospeso, “in attesa di ulteriori accertamenti”, il recupero della somma (di lire 20.966.400, par a Euro 10.828,24) relativa ad incarico conferito alla Prof.ssa L S dalla Regione Basilicata precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. 80 del 1998, ma dall’altro ha ribadito la richiesta di restituzione della somma di Euro 11.037,00 per gli incarichi di consulenza e collaborazione del Progetto

CARG

Policoro – Foglio Geologico n. 508, che richiedevano, secondo l’Università, la previa autorizzazione.

Tale seconda nota, infatti, non ha un contenuto meramente confermativo di quella precedente, atteso che le richieste in essa contenute sono in parte diverse rispetto a quelle oggetto della nota precedente e ciò non può che far presupporre l’espletamento di un’ulteriore istruttoria in merito da parte dell’Università.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “La conferma "mera"… si verifica solo nei casi in cui la nuova determinazione dell'amministrazione si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell'istanza proposta dal richiedente. Qualora l'amministrazione adotti un atto di identico contenuto dispositivo di un altro precedente, ma arricchito da una puntuale motivazione prima inesistente, o basato su elementi istruttori prima non considerati, si è in presenza di un atto confermativo, a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica, riaprendo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità.” (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n.1115).

Ne consegue che con riferimento alla nota Prot. n. 26869 – VII/B del 27.3.2008 il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

2. - Il Collegio pertanto esaminerà le censure sollevate dalla ricorrente nei confronti della nota Rettorale del 3.10.2008.

Al fine del decidere questo Collegio ritiene necessario procedere ad una breve descrizione dei fatti sottesi alla presente controversia.

Dagli atti allegati al ricorso si evince che in data 28.5.1996 tra la ricorrente e la Regione Basilicata si stipulava una convenzione avente ad oggetto “Realizzazione della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 con riferimento ai fogli 470 potenza – 471 Irsina – 489 Marsiconuovo – 522 Senise – 523 Rotondella compresi entro i confini amministrativi delle Regioni Basilicata e Calabria” in relazione alla quale la ricorrente si impegnava a fornire la propria collaborazione di rilevatore con riferimento al Foglio 471 Irsina.

In data 9.12.1999 la ricorrente stipulava un’ulteriore convenzione con la Regione Basilicata relativa alla realizzazione della Carta Geologica Nazionale alla scala 1:50.000 (Progetto Nazionale CARG) per il foglio n. 508 – “Policoro” e alla Prof.ssa L S era conferito l’incarico di “Direttore di Rilevamento”.

L’Università degli Studi di Bari, con la nota oggetto di impugnazione, ha sospeso “in attesa di ulteriori accertamenti”, il recupero della somma (di lire 20.966.400, pari a Euro 10.828,24) relativa all’ incarico conferito alla ricorrente dalla Regione Basilicata precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. 80 del 1998, ma dall’altro ha ribadito la richiesta di restituzione della somma di Euro 11.037,00 per gli incarichi di consulenza e collaborazione del Progetto

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